• Concorrenza - Intese -Legno e carta, vetro

3 giugno 2020

Tribunale Milano 03/06/2020 [Concorrenza - Intese - Settore della produzione e vendita di cartone - Accertamento da parte dell'AGCM della sussistenza di intese volte all'alterazione del mercato della produzione e commercializzazione del cartone ondulato - Integrale nullità dell'accordo di fornitura stipulato per illiceità della causa ex art. 1484 cod. civ.]

Concorrenza - Intese - Settore della produzione e vendita di cartone - Accertamento da parte dell'AGCM della sussistenza di intese volte all'alterazione del mercato della produzione e commercializzazione del cartone ondulato - Integrale nullità dell'accordo di fornitura stipulato per illiceità della causa ex art. 1484 cod. civ. poiché negozio attuativo della condotta anticoncorrenziale posta in essere dalle società - Determinazione dell'ammontare del danno patito - Risarcimento del danno.


SENTENZA

n. 3110/2020, pubbl. il 03/06/2020

(Giudice relatore: dott. Carmelo Barbieri)

Massima

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7055/2018 promossa da:

NICOLA CESARETTO (C.F. CSRNCL62B04G525Q), con il patrocinio dell'avv. PESCARINI FERDINANDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 17 THIENE presso il difensore avv. PESCARINI FERDINANDO

- ATTORE -

 

contro

 

CARTONSTRONG ITALIA SRL (...), con il patrocinio dell'avv. MASCOTTO ALBERTO e dell'avv. MARCIO' PAOLA (...) VIA T. REMONA, 5 20145 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA 8/9 MAGGIO, 70 31041 CORNUDA presso il difensore avv. MASCOTTO ALBERTO

V.G.K SRL (...), con il patrocinio dell'avv. RODOLFO MASERA ANDREA e dell'avv. ROGNONE LAURA (...) VIA GUADO D'OCA, 25 27038 ROBBIO;, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI AMEDEO MELEGARI 4 20122 MILANO presso il difensore avv. RODOLFO MASERA ANDREA

SMURFIT KAPPA ITALIA SPA (...), con il patrocinio dell'avv. MICHETTI UMBERTA CHIARA MARIA e dell'avv. MICHETTI VALERIO (MCHVLR44C01H501N) Piazza Cavour, 1 - 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR, l 20121 MILANO presso il difensore avv. MICHETTI UMBERTA CHIARA MARIA

PRO GEST SPA (...), con il patrocinio dell'avv. MASCOTTO ALBERTO e dell'avv. MARCIO' PAOLA (MRCPLA73B56Dl50E) VIA T. REMONA, 5 20145 MILANO, elettivamentedomiciliato in VIA 8/9 MAGGIO, 70 31041 CORNUD presso il difensiore avv. MASCOTTO ALBERTO

- CONVENUTI -

 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

In particolare CESARETTO NICOLA ha così concluso:

 

Nel merito:

- accertare e dichiarare la nullità dell'accordo stipulato a composizione della controversia, in quanto derivante da un rapporto di fornitura nullo per illiceità della causa ex art. 1484 c. c., e accertare e dichiarare la conseguente nullità degli atti ricognitivi di debito e di costituzione di garanzie personali e reali, nonché per l'effetto di quelli di esecuzione, tutti, compiuti sulla base di tale accordo;

- accertare la responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'illecita determinazione del prezzo avvenuta in violazione della L. n. 287/1990 e, di conseguenza, condannare i medesimi, anche in solido fra loro, a titolo di risarcimento danni prodotti dall'aver azionato una procedura esecutiva sulla base di un titolo nullo ex art. 1484 c. c., la quale ha privato il sig. Cesaretto del proprio patrimonio personale e, in ogni caso, il danno, richiesto alle convenute, in via solidale, può essere per l'attore quantificato nel valore delle proprietà immobiliari che sono sottoposte ad una esecuzione forzata sulla base di un titolo nullo nonchè sempre in via solidale a titolo di risarcimento danni in qualità di socio e amministratore della società C.A.P. s.r.l. fallita per effetto dello spropositato aumento dei prezzi e Immobil cap srl costretta all'auto fallimento. In ordine alla quantificazione la si precisa di seguito: abitazione in Pettorazza dell'attore lotto l esecuzione Cartonstrong valore 471.000,00 euro come documentazione allegata. Terreni e fabbricati rurali (al 50% pervenuti per divisione da successione ereditaria) lotto 2 e 3 108.000,00 € come da perizie allegate. Casa in Venezia valore di acquisto 780.000,00 al 50% 390.000,00 € (come da documentazione allegata).

Valore della quota della Cap al 31\12\14 dato dal capitale più riserve poste a bilancio al 30,50 di proprietà dell'attore 470.000,00

Valore della quota sempre al 30,50% della immobil cap 700.000,00 € Per un totale di 2.139.000,00 euro duemilionicentotrentanovemila euro

- inoltre, condannare i convenuti, anche in solido, al risarcimento di euro 2.000.000,00, comprensivo del danno morale se dovuto, per il danno causato al sig. Cesaretto e all'azienda di cui l'attore era socio e amministratore, in proporzione alle sue quote di proprietà, in base a quanto risulta dalle allegate perizie di danno subito, o alla maggiore o minor somma che risultasse di giustizia.

-condannare le convenute al maggior o minor danno che risultasse di giustizia a seguito dell'istruttoria da espletarsi.


IN VIA ANCORA ISTRUTTORIA:

si chiede attesa la produzione documentale odierna disporsi, già richiesta in memoria 183 comma 6 n. 2, ctu diretta ad accertare il valore degli immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare dalla Cartonstrong spa e delle partecipazioni societarie ai fini dell'esatta determinazione del danno dovuto.

SSi insiste inoltre per l’ammissione delle prove dedotte nella memoria 183 comma sesto n. 2.

-con vittoria di spese e competenze di causa.

