21 marzo 2023
Tribunale Piacenza 21/03/2023 [Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Decreto ingiuntivo emesso per intimare a persona fisica di versare alla cessionaria del credito quanto dovuto in forza di una fideiussione dalla stessa rilasciata per un finanziamento concesso all’ex coniuge - Opposizione - Nullità della clausola derogatoria all’art. 1957 cod. civ.]
Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali - Decreto ingiuntivo emesso per intimare a persona fisica di versare alla cessionaria del credito quanto dovuto in forza di una fideiussione dalla stessa rilasciata per un finanziamento concesso all’ex coniuge - Opposizione - Nullità della clausola derogatoria all’art. 1957 cod. civ., stante il suo carattere vessatorio ex art. 33 D.Lgs. n. 206/2005 - Nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, che vieta intese anticoncorrenziali - Rigetto - Clausola contestata, che comporta solo una rinuncia all’applicazione del termine decadenziale, non ritenuta vessatoria, poiché non determina a carico del cliente/consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - Clausola non onerosa - Fideiussione oggetto di causa qualificata come specifica - Inversione dell’onere della prova in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato - Non allegata né provata dall'opponente l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per configurare una violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990.
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