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merito
Tribunale Palermo 07/01/2025 [Tutela dei consumatori - Clausole vessatorie e abusive - Fideiussioni - Opposizione al decreto ingiuntivo - Domanda per la sospensione del giudizio in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sulla nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust - Decadenza ex art. 1957 cod. civ. della banca dall'azione contro i fideiussori]
Tutela dei consumatori - Clausole vessatorie e abusive - Fideiussioni - Opposizione al decreto ingiuntivo - Domanda per la sospensione del giudizio in attesa della decisione del Tribunale di Napoli sulla nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust - Decadenza ex art. 1957 cod. civ. della banca dall'azione contro i fideiussori - Invalidità delle fideiussioni - Esistenza di un precedente giudicato relativo al credito oggetto del decreto ingiuntivo - Clausole indicate come abusive contenute nella fideiussione - Inapplicabilità della disciplina invocata a tutela del consumatore di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005 in quanto entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione della detta fideiussione.
SENTENZA
n. 60/2025 pubbl. 07/01/2025
(Giudice dott.sa Emanuela Piazza)
nella causa iscritta al n. 2652 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4, Parte_5 e Parte_6 rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Buttitta, elettivamente domiciliati a Palermo, viale F.sco Scaduto n.2/D
- attori -
contro
Controparte_1 e per essa n.q. di mandataria la (...), rappresentata e difesa dall’avv. Rosario Di Legami, con elezione di domicilio a Palermo via Principe di Belmonte n.90
- convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
le parti concludevano come da note depositate all’udienza cartolare del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 5862/21 emesso da questo Tribunale su istanza della per l’importo di euro 130.010.33, oltre accessori e spese, per le causali meglio indicate in atti. In particolare, tutti gli opponenti n.q. di fideiussori della agiscono nei confronti della banca, chiedendo in via preliminare la sospensione del presente giudizio in attesa che venga definito quello dagli stessi proposto dinanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli (territorialmente competente), avente ad oggetto la domanda volta all’accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, in quanto conterrebbero le clausole conformi allo schema ABI già sanzionato dalla Banca D’Italia nel 2005.
Nel merito hanno eccepito: a) la decadenza ex art. 1957 cc della società ingiungente dall’azione esperita contro i fideiussori, per non avere agito tempestivamente nei confronti del debitore principale; b) l’invalidità delle fideiussioni presuntivamente rilasciate dalle attrici e fino alla concorrenza di euro 650.000, in quanto in esse si fa riferimento ad una precedente fideiussione che sarebbe stata rilasciata in data 17.09.1999 invero dalle stesse mai sottoscritta; c) l’esistenza di un precedente giudicato formatosi all’esito del giudizio n.r.g. 6262/13 tra la banca ingiungente e la (debitrice principale) e relativo al presunto credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi l’Istituto di credito ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando innanzi tutto che le fideiussioni in essere tra le parti avevano escluso espressamente la decadenza di cui all’art. 1957 cc.
Ha contestato poi l’applicabilità alla fattispecie della sanzione della nullità per contrasto con la disciplina antitrust, essendo le fideiussioni nella specie di epoca di molto anteriore rispetto all’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia.
Ha infine rilevato che l’inefficacia nella specie del giudicato formatosi all’esito del giudizio n.r.g. 6262/13 tra la banca e la (debitrice principale), in quanto relativo ad un rapporto bancario diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Rigettata l’istanza di sospensione ecx art. 295 cpc e denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, la causa è stata assunta in decisione all’udienza cartolare indicata in epigrafe.
Preliminarmente, posto che gli opponenti con la comparsa di costituzione hanno richiamato tutti gli atti e le memorie depositate, vanno in questa sede ribadite le considerazioni sottese ai provvedimenti adottati in corso di causa nelle date 06.07.2022 e 29.06.2023, con i quali è stata rigettata l’istanza di sospensione ex art. 295 cpc ed è stata altresì rilevata l’inammissibilità delle domande nuove introdotte dagli opponenti con la memoria depositata nel primo termine di cui all’art. 183 VI comma cpc.