In particolare CARTONSTRONG ITALIA SRL ha così concluso:

In via pregiudiziale e/o preliminare in rito:

- accertare il difetto di interesse e/o di titolarità attiva e/o di legittimazione attiva del signor Cesaretto dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree; con ogni consequenziale provvedimento;

Nel merito: In via pregiudiziale e/o preliminare:

- accertare il difetto di capacità del signor Cesaretto e dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree; accertare e dichiarare la nullità delle domande proposte dall'attore;

In via principale:

- rigettare in quanto inammissibili, illegittime, generiche ed infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, tutte le domande attoree proposte; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse sussistente, in tutto o in parte, il diritto di credito asseritamente vantato dal signor Cesaretto, ridurre l'avversa pretesa delle somme non dovute e/o non provate. In ogm caso: ridursi le pretese del signor Cesaretto alla sola somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.

In via istruttoria:

Nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di ammettere materiale probatorio contenuto nel procedimento amministrativo svolto avanti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si chiede di essere riammessi in istruttoria, con le facoltà ed i poteri tutti consentiti dalla legge. Come da seconda memona istruttoria del 26/9/2018 a) Prova per testi Senza inversione dell'onere probatorio con riferimento alle domande formulate da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze capitolate:

1) Vero che il Listino GIFCO contiene delle indicazioni sul prezzo lordo del cartone ondulato che sono conosciute da tutti gli operatori del settore, compresi gli acquirenti del cartone ondulato, ovvero gli scatolifici

2) Vero che, per determinare il prezzo finale d'acquisto del cartone ondulato, le contrattazioni tra ondulatori e scatolifici avvengono sulla base di una procedura di sconto che hanno come riferimento le indicazioni contenuto nel Listino GIFCO

3) Vero che i prezzi indicati nel Listino GIFCO erano parametrati su quelli forniti della Camera di Commercio di Milano ed erano comune oggetto di sconto da parte dei venditori del cartone ondulato?

4) Vero che Cartonstrong Italia S.r.l., considerate le variazioni dei costi della carta, la distanza chilometrica ossia l'incidenza dei costi di trasporto, i volumi di acquisto dei clienti, la situazione generale e di zona del mercato, applicava ai propri clienti uno sconto, sui prezzi di Listino GIFCO, personalizzato e che, per le medesime variabili di cui sopra, tali sconti si modificavano nel tempo

5) Vero che Cartonstrong Italia S.r.l., durante il periodo gennaio 2013/ febbraio 2015, ha applicato in favore di C.A.P. S.r.l. uno sconto sui prezzi di Listino GIFCO, determinato secondo le condizioni e le variabili di cui al capitolo che precede

6) Vero che durante il periodo gennaio 2013/ febbraio 2015 le trattative commerciali con C.A.P. S.r.l. sono state condotte dal signor Paolo Brambillasca, con la signora Greta Ceccarello, dipendente di C.A.P. S.r.l.

7) Vero che C.A.P. S.r.l. effettuava ordini giornalieri a Cartonstrong Italia S.r.l.

8) Vero che gli ordini venivano effettuati da C.A.P. S.r.l. telefonicamente

9) Vero che gli ordini venivano effettuati da C.A.P. S.r.l. generalmente nella persona della signora Greta Ceccarello e ricevuti da Cartonstrong Italia S.r.l. nella persona del signor Max Belloli, addetto all'Ufficio Commerciale l O) Vero che quando C.A.P. S.r.l. effettuava gli ordini di un determinato prodotto chiedeva prima conferma dello sconto applicato rispetto al prezzo lordo indicato dal Listino GIFCO

11) Vero che i prezzi, le condizioni contrattuali e gli sconti applicati da Cartonstrong Italia S.r.l. a C.A.P. S.r.l. erano conformi alle medie di mercato di aziende aventi caratteristiche commerciali e di bilancio simili a quelle di Cartonstrong Italia S.r.l.

12) Vero che i prezzi, le condizioni contrattuali e gli sconti applicati da Cartonstrong Italia S.r.l. a C.A.P. S.r.l. erano frutto delle trattazioni specifiche tra le due imprese

13) Vero che se il prezzo di un prodotto offerto da Cartonstrong Italia S.r.l. era superiore alle aspettative di C.A.P. S.r.l. rispetto ad altre offerte di altri fornitori, C.A.P. S.r.l. effettuava l'ordine ad un altro fornitore

14) Vero che C.A.P. S.r.l., nel periodo da gennaio 2013 a febbraio 2015 si riforniva anche dai seguenti altri fornitori: Smurfit Kappa S.r.l., V.G.K. S.r.l., Ondulati Giusti S.p.A., Laveggia

15) Vero che C.A.P. S.r.l. mai si è lamentata, nel corso del rapporto con Cartonstrong Italia S.r.l. dei prezzi e delle condizioni economiche applicate

16) Vero che il Gruppo Pro-Gest (nella cui filiera Cartonstrong Italia S.r.l. è inserita) produce cartone ondulato di resistenza e leggerezza superiori alle medie dei prodotti di altri ondulatori, in quanto ottenuto da carta (sempre prodotta dal Gruppo) con caratteristiche più performanti rispetto ad altre, come da doc. 22 che si rammostra al teste

17) Vero che la carta prodotta da Cartiere Villa Lagarina (appartenente al Gruppo Pro-Gest) è richiesta nel mercato perché tecnologicamente più performante rispetto a quelle prodotte da altri ondulatori?

18) Vero che le circostanze indicate ai capitoli che precedono consentivano e consentono alle società del Gruppo Pro-Gest (e nello specifico a Cartonstrong Italia S.r.l.) di poter applicare prezzi in linea con la media del mercato anche se talvolta leggermente superiori rispetto a quelli medi, in ragione delle migliori caratteristiche del cartone ondulato realizzato e della continuità e stabilità con cui riescono a garantire ai propri clienti un prodotto di qualità

19) Vero che i dati riportati nel doc. 16 che si rammostra al teste sono estratti dal sistema gestionale aziendale e corrispondono ai dati riportati nelle singole fatture di vendita in relazione alle tipologie, quantità e prezzi dei prodotti forniti da Cartonstrong Italia S.r.l. a C.A.P. S.r.l. nel periodo da gennaio 2013 a febbraio 2015

Si indicano come testimoni i signori:

- Paolo Brambillasca presso Cartonstrong Italia S.r.l. in Monza (MB) Via Baradello n. 15

- Sandro Brambillasca presso Cartonstrong Italia S.r.l. in Monza (MB) Via Baradello n. 15;

- Max Belolli presso Cartonstrong Italia S.r.l. in Monza (MB) Via Baradello n. 15;

-Maria Giovanna Della Rocca presso Cartonstrong Italia S.r.l. in Monza (MB) Via Baradello n. 15.

