• Privacy - Accesso agli atti -Telecomunicazioni (TLC)

12 novembre 2021

Tribunale Napoli 12/11/2021 [Trattamento dei dati personali - Accesso agli atti - Richiesta a gestore telefonico di accedere ai tabulati relativi ai dati di traffico telefonico e telematico su utenza mobile - Omissione di risposta - Violazione del diritto di accesso ai propri dati personali]

Trattamento dei dati personali - Accesso agli atti - Richiesta a gestore telefonico di accedere ai tabulati relativi ai dati di traffico telefonico e telematico su utenza mobile - Omissione di risposta - Violazione del diritto di accesso ai propri dati personali - Società responsabile del reiterato invio di telefonate o di propri incaricati al numero di utenza telefonica avvalendosi di numeri privati di identificativo della linea chiamante - Illegittima detenzione dei dati in assenza di un consenso lecitamente raccolto secondo i requisisti richiesti dal GDPR


SENTENZA

n. 9203/2021 pubbl. il 12/11/2021

(Giudice: dott.ssa Carla Hubler)

 

nella causa iscritta al n. 10826/20 Ruolo Generale degli affari contenziosi

TRA

A.C.   (...),   nato   a   Napoli   il 25.08.1981, residente in Napoli alla Via Cilea n.280, rapp.to e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’avv. Francesco Pages presso il cui studio in Napoli alla via Cilea n. 280 elett.te domicilia

ricorrente

E

PERSONAL  RENTING  spa  (P.IVA 06763150486) - in persona del legale rappresentante pro tempore  con sede in Firenze via Jacopo da Diacceto 48

Resistente - contumace

 

CONCLUSIONI: come da note per l’udienza a trattazione scritta.

 

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente PERSONAL RENTING spa  non costituita benchè risulti notifica del ricorso e decreto a mezzo per il 22.7.20. Il ricorso appare altresì notificato al Garante della Privacy non costituito.

Sempre in via preliminare va ribadita l’inammissibilità delle richieste istruttorie per i motivi già espressi in sede di verbale della scorsa udienza. Non risulta formulazione per separati capitoli, inoltre lo stesso ricorrente inammissibilmente chiede sostanzialmente la riformulazione con esclusione degli elementi tecnici discrezionali e valutativi che non può essere onere del giudicante.

Inoltre, tenuto conto delle preclusioni del rito, va rilevata l’inammissibilità per tardività  della  documentazione  prodotta  successivamente  al deposito  del  ricorso (salve le notifiche dell’atto introduttivo).

Va preliminarmente valutata la legittimazione delle parti. Infatti, chi intende azionare un giudizio per far valere un proprio diritto deve correttamente individuare il soggetto contro il quale rivolgersi.

Nel caso di specie, in difetto di costituzione, va valutata la legittimazione passiva, in via preliminare rispetto al merito della lite, non costituendo un presupposto processuale ma una condizione dell'azione ( ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016).

Ciò posto si rileva che il ricorrente, che ha lamentato la violazione del diritto di accesso ai propri dati personali da parte della società resistente, ha depositato esclusivamente una richiesta al gestore telefonico Vodafone-omnitel dei tabulati relativi ai dati di traffico telefonico telematico sull'utenza mobile 3457858128 nella disponibilità del Colecchia, senza ricevere alcuna risposta.

Nulla la parte deduce o documenta su eventuale sollecito dell’istanza che assume inevasa, non risultando essersi ulteriormente attivato per acquisire i tabulati telefonici eventualmente adendo l’AG. Per produrli in giudizio.

Così non ha offerto alcun riscontro in ordine alla legittimazione passiva della società resistente alla quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe ricollegabile la lamentata condotta legata al reiterato invio di telefonate da parte della società resistente o di propri incaricati, per oltre un anno, al proprio numero di utenza telefonica avvalendosi di numeri privati di identificativo della linea chiamante):

Nè viene offerto a questo Giudice alcun elemento a supporto della istanza di accesso ai propri dati personali proprio nei confronti della PERSONAL RENTING spa e della conseguente legittimazione passiva della stessa, istanza preliminare all'esercizio degli ulteriori diritti di cancellazione o di opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali.

Incombeva in sull’attore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare la legittimazione a contraddire della PERSONAL RENTING spa, elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto citato in giudizio nella predetta qualità di legittimato passivo.

Nè tale prova poteva essere fornita con le inammissibili richieste istruttorie, affette dalle criticità già evidenziate.

Ne può condividersi la prospettazione nell’interesse del ricorrente” È lapalissiano che la Personal Renting S.p.a non riscontrava l’istanza e, in mancanza di risposta, si presume che la stessa detenga  i  dati  del  Sig.  Antonio  Colecchia  senza  aver  lecitamente  raccolto  il  consenso secondo i requisisti disciplinati dal Regolamento UE n. 2016/679”, non potendosi porre un onere di riscontro a carico di un soggetto senza che sia provata la legittimazione passiva..

La stessa ricorrente afferma di non aver sottoscritto alcun contratto con la Personal Renting spa così, a maggior ragione, avrebbe dovuto accertarsi della provenienza delle chiamate ritenute moleste e produttrici di danni, tanto più tenuto conto che le stesse provenivano da numeri non identificabili.

Infine, va rilevata la tardività della produzione di documentazione medica, su carta priva di intestazione ed indicazione della specializzazione del sanitario certificante.

Così la domanda non può trovare accoglimento. Nulla sulle spese in difetto di costituzione.

 

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, ogni altra domanda disattesa, così provvede:

Firmato Da: ANTONACCI SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 44d4dc48bd48b9e7e29e09a0a62f5917

Firmato Da: HUBLER CARLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5db4831ecde7791a963404b561d05634

a) rigetta la domanda

b) nulla sulle spese in difetto di costituzione.

Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del 11.11.21


Il Giudice

dott. Carla Hubler