Vanno altresì preliminarmente esaminate, onde fugare ogni dubbio, le eccezioni proposte dagli opponenti per la prima volta con la comparsa conclusionale e relative al presunto difetto di legittimazione attiva dell’istituto di credito ingiungente e alla nullità delle fideiussioni per contrasto delle clausole di cui alle lettere B, F, H, della fideiussione del 1999 con la norma di cui all’art. 33 del d.lgs. n.206 del 2005, posta a tutela del consumatore. Invero, l’istituto di credito opposto, fin dalla prima fase del giudizio, ha prodotto la copia del contratto di cessione dei crediti in blocco intervenuto tra le altre con le società del gruppo Intesa San Paolo e Intesa San Paolo spa producendo l’estratto della Gazzetta Ufficiale attestante la pubblicazione di tale cessione che ha avuto ad oggetto tutti i crediti per capitale e interessi nella titolarità degli Istituti cedenti, tra cui per l’appunto Intesa San Paolo spa, derivanti dai rapporti bancari di mutuo, apertura di credito e finanziamenti concessi a persone sia fisiche sia giuridiche e sorti nel periodo compreso tra 1 gennaio 1995 e ilo 31.12.2017. È evidente, pertanto, che il credito oggetto del presente giudizio, in quanto derivante dal contratto di apertura di credito per anticipo su fatture sottoscritto con Intesa San Paolo il 27-28 febbraio 2013, ricade nella detta cessione. Tanto rilevato e posto che si verte in un’ipotesi di cessione in blocco ex art. 58 TUB, osserva il Tribunale – sulla scorta della migliore giurisprudenza della S.C. – che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 31188/17, nonché cass. sez. 6-1 civ. ord. n. 20495/20 che ha ribadito, alla luce del disposto dell’art. 58 co. 2^ TUB, l’idoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ai fini dell’efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, non essendo necessaria la notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti). Consegue che tale eccezione va rigettata.
Parimenti va disattesa l’eccezione di nullità delle fideiussioni per contratto con la disciplina a tutela del consumatore, atteso che innanzi tutto le clausole indicate come abusive sarebbero contenute nella fideiussione del 17 settembre 1999 alla quale non può applicarsi la disciplina invocata a tutela del consumatore di cui all’art. 33 del d.lgs. n.206 del 2005, in quanto entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione della detta fideiussione.
In ogni caso poi i fideiussori non hanno né allegato, né dimostrato la loro qualifica di consumatori che considerata la natura commerciale del debitore principale, in relazione al quale è stata prestata la fideiussione, non può farsi derivare automaticamente dalla circostanza che le fideiussioni sono state rilasciate da soggetti persone fisiche. Ed infatti, sebbene la giurisprudenza più recente abbia superato la teoria del professionista c.d. di riflesso, ha tuttavia identificato il criterio per la determinazione della disciplina da applicare alle fideiussioni nella valutazione, da condurre in concreto (cassazione sentenza n.742 del 16/01/2020) e consistente nel verificare se il rapporto contrattuale di fideiussione rientri o meno nell’ambito delle attività estranee all’esercizio della professione svolta dal soggetto garante. Ora, come detto, nella specie gli opponenti non hanno dimostrato di avere agito per finalità estranee all’esercizio dell’attività professionale esercitata dalla debitrice principale ( ; anzi risulta che l’attrice ricopriva la carica di liquidatore all’epoca del fallimento, sicchè in assenza di altri elementi non può ritenersi automaticamente applicabile alla fattispecie la disciplina a tutela del consumatore.
Ciò posto, passando ai motivi di opposizione proposti con l’atto introduttivo, ritiene il Tribunale che anche questi sono risultati del tutto infondati e vanno pertanto rigettati per le seguenti ragioni. Innanzi tutto, non coglie nel segno l’eccezione di invalidità delle fideiussioni rilasciate dalle attrici e nel 2012 fino alla concorrenza di euro 650.000, in quanto alle stesse non sarebbe riferibile la fideiussione del 17/09/1999, i cui patti e condizioni sono richiamate dalla fideiussione del 2012.
Ed invero, le fideiussioni rilasciate nel 2012 risultano specificatamente sottoscritte dalle predette attrici e contengono oltre all’impegno di garantire le obbligazioni contratte o da contrarre dalla fino al nuovo limite di euro 650.000, anche la conferma delle condizioni della precedente fideiussione rilasciata in data 17.09.1999.