In caso di ammissione dei capitoli di prova avversaria, si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria con 1 testi indicati.

b) Sulla richiesta avversaria di Consulenza Tecnica d'Ufficio Ci si oppone alla richiesta formulata in via istruttoria in atto di citazione di "disporre CTU per accertare la stima del danno subito dall'attore" trattandosi, in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, di consulenza che avrebbe carattere meramente esplorativo e, come tale, inammissibile.

c) Sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che il Tribunale vogli ordinare al signor Cesaretto e/o al Fallimento C.A.P. S.r.l. in liquidazione l'esibizione dei registri IVA e fatture acquisti ovvero tutte le fatture acquisti di C.A.P.

- Ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 4, comma 6 D.Lgs. 3/2017, per le ragioni già esposte in atti, essendo la richiesta generica ed esplorativa e non essendo l'ordine di esibizione proporzionale alla decisione.

- Si chiede che il Tribunale vogli ordinare al signor Cesaretto e/o al Fallimento C.A.P. S.r.l. in liquidazione l’esibizione dei registri IVA e fatture acquisti ovvero tutte le fatture acquisti di C.A.P. (...) S.r.l. per il periodo da gennaio 2013 e febbraio 2015.
 

Come da terza memoria istruttoria del 15/10/2018 

- Ci si oppone all’ordine di esibizione ex art. 4, comma 6 D.Lgs. 3/2017, per le ragioni già esposte in atti, essendo la richiesta generica ed esplorativa e non essendo l’ordine di esibizione proporzionale alla decisione.
- Si chiede l’integrale rigetto delle avversarie istanze istruttorie orali in quanto irrilevanti o comunque inammissibili per i motivi indicati.

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversaria si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati. Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria per testi sulle seguenti circostanze di seguito capitolate (continuando con numerazione progressiva rispetto alla seconda memoria istruttoria): capitolo 20: "Vero che lo stato di insolvenza di C.A.P. S.r.l. in liquidazione che ha portato al fallimento dichiarato con Sentenza 123/2018 del Tribunale di Padova è dipeso da criticità legate alle immobilizzazioni del capitale, alla gestione finanziaria del patrimonio aziendale, alla mancata riscossione di crediti ed all'esistenza di debiti esigibili a breve termine Capitolo 21: "Vero che nel periodo 2013/2015 il fatturato di C.A.P. S.r.l. derivante dalla vendita dei propri prodotti ai clienti è aumentato Si indica come teste il Dott. Michele Pivotti con Studio in Padova in Via Diego Valeri n. 5.

Sulla richiesta di CTU Ci si oppone alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio, inammissibile in quanto assolutamente generica e meramente esplorativa, non potendo sopperire all'inerzia dell'attore che, per propria negligenza, ha omesso, in primis, di allegare i fatti su cui fonda le proprie richieste e, comunque, di produrre prove allo stesso facilmente accessibili. Rigettarsi le prove istruttorie avversane. In ogm caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di lite (compreso il rimborso forfettario del 15% ex D.M. 55/2014

In particolare V.G.K SRL ha così concluso:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

- in principalità: a) respingere perché inammissibili (anche per difetto di legittimazione attiva) o, comunque, infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dal signor Cesaretto Nicola nei confronti della società V. G.K. S.r.l.; b) condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia e, ove occorra, anche in via equitativa;

- in via subordinata e di eccezione riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande risarcitorie proposte da parte attrice, operare compensazione con il credito vantato da VGK S.r.l. nei confronti di C.A.P. S.r.l., ammontante ad Euro 1.536.286,67;

- con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre rimborso forfetario in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In particolare SMURFIT KAPPA ITALIA SPA ha così concluso:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e richiesta, così giudicare:

1) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e d'interesse ad agire in capo al signor Nicola Cesaretto nei confronti di Smurfit Kappa Italia S.p.A. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile/o improcedibile la domanda attorea non sussistendone i presupposti, conassunzione di ogni necessario provvedimento.

2) Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata al punto l)

i) in via principale: respingere le domande tutte dell'attore nei confronti di Smurfit Kappa Italia S.p.A. poiché infondate in fatto e in diritto, oltre che generiche, indefinite e comunque non provate

ii) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte della domanda attorea, ridurre la pretesa del signor Cesaretto delle somme non dovute e/o non provate.

3) In via istruttoria: rigettare le istanze tutte formulate dall'attore e, in caso di ammissione dei capitoli di prova n. 11, 12 e 13, essere ammessi a prova contraria indicando come teste la dott. Daniela Sechi, domiciliata presso la sede legale di Smurfit Kappa Italia S.p.A. Nel caso di acquisizione di atti o documenti del procedimento AGCM e relativo provvedimento (impugnato da SKI avanti al TAR del Lazio, sezione prima, R.G. 12715/2019), rimettere la causa in istruttoria per consentire alla convenuta di dedurre - controdedurre - produrre al fine di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo sopraggiunti elementi nuovi.

4) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite.

In particolare PRO GEST SPA ha così concluso:

In via pregiudiziale e/o preliminare in rito:

- accertare il difetto di interesse e/o di titolarità attiva e/o di legittimazione attiva del signor Cesaretto e dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree; con ogni consequenziale provvedimento;

Nel merito:

In via pregiudiziale e/o preliminare:

- accertare il difetto di capacità del signor Cesaretto e dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree; accertare e dichiarare la nullità delle domande proposte dall'attore;

In via principale:

- rigettare in quanto inammissibili, illegittime, generiche ed infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate, tutte le domande attoree proposte; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse sussistente, in tutto o in parte, il diritto di credito asseritamente vantato dal signor Cesaretto, ridurre l'avversa pretesa delle somme non dovute e/o non provate. In ogm caso: ridursi le pretese del signor Cesaretto alla sola somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio.

In via istruttoria: Nell'ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di ammettere materiale probatorio contenuto nel procedimento amministrativo svolto avanti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si chiede di essere riammessi in istruttoria, con le facoltà ed i poteri tutti consentiti dalla legge. Come da seconda memona istruttoria del 26/9/2018 a) Prova per testi Senza inversione dell'onere probatorio con riferimento alle domande formulate da parte attrice si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze capitolate: l. Vero che il Listino GIFCO contiene delle indicazioni sul prezzo lordo del cartone ondulato che sono conosciute da tutti gli operatori del settore, compresi gli acquirenti del cartone ondulato, ovvero gli scatolifici?

2. Vero che, per determinare il prezzo finale d'acquisto del cartone ondulato, le contrattazioni tra ondulatori e scatolifici avvengono sulla base di una procedura di sconto che hanno come riferimento le indicazioni contenuto nel Listino GIFCO

3. Vero che i prezzi indicati nel Listino GIFCO erano parametrati su quelli forniti della Camera di Commercio di Milano ed erano comune oggetto di sconto da parte dei venditori del cartone ondulato

4. Vero che Pro-Gest S.p.A., considerate le variazioni dei costi della carta, la distanza chilometrica oossia l’incidenza dei costi di trasporto, i volumi di acquisto dei clienti, la situazione generale e di zona del mercato, applicava ai propri clienti uno sconto, sui prezzi di Listino GIFCO, personalizzato e che, per le medesime variabili di cui sopra, tali sconti si modificavano nel tempo

5. Vero che Pro-Gest S.p.A., durante il periodo dicembre 2014 l febbraio 2015, ha applicato in favore di C.A.P. S.r.l. uno sconto sui prezzi di Listino GIFCO, determinato secondo le condizioni e le variabili di cui al capitolo che precede?

6. Vero che durante il periodo dicembre 2014 l febbraio 2015 le trattative commerciali con C.A.P. S.r.l. sono state condotte dal signor Leonardo Tintori con il signor Nicola Cesaretto

7. Vero che gli ordini venivano effettuati da C.A.P. S.r.l. a Pro-Gest S.p.A. a mezzo e-mail

8. Vero che gli ordini sono stati effettuati da C.A.P. S.r.l. in persona della signora Mariangela Mischiari e del signor Matteo Magagna

9. Vero che quando C.A.P. S.r.l. effettuava gli ordini di un determinato prodotto chiedeva prima conferma dello sconto applicato rispetto al prezzo lordo indicato dal Listino GIFCO

10. Vero che i prezzi, le condizioni contrattuali e gli sconti applicati da Pro-Gest S.p.A. a C.A.P. S.r.l. erano conformi alle medie di mercato di aziende aventi caratteristiche commerciali e di bilancio simili a quelle di Pro-Gest S.p.A.

11. Vero che i prezzi, le condizioni contrattuali e gli sconti applicati da Pro-Gest S.p.A. a C.A.P. S.r.l. erano frutto delle trattazioni specifiche tra le due imprese

12. Vero che se il prezzo di un prodotto offerto da Pro-Gest S.p.A. era superiore alle aspettative di C.A.P. S.r.l. rispetto ad altre offerte di altri fornitori, C.A.P. S.r.l. effettuava l'ordine ad un altro fornitore?

13. Vero che C.A.P. S.r.l., nel periodo da dicembre 2014 a febbraio 2015 si riforniva anche dai seguenti altri fornitori: Smurfit Kappa S.r.l., V.G.K. S.r.l., Cartonstrong Italia S.r.l., Laveggia

14. Vero che C.A.P. S.r.l. mai si è lamentata, nel corso del rapporto con Pro-Gest S.p.A. dei prezzi e delle condizioni economiche applicate

15. Vero che il Gruppo Pro-Gest (nella cui filiera Pro-Gest S.p.A. è inserita) produce cartone ondulato di resistenza e leggerezza superiori alle medie dei prodotti di altri ondulatori, in quanto ottenuto da carta (sempre prodotta dal Gruppo) con caratteristiche più performanti rispetto ad altre, come da doc.

22 che si rammostra al teste

16. Vero che la carta prodotta da Cartiere Villa Lagarina (appartenente al Gruppo Pro-Gest) è richiesta nel mercato perché tecnologicamente più performante rispetto a quelle prodotte da altri ondulatori

17. Vero che le circostanze indicate ai capitoli che precedono consentivano e consentono alle società del Gruppo Pro-Gest (e nello specifico a Pro-Gest S.p.A.) di poter applicare prezzi in linea con la media del mercato anche se talvolta leggermente superiori rispetto a quelli medi, in ragione delle migliori caratteristiche del cartone ondulato realizzato e della continuità e stabilità con cui riescono a garantire ai propri clienti un prodotto di qualità

18. Vero che i dati riportati nel doc. 16 che si rammostra al teste sono estratti dal sistema gestionale

aziendale e corrispondono ai dati riportati nelle singole fatture di vendita in relazione alle tipologie, quantità e prezzi dei prodotti forniti da Pro-Gest S.p.A. nel periodo da dicembre 2014 a febbraio 2015? Si indicano come testimoni i signori:

- Leonardo Tintori presso Pro-Gest S.p.A. in Altopascio (LU) in Località Cerbaia n. 46147;

- Marco Celli presso Pro-Gest S.p.A. in Altopascio (LU) in Località Cerbaia n. 46147;

- Francesco Vidotto presso Pro-Gest S.p.A. in Altopascio (LU) in Località Cerbaia n. 46147;

- Massimo Michelotti presso Pro-Gest S.p.A. in Altopascio (LU) in Località Cerbaia n. 46147.

In caso di ammissione dei capitoli di prova avversaria, si chiede fin d’ora di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati.
 

b) Sulla richiesta avversaria di Consulenza Tecnica d’Ufficio

Ci si oppone alla richiesta formulata in via istruttoria in atto di citazione di “disporre CTU per accertare la stima del danno subito dall’attore” trattandosi, in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, di consulenza che avrebbe carattere meramente esplorativo e, come tale, inammissibile.

c) Sull'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che il Tribunale vogli ordinare al signor Cesaretto e/o al Fallimento C.A.P. S.r.l. in liquidazione l'esibizione dei registri IVA e fatture acquisti ovvero tutte le fatture acquisti di C.A.P. S.r.l. per il periodo da gennaio 2013 e febbraio 2015. Come da terza memoria istruttoria del 15/10/2018

- Ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 4, comma 6 D. Lgs. 3/2017, per le ragioni già esposte in atti, essendo la richiesta generica ed esplorativa e non essendo l'ordine di esibizione proporzionale alla decisione.

- Si chiede l'integrale rigetto delle avversarie istanze istruttorie orali in quanto irrilevanti o comunque inammissibili per i motivi indicati. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversaria si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati. Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria per testi sulle seguenti circostanze di seguito capitolate (continuando con numerazione progressiva rispetto alla seconda memoria istruttoria): Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria per testi sulle seguenti circostanze di seguito capitolate (continuando con numerazione progressiva rispetto alla seconda memoria istruttoria): capitolo 20: "Vero che lo stato di insolvenza di C.A.P. S.r.l. in liquidazione che ha portato al fallimento dichiarato con Sentenza 123/2018 del Tribunale di Padova è dipeso da criticità legate alle immobilizzazioni del capitale, alla gestione finanziaria del patrimonio aziendale, alla mancata riscossione di crediti ed all'esistenza di debiti esigibili a breve termine Capitolo 21: "Vero che nel periodo 2013/2015 il fatturato di C.A.P. S.r.l. derivante dalla vendita dei propri prodotti ai clienti è aumentato Si indica come teste il Dott. Michele Pivotti con Studio in Padova in Via Diego Valeri n. 5.

Sulla richiesta di CTU Ci si oppone alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio, inammissibile in quanto assolutamente generica e meramente esplorativa, non potendo sopperire all'inerzia dell'attore che, per propria negligenza, ha omesso, in primis, di allegare i fatti su cui fonda le proprie richieste e, comunque, di produrre prove allo stesso facilmente accessibili.

Rigettarsi tutte le prove istruttorie avversane. In ogm caso: Con vittoria di spese e compensi professionali di lite (compreso il rimborso forfettario del 15% ex D.M. 55/2014).

FATTI DI CAUSA

Il signor Cesaretto Nicola ha rilevato:

- di essere il socio di riferimento ed amministratore della C.A.P. S.r.l (C.A.P.), società operante nel settore della produzione e della commercializzazione di scatole di cartone e committente delle odierne convenute;

- di aver concluso, in data 4/5/2015 e in nome e per conto della C.A.P., un accordo con la Cartonstrong Italia S.r.l (Cartonstrong) e la Pro Gest S.p.A (Pro Gest) avente ad oggetto un piano di rientro e rimodulazione dei termini di pagamento del corrispettivo dovuto a fronte delle forniture ricevute; di aver concesso, personalmente e nell'ambito del medesimo accordo alle controparti di iscrivere ipoteca su immobili di sua proprietà fino ad una somma massima garantita di euro 1.000.000,00, con espressa esclusione del beneficio di escussione da parte della C.A.P;

- di aver poi concesso una fideiussione, in solido con Cesaretto Rudy, a garanzia dei debiti contratti fino ad un massimo di € 1.000.000,00 impegnando in toto il loro patrimonio personale, sempre senza beneficio di preventiva escussione della C.A.P ed a semplice richiesta;

- che a seguito di successivi ritardi nei pagamenti sia la Cartonstrong che la Pro Gest agivano per il recupero coattivo dei propri crediti, ottenendo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Monza in data 2-3/12/2015 per la somma di € 767.939,32 a favore di Cartonstrong e decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso in data 3-8/9/2015 per la somma di € 132.489,28 a favore di Pro Gest;

- che in data 4/5/2016 e in forza del predetto decreto ingiuntivo non opposto la Cartonstrong procedeva a pignorare le quote della Immobilcap S.r.l (Immobilcap) possedute dal Cesaretto; che in data 26/6/2016 e in forza del relativo provvedimento monitorio non opposto la Pro Gest pignorava immobili e terreni di proprietà dello stesso;

- che con sentenza n. 121 del 2017 il Tribunale di Padova dichiarava il fallimento della Immobilcap;

- che il medesimo Tribunale, con sentenza n. 123 del 2018, dichiarava il fallimento della CAP S.r.l.;

- che in data 30/3/2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) apriva un'inchiesta per verificare la sussistenza di intese restrittive della concorrenza nel settore della produzione e vendita di cartone;

- che con il provvedimento AGCM n. 27849 pubblicato sul bollettino del 12/11/2019 veniva effettivamente accertata la sussistenza di intese volte all'alterazione del mercato della produzione e commercializzazione del cartone ondulato;

- che a causa di tale evidenza dovesse rilevarsi l'integrale nullità dell'accordo stipulato tra la C.A.P., la Cartonstrong e la Pro Gest per illiceità della causa ex art. 1484 c.c., poiché negozio attuativo della condotta anticoncorrenziale delle suddette società;

- di aver altresì patito un danno indiretto cagionato dalle società Smurfit Kappa Italia S.p.A (Smurfit) e dalla V.G.K. S.r.l (V.G.K.), di cui la prima coinvolta nell'inchiesta da parte dell'Autorità Garante, e per questo concorrenti nel dissesto delle due società di cui il Cesaretto era socio;

- che fossero da dichiararsi nulli gli atti ricognitivi del debito e di costituzione di garanzie personali nonché quelli di esecuzione;

- che le convenute dovessero essere condannate, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti per effetto della illecita determinazione del prezzo di fornitura della merce e per violazione della L. 287/1990;

- che le convenute dovessero essere condannate, anche in solido tra loro, per i danni derivanti dall'aver azionato procedure esecutive (anche in pendenza del presente giudizio) sulla base di un titolo nullo;

- che dovesse essere determinato l'ammontare del danno patito sulla base di una perizia di stima effettuata su incarico dell'attore e prodotta in atti e comunque sulla base dei prezzi di vendita all'asta dei beni oggetto di garanzia, oltre un risarcimento per i danni morali subiti per effetto delle sopracitate condotte per un ammontare di € 2.000.000,00.

LA CARTONSTRONG ITALIA S.R.L ha rilevato:

- in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attore, dal momento che le pretese dedotte non avrebbero potuto essere comunque a lui ascritte ex art. l D. Lgs 3/2017, potendo avere, nel caso, legittimazione solo la C.A.P. quale acquirente del cartone ondulato ex art 2 D. Lgs 3/2017;

- che il fallimento dell'Immobilcap non fosse in alcun modo ad essa ascrivibile giacché il dissesto della suddetta società già risaliva a un momento anteriore rispetto al paventato aumento dei prezzi da parte di Cartonstrong;

- che non fosse stata allegata alcuna prova a fondamento della condotta anticoncorrenziale tenuta, né del nesso causale tra detta condotta ed il diritto al risarcimento, né avendo l'attore delimitato l'area del danno risarcibile;

- che il provvedimento emesso dall' AGCM n. 27849 pubblicato sul bollettino del 12/11/2019 era stato tempestivamente impugnato, non avendo per tanto natura definitiva e non potendosi per questo considerare vincolante ai fini della decisione.

La V.G.K. SRL ha rilevato:

- in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attore ex artt. l e 2 D.lgs 3/2017;

- l'inammissibilità di ogni domanda rivoltale avendo la C.A.P. sempre rappresentato per essa un primario cliente, essendo V.G.K. società da poco operante nel mercato della produzione del cartone, motivo per cui mai avrebbe potuto aumentare i prezzi dei materiali fornitele;

- che a conferma della sua estraneità alle condotte a lei imputate vi è l'assenza di ogni coinvolgimento nella procedura aperta dall'Autorità Garante e la sua non appartenenza all'associazione di categoria GIFCO, resasi in parte responsabile della costituzione dell'intesa evidenziata dalla AGCM.

La SMURFIT KAPPA ITALIA SPA ha rilevato:

- in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attore ex artt. le 2 D.lgs 3/2017 e la nullità delle domande proposte;

- l'incongruità della perizia di stima allegata al ricorso in ordine ai presunti danni arrecati in quanto non rispondente a criteri certi ed attendibili;

- in ogni caso l’assenza di alcuna prova in ordine al danno patito, al nesso di causalità ed alla definizione del danno prodotto.

La PRO GEST SPA ha rilevato: -in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attore ex artt. 1 e 2 D.lgs 3/2017 e l'improponibilità delle domande dedotte; -di aver intrattenuto rapporti commerciali con la C.A.P. per soli tre mesi, tempo che non le avrebbe consentito di manipolare il mercato o di imporre alla C.A.P. prezzi maggiorati; - che nel corso delle procedure esecutive sui beni immobili del Cesaretto sarebbero intervenuti altri e diversi soggetti che vantavano crediti assistiti da privilegio ipotecario, non potendosi - pertanto- collegare univocamente il verificarsi del danno all'azione esecutiva intrapresa dalla Pro Gest;

- che non è stata fornita prova alcuna di condotte anticoncorrenziali da parte di Pro Gest non potendosi infatti ritenere che il provvedimento dell'AGCM abbia accertato le violazioni contestate, essendo pendente ricorso innanzi al TAR del Lazio. Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisti i documenti prodotti dalle parti tra cui, in particolare, il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27849 pubblicato sul bollettino dell2/ll/2019.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

L'attore agisce per il risarcimento del danno subito a seguito delle intese restrittive della concorrenza, in tesi, intercorse, in violazione dell'art. 101 TFUE, tra la Cartonstrong Italia S.r.l., la ProGest S.p.A e la Smurfit Kappa Italia S.p.A. e che risultano constatate dal provvedimento, non definitivo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 12 novembre 2019. Le intese predette sarebbero consistite nella definizione dei prezzi di vendita del cartone ondulato, in particolare agli scatolifici non verticalmente integrati, e nella definizione di fermi degli stabilimenti produttivi, al fine di ridurre l'output così da sostenere l'aumento del prezzo del foglio e preservare la propria marginalità. L'attore assume, in concreto, di aver subito un danno costituto dal valore dei beni immobili di sua proprietà liquidati nell'ambito delle procedure esecutive per espropriazione azionate dalle convenute sulla base delle ingiunzioni di pagamento ottenute in forza dell'accordo concluso il 4 maggio 2015 e dei negozi allo stesso accessori. L'attore assume che anche la condotta della V.G.K. SRL sarebbe da individuare quale causa efficiente dell'esposto pregiudizio. Il Cesaretto deduce, infine, di essere stato pregiudicato "in qualità di socio e amministratore della società C.A.P. s.r.l. fallita per effetto dello spropositato aumento dei prezzi nonché della società Immobil ca p srl costretta all'auto fallimento". L'attore chiede, in ogni caso, che venga dichiarata l'integrale nullità dell'accordo concluso il4 maggio 2015 per illiceità della causa.

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I. Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza

Gli articoli l 01 e l 02 del TFUE costituiscono disposizioni di ordine pubblico e sono fondamentali per il funzionamento del mercato interno, che comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata. Tali disposizioni del Trattato sanciscono diritti ed obblighi per i singoli soggetti, siano essi imprese o consumatori. Questi diritti entrano a far parte del patrimonio giuridico di tali soggetti e sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi del diritto UE le giurisdizioni nazionali hanno il dovere di far rispettare pienamente ed efficacemente tali diritti ed obblighi in tutti i procedimenti per cui sono adite.

Fra i diritti garantiti dalla legislazione europea vi è quello di ottenere un risarcimento per il danno subito a causa di una violazione dell'articolo l 01 o l 02 del TFUE: la piena efficacia delle norme UE sulla concorrenza sarebbe a rischio se i soggetti danneggiati non avessero la possibilità di chiedere il risarcimento per le perdite subite a causa di una violazione di tali norme. Chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno sofferto quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un'intesa o una pratica vietata dalle norme UE sulla concorrenza (causa 199/11, Europese Gemeenschap contro Otis NV e altri).

La tutela risarcitoria mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione dell'articolo 101 o 102 TFUE: la posizione reale del soggetto danneggiato deve quindi essere confrontata con la posizione in cui tale soggetto si sarebbe trovato in assenza dell'infrazione. Questa valutazione viene definita "analisi differenziale" (butjor analysis). La questione principale nel riconoscimento e nella quantificazione del danno da violazione delle norme antitrust è quindi quella di definire cosa sarebbe probabilmente successo in assenza dell'infrazione. Tale situazione ipotetica non può evidentemente essere osservata direttamente ed è necessario creare uno scenario di riferimento con cui confrontare la situazione reale. Questo scenario di riferimento può chiamarsi "scenario controfattuale" (counteifactual scenan·o). In un dato caso, il punto di partenza per stabilire se l'infrazione ha effettivamente danneggiato l'attore e, in caso affermativo, il quantum del danno, sono le specificità del caso e le prove a disposizione dell'autorità giudiziaria adita.

Il regime probatorio nel quale il soggetto che si assume leso dovrà dimostrare- secondo gli ordinari criteri di diritto interno del giudizio contrafattuale da svolgersi secondo lo standard di c.d. certezza probabilistica- l'esistenza del nesso eziologico tra la violazione antitrust e la sua specifica situazione si compone, oltre che dalle disposizioni generali del codice di rito, dalle disposizioni speciali dettate a protezione del soggetto danneggiato dal decreto legislativo n. 3 del 2017, adottato in recepimento della direttiva UE n. 104 del 2014 e che regola "le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea."

Ciò posto, occorre verificare se nella specie siffatto onere probatorio possa dirsi assolto, risultando, in caso contrario, irrilevante la valutazione delle prove prodotte a dimostrazione dell'intesa illecita e degli effetti di sovrapprezzo alla stessa eventualmente riconducibili; risultando del pari irrilevante la sospensione del processo ai fini di cui all'art.?, comma l, del dlgs. n. 3 del2017.

La necessità di valutare il concreto assolvimento di siffatto onere probatorio da parte di colui che si assume danneggiato rimane ferma nonostante il comma 2 dell'articolo 14 del dlgs. n. 3 del 2017 stabilisca una presunzione relativa circa l'esistenza di un nesso causale tra cartello e danno. Come risulta dai lavori preparatori della direttiva, la scelta (controversa) di introdurre questa presunzione si basa sulla constatazione che in una elevatissima percentuale di casi i cartelli producono un danno. Nell'ottica di agevolare l'effettivo esercizio del diritto al risarcimento, il legislatore europeo ha ritenuto opportuno tradurre il dato di esperienza in una regola di carattere generale. Si determina in sostanza un'inversione dell'onere probatorio: una volta dimostrato che un cartello è stato posto in essere, l'attore è sollevato dall'onere di provare che quel cartello ha prodotto - in termini generali e secondo l'id quod plerumque accidit - un danno e spetta al convenuto-autore della violazione dimostrare il contrario, ad esempio dimostrare che non vi è stato alcun aumento di prezzo a seguito del cartello o che l'aumento di prezzo ha un'altra giustificazione economica. Tale presunzione, occorre sottolinearlo ancora una volta, non esonera però l'attore dall'onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno subito. In altre parole, rimane a carico dell'attore l'onere di dimostrare di far parte di quegli operatori economici concretamente pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale che, a norma del citato art. 14, si presume abbia prodotto un danno nel relativo mercato.

Il Cesaretto, come in precedenza rilevato, individua il danno subito nella liquidazione coattiva di beni immobili di sua proprietà avvenuta nell'ambito di procedure per espropriazione azionate dalle convenute in forza di titoli esecutivi giudiziali ottenuti a tutela dei diritti di credito vantati in forza dell'accordo del4 maggio 2015 e dei connessi negozi accessori con funzione di garanzia.

Al fine di verificare, pertanto, se tale danno emergente possa o meno essere posto in relazione causale con la violazione del diritto della concorrenza contestata occorre porsi idealmente in uno scenario contraffattuale e cioè chiedersi cosa probabilmente sarebbe successo in assenza dell'infrazione e dei suoi effetti. Sul punto il Cesaretto assume che l'intesa a @@lr1rPztaJs( f,QipJrP6Q6/2020 definitivamente, nel provvedimento dell'AGCM del 12 novembre 2019 avrebbe comportato un illecito aumento dei prezzi applicati dalle imprese convenute autrici delle infrazioni, con conseguente sovradeterminazione del credito riconosciuto con il più volte citato accordo del 4 maggio 2015, rimasto completamente inadempiuto e, dunque, posto a fondamento dei decreti per ingiunzione azionati esecutivamente. Muovendo da tale assunto deve escludersi che una relazione causale siffatta possa dirsi astrattamente sussistente, posto che:

a) l'integrale inadempimento delle obbligazioni di pagamento di cui all'accordo del4 maggio 2015 assunte dal Cesaretto in qualità di garante della C.A.P. S.r.l. priva di rilevanza l'accertamento in merito all'eventuale esistenza di effetti di sovrapprezzo e alla loro portata: l'attore, che ha omesso integralmente di adempiere le proprie obbligazioni, si sarebbe trovato nella medesima posizione di debitore esecutato anche in assenza dell'infrazione (sul punto si rileva che in termini di regolarità statistica il sovrapprezzo medio prodotto dai cartelli si attesta intorno al 20%: sul punto cfr. Studio esterno predisposto per la Commissione UE denominato "Quantzficazione dei danni causatz· dalla violazione delle norme antz"trust", 2009, disponibile all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html);

b)in forza dei progetti di distribuzione approvati in sede esecutiva risultano assegnate alle convenute somme in misura estremamente inferiore al credito oggetto dei titoli esecutivi azionati;

c) in assenza di un effettivo pagamento, volontario o forzato, del sovrapprezzo, in tesi, generatosi in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale, non può cogliersi alcun danno sofferto dall'attore;

d) l'interesse del Cesaretto a impedire che le convenute possano azionare nuove procedure esecutive in forza dei crediti, che si assumono comprensivi del sovrapprezzo, consacrati nei titoli esecutivi giudiziali già azionati e rimasti quasi integralmente insoddisfatti potrebbe, in ipotesi, ricevere tutela nell'ambito non già di un'azione risarcitoria (che, come rilevato, presuppone che un danno si sia prodotto) ma di un'azione di accertamento (in questa sede non spiegata) diretta alla rideterminazione (in riduzione) dei crediti fondata su fatti sopravvenuti al passaggio in giudicato dei provvedimenti monitori e, come tali, prima non deducibili (fatti che possono individuarsi nella conoscibilità da parte del debitore-attore: - dell'intesa posta in essere dalle società creditrici, - del fatto che tale intesa integra una violazione del diritto della concorrenza, - del fatto che l'intesa produce un debito da sovrapprezzo a carico del debitore principale e acquirente diretto, C.A.P. S.r.l., e, dunque, dei suoi garanti; in questo senso può argomentarsi anche muovendo dal regime speciale di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 8 del dlgs. n. 3 del 2017).

II: Azione di nullità per violazione del diritto della concorrenza

Venendo alla domanda di nullità integrale dell'accordo del 4 maggio 2015 e degli accessori atti di ricognizione del debito e di concessione di garanzie personali e reali si rileva che la stessa, per come formulata, deve essere disattesa, posto che non può dirsi integralmente illecita la causa che sorregge i predetti negozi, stante l'incontestata esistenza di crediti vantati dalla Cartonstrong e dalla ProGest nei confronti della C.A.P. S.r.l. e considerato che, avendo la parte attrice in ogni sede ribadito la domanda di nullità totale e omesso di formulare una domanda di nullità parziale del predetto accordo (sebbene tale questione abbia evidentemente costituito oggetto di giudizio) con conseguente richiesta di accertamento in riduzione del quantum dovuto (mediante scomputo dell'eventuale sovrapprezzo) quest'Ufficio non può sovrapporsi ad essa nelle valutazioni e determinazioni dalla stessa espresse nel processo. E' evidente infatti che in ragione della diversità della tutela richiesta - atteso che la nullità totale comporta un effetto dichiarativo di caducazione del rapporto negoziale e dei suoi effetti, mentre quella parziale mira ad un effetto conservativo di parte del negozio - una declaratoria officiosa di nullità parziale finirebbe per contrastare irrimediabilmente con il petitum attoreo (incorrendo in un vizio di ultrapetizione; cfr. Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; prima della riportata pronuncia resa a Sezioni Unite la prevalente giurisprudenza di legittimità ha sempre adottato, in materia, un orientamento maggiormente restrittivo, riconoscendo confini molto stretti al potere officioso, tra le altre, Cass.16017/2008, 27732/2005, 1189/2003, 4921/1980). Peraltrf Rctrlat.cdla3PJt Qfuc9e ,g JrQ612020 non sorprende: la sostituzione della richiesta della tutela conservativa di cui all'art. 1419 c. c. alla domanda di nullità assoluta del contratto del 4 maggio 2015 avrebbe comportato l'abbandono delle domande risarcitorie avanzate, che presuppongono la caducazione, nell'an e non soltanto nel quantum, delle pretese ereditarie vantate dai convenuti.

III. Azione di risarcimento del danno per pregiudizio cagionato al patrimonio della società ed incidente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale

Va, infine, esclusa la legittimazione attiva del Cesaretto in merito ai danni che lo stesso assume riferibili alle società C.A.P. S.r.l. e della Immobil CAP S.r.l., atteso che la giurisprudenza di legittimità afferma da tempo che i soci di una società di capitali non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci, per la perdita del capitale investito nella società e della possibilità di incassare utili di gestione, atteso che la perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica della società comporta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello personale dei soci, dalla quale derivano l'esclusiva imputazione alla società stessa dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, essendo la responsabilità del socio limitata al bene conferito, e l'esclusiva legittimazione della società all'azione risarcitoria nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale; mentre gli effetti negativi sull'interesse economico del socio (riduzione del valore della quota e compromissione della redditività dell'investimento) costituiscono mero riflesso di detto pregiudizio e non conseguenza diretta ed immediata dell'illecito (v. Cass. n. 17938 del 2005; SS.UU. n.

27346 del 2009; Cass. n.27753 del 2013). Se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivantigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno (così Cass. n. 27346 del 2009 cit.). La dottrina ha condivisibilmente messo in evidenza le incongruenze cui darebbe luogo la possibilità per il socio di agire a tutela del proprio patrimonio individuale, a fronte di illeciti che, colpendo il patrimonio comune, postulano che l'azione risarcitoria sia di pertinenza della società, in quanto rimedio funzionale ad un vantaggio collettivo, poiché gli effetti positivi della reintegrazione del patrimonio sociale devono riguardare tutti i soci in misura paritaria. È vero che il danno sofferto dal patrimonio della società è per lo più destinato a ripercuotersi anche sui soci, incidendo negativamente sul valore o sulla redditività della loro quota di partecipazione; ma il sistema del diritto societario impone di tener ben distinti i danni direttamente inferti al patrimonio del socio da quelli che siano il mero riflesso di danni sofferti dalla società. Dei danni sociali solo alla società compete il risarcimento, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio. Alla categoria dei danni sociali appartengono quelli derivanti dalla perdita della redditività e del valore della partecipazione (v. Cass. n. 6364 del 1998) e della possibilità di conseguire gli utili (v. Cass. n. 6558 del 2011), nonché dalla perdita del capitale sociale "che è un bene della società e non dei soci" (v. Cass. n. 15220 del 2010, n. 10271 del 2004, n. 9385 del 1993) e delle potenzialità reddituali della stessa.

In forza delle considerazioni che precedono, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La domanda di risarcimento del danno proposta dalla V.G.K. S.r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è accolta non avendo l'istante dato prova dell'elemento soggettivo della fattispecie di illecito processuale invocato e risultando carente, in relazione alla disposizione di cui al primo comma del predetto articolo, anche la dimostrazione del danno sofferto.


P.Q.M.

 

1) rigetta le domande proposta da NICOLA CESARETTO nei confronti di CARTONSTRONG ITALIA S.R.L., V.G.K S.R.L., SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A., PRO-GEST S.P.A.;

2) condanna NICOLA CESARETTO a rimborsare a CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. e a PRO­ GEST S.P.A., assistite da un unico difensore e aventi la medesima posizione processuale, le spese processuali da queste ultime anticipate, che si liquidano, applicato l'aumento in misura pari al 30 per cento, in euro 45.000 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

3) condanna NICOLA CESARETTO a rimborsare a V.G.K S.R.L. le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in euro 35.000 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

4) condanna NICOLA CESARETTO a rimborsare a SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A.. le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in euro 35.000 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

5) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla V.G.K S.R.L..


Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2020.

Il Giudice relatore

Dott. Carmelo Barbieri

Il Presidente

dott.ssa Caterina Macchi