
merito
Tribunale Savona 08/01/2025 [Trattamento dei dati personali - Obblighi del titolare, del responsabile e dell'incaricato del trattamento - Decreto ingiuntivo emesso per intimare la consegna di documenti riguardanti la polizza sottoscritta dal de cuius al curatore dell’eredità giacente dello stesso - Opposizione - Rispetto della privacy in tema di ostensione dei dati del terzo beneficiario]
Trattamento dei dati personali - Obblighi del titolare, del responsabile e dell'incaricato del trattamento - Decreto ingiuntivo emesso per intimare la consegna di documenti riguardanti la polizza sottoscritta dal de cuius al curatore dell’eredità giacente dello stesso - Opposizione - Attivato il procedimento monitorio dalla curatela nonostante le ragioni legate al tema della privacy del beneficiario della polizza e per motivi di tutela dei dati personali dei soggetti terzi designati dal contraente - Non fondatezza - Motivi di rispetto della privacy in tema di ostensione dei dati del terzo beneficiario della polizza assicurativa sulla vita, non aventi fondamento in presenza di una legittima richiesta di consegna di documentazione, proveniente da un pubblico ufficiale incaricato, in questo caso, dal curatore di eredità giacente di ricostruire le vicende del patrimonio dell’eredità medesima - Cessazione della materia del contendere.
SENTENZA
n. 4/2025 pubbl. 08/01/2025
(Giudice: dott. Luigi Acquarone)
nella causa civile promossa da
Parte_1
difesa dagli avv. MARIA STELLA COCCIA e RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
ATTRICE OPPONENTE=
contro
CP_1
difeso dall’avv. MARA TAGLIERO CONVENUTA OPPOSTA=
All’udienza del 8.1.2025 sono comparsi l’avv. PREGLIASCO per avv. COCCIA e l’avv. TAGLIERO che procedono alla discussione richiamando le proprie difese e conclusioni;
l’avv. PREGLIASCO ribadisce che Parte_1 ha avuto contezza del decesso di Per_1 [...] (beneficiaria della polizza) sono una volta radicato il presente giudizio di opposizione;
l’avv. TAGLIERO richiama le proprie difese anche in tema di infondatezza delle eccezioni relative alla privacy a cui ha fatto riferimento l’opponente ed altresì quella preliminare di tardività dell’opposizione; indica di essere antistataria e chiede la distrazione delle spese di lite;
i legali indicano che non saranno presente alla lettura della sentenza per motivi professionali.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione e alle ore 13.45 da lettura della sentenza
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1087.2024 R.C. CIV. decisa all’udienza del 8.1.2025 per le seguenti ragioni di fatto e di diritto
tra
Parte_1 in persona del procuratore speciale Parte_2 [...] con sede in Roma, difesa dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Maria Stella Coccia;
RICORRENTE OPPONENTE=
contro
CP_1 , nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato, con studio in Savona, difesa dall’avv. Mara Tagliero;
CONVENUTA OPPOSTA=
*****
rilevato in fatto:
con ricorso in opposizione datato 23.5.2024, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona CP_1 nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato, per ottenere l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 282.2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale le era stato ordinato di consegnare alla stessa, nella sua qualità, i seguenti documenti: 1) copia della polizza n. 50008646768 stipulata da Renato Bellino in data 30.9.2013, nonché di eventuali altre polizze dallo stesso stipulate, 2) documentazione relativa al calcolo della liquidazione della somma dovuta a termini di polizza alla data del verificarsi dell’evento ossia il decesso del contraente, nonché assicurato, Bellino Renato e relativo prospetto di liquidazione dell’importo spettante all’avente diritto calcolato alla data del decesso il contraente assicurato, 3) copia della documentazione relativa alle modifiche contrattuali intercorse dalla stipula al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato; il tutto oltre alle spese del procedimento liquidate in complessivi € 286,00= per esborsi e € 1.800,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali, oltre alle successive occorrende; rilevava che a sostegno della richiesta monitoria la Curatrice dell’eredità giacente aveva indicato di dovere ricostruire, in virtù dell’incarico conferitole, l’attivo dell’eredità giacente del de cuius Bellino Renato, di aver reperito tra la posta del de cuius una lettera di Parte_1 del 6.10.2020 attestante la avvenuta sottoscrizione da parte dello stesso, in data 30.9.2013, della polizza vita n. 5000864676 per il controvalore di € 37.000,00= (importo del premio versato), di avere interpellato sia Controparte_2 (la quale aveva provveduto a fornire il riepilogo, estratto dall’archivio, di tutti i rapporti intercorsi con il de cuius), sia Parte_1, per ottenere maggiori informazioni sulla polizza assicurativa; richiamava la corrispondenza scambiata tra le parti ed evidenziava di avere indicato con comunicazione del 1.12.2023, che la polizza Futuro Fidelity II n. 5000864676, stipulata dal Bellino, prevedeva quale beneficiario in caso di morte, un soggetto nominativamente individuato, che, ex art. 1920 comma 2 C.C, per effetto della designazione, detto terzo acquistava un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione con la conseguenza che la prestazione assicurativa dovuta da Parte_1 non rientrava nell’asse ereditario del de cuius e che, in ogni caso, per motivi di privacy, e quindi di tutela dei dati personali del terzo beneficiario, non poteva fornire il nominativo della persona indicata come beneficiario della polizza; osservava che nonostante le ragioni indicate legate al tema della privacy del beneficiario della polizza per le quali non avrebbe potuto fornire alcuna informazione sui soggetti terzi designati dal contraente, (titolari di un proprio ed autonomo diritto ai vantaggi dell’assicurazione) ed anche per motivi di tutela dei dati personali degli stessi (in ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679.2016 e del D.L.vo n. 196.2003, come modificato dal D.L.vo n. 101.2018), la Curatela aveva comunque azionato procedimento monitorio; faceva presente che, medio tempore, in data 14.5.2024, tenuto conto anche del mutato orientamento del Garante della Privacy in tema di ostensione dei dati del terzo beneficiario della polizza assicurativa sulla vita, ad integrazione delle informazioni già fornite con la pregressa corrispondenza, aveva trasmesso, in parziale adempimento del decreto ingiuntivo, la copia della polizza di assicurazione Parte_3 n. 50008646768 sottoscritta dal de cuius Bellino Renato, recante il nominativo del terzo beneficiario, Persona_1 sosteneva che la Curatela era ormai in possesso di tutte le informazioni e della documentazione utile, al fine di ricostruire l’attivo dell’asse ereditario del de cuius; con riferimento poi all’ingiunzione di consegna della documentazione relativa al calcolo della liquidazione della somma dovuta secondo i termini della polizza n. 50008646768, evidenziava l’infondatezza della pretesa, risultando la Curatela ormai in possesso di tutte le informazioni necessarie;
concludeva, quindi, chiedendo, quanto alle pretese azionate ai punti sub 1 e 3 del provvedimento monitorio, revocarsi il decreto ingiuntivo per avere ormai consegnato la relativa documentazione e, quanto a quelle di cui al punto sub 2, revocare la richiesta poiché infondata;
si costituiva in giudizio CP_1 nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato che contestava le avversarie argomentazioni; eccepiva preliminarmente la tardività dell’opposizione poiché il ricorso in opposizione ed il pedissequo provvedimento di fissazione udienza le erano stati notificati oltre il termine di 40 giorni previsto per l’opposizione ex art. 641 C.P.C, indicando, in tal senso che la riforma c.d. Cartabia non aveva modificato l’art. 645 C.P.C. che prevedeva che l’opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere presentata con citazione notificata al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638 C.P.C. e che la scelta del ricorso, in luogo della citazione, a mezzo di impugnazione espressamente previsto dall’art. 643 C.P.C. avrebbe, forse, potuto ritenersi ammissibile laddove la notifica del ricorso e del decreto fosse avvenuto nel rispetto del termine di 40 giorni previsto, fatto non avvenuto nel caso concreto; nel merito richiamava la corrispondenza inoltrata all’opponente a sostegno delle ragioni poste a fondamento delle richieste informazioni e l’infondatezza dei motivi da essa indicati in tema di privacy in forza dei quali era stato espresso diniego; rilevava, più in dettaglio, che la normativa sulla privacy non impediva il rilascio delle informazioni richieste, al punto che successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo era stata poi fornita copia della polizza in cui compariva anche il nome della beneficiaria designata; faceva presente che a seguito della consegna del documento era emerso che la beneficiaria della polizza era Per_1 [...] madre del contraente a lui premorta, che dal verbale di inventario redatto in sede di eredità giacente si ricavava che il Bellino aveva accettato l’eredità materna e che, quindi, il beneficiario della polizza era il Bellino stesso e, per lui, i suoi eredi: per tale motivo il Curatore dell’eredità giacente era legittimato a ricevere anche la documentazione di cui al punto n. 2 del decreto ingiuntivo e ad entrare in possesso non solo della copia della polizza vita stipulata (medio tempore consegnata), ma anche della documentazione tutta in possesso della compagnia assicuratrice in relazione al contratto in questione, nonché del calcolo del dovuto sulla base della polizza al momento del verificarsi dell’evento e cioè la morte del contraente assicurato (detto calcolo doveva essere effettuato necessariamente dalla compagnia assicuratrice nel momento in cui era venuta a conoscenza della morte dell’assicurato, per l’esigenza di redigere il proprio bilancio d’esercizio in modo veritiero e corretto, così come previsto dal Codice Civile e dalla normativa comunitaria); evidenziava, inoltre, che i premi delle polizze di investimento versate dall’assicurato costituivano donazione in favore dei beneficiari e dovevano essere conteggiati nell’asse ereditario e che nel caso specifico il de cuius era stato esposto ad azioni da parte di numerosi creditori, tra