Conseguentemente è del tutto irrilevante che la precedente fideiussione non sarebbe stata sottoscritta dalle dette attrici (come asserito dalle stesse), atteso che sebbene le fideiussioni del 2012 siano espressamente collegate alle garanzie anteriormente prestate, risulta documentalmente dimostrato che siano state frutto di una nuova contrattazione tra le parti all’esito della quale le attrici hanno infatti espressamente confermato i patti e le condizioni della precedente fideiussione (v. lettere di fideiussione rilasciate da il 29.02.2012: “con la presente restano fermi senza soluzione di continuità i patti e le condizioni di cui alla precedente fideiussione che qui si intendono integralmente richiamati e confermati”), così affermando altresì di averne avuto la preventiva conoscenza; ragione per cui non possono ora eccepirne la non opponibilità. Del tutto infondata deve poi ritenersi l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cc della società ingiungente dall’azione esperita contro i fideiussori, per non avere agito tempestivamente nei confronti del debitore principale, a fronte della espressa deroga a tale disposizione contenuta nelle fideiussioni in oggetto e dalla quale deriva, pertanto, che l’obbligazione del fideiussore si estende fino all’integrale adempimento.
Ed infatti, vale la pena ricordare il principio affermato dalla giurisprudenza in ordine alla legittimità di tale rinuncia, secondo il quale: “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (cass. sez. 6-1, ord. n. 21867/13).
Il presunto carattere abusivo della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non deriva, infatti, dalla circostanza in sé che le parti abbiano derogato a tale disposizione (come sostenuto dagli opponenti), trattandosi di pattuizione questa rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, quanto piuttosto dall’eventuale violazione da parte della Banca delle norme sulla libera concorrenza del mercato, derivante dall’avere utilizzato (senza lasciare margini di scelta) un modello uniforme di fideiussione predeterminato ed immodificabile e per questo sanzionato dalla Banca d’Italia del 2005, circostanza quest’ultima che gli attori hanno rimesso (autonomamente), all’esame della sezione imprese del Tribunale di Napoli e che pertanto non può essere scrutinata nel presente procedimento. Neppure l’eccezione di giudicato può essere accolta. L’assunto degli attori, secondo cui il giudicato formatosi all’esito del giudizio n.r.g. 6262/13 tra la banca ingiungente e la (debitrice principale) spiegherebbe effetti anche nei loro confronti n.q. di fideiussori con riferimento all’oggetto del presente procedimento non può essere condiviso.
Ed infatti, osserva il Tribunale che il giudizio iscritto al n.r.g. 6262/13 e conclusosi con la sentenza parziale n.1923/2017 sebbene abbia avuto ad oggetto anche la linea di credito per anticipo fatture, concessa in data 28/2/2013 su conto corrente n. 0204/39250171, per euro 130.000,00, sottesa anche al presente procedimento, tuttavia, la detta sentenza ha statuito in via definitiva soltanto con riferimento al rapporto di conto corrente n. 0204/39250171, mentre in relazione alla linea di credito per anticipo fatture la statuizione ha riguardato unicamente gli interessi e non la sorte capitale, in relazione alla quale, invero, lo stesso ctu nominato nel giudizio n.r.g.6262/13 ha affermato che non risulta essere stata rimborsata (v. pag. 19 della rel. Ctu alleg. all’atto di citazione).
Tant’è che la sentenza non definitiva poi passata in giudicato aveva rimesso la causa sul ruolo al fine di accertare proprio la sorte capitale anche della linea di credito per anticipo fatture, concessa in data 28/2/2013. Consegue che all’esito del giudizio nrg 6262/13 nessun giudicato si è formato con riferimento al capitale relativo alla linea di credito per anticipo fatture concessa in data 28/2/2013, che correttamente quindi la banca ha richiesto nel presente giudizio e che resta pertanto dovuto.
In conclusione, dunque, l’opposizione è risultata infondata e va pertanto rigettata. Infine, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:
rigetta l’opposizione proposta da (...) e (...) avverso il d.i. n. 5862/21 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28.12.2021.
Condanna gli attori opponenti in solido al pagamento, in favore dell’Istituto di credito convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.100,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge
Così deciso a Palermo il 02.01.2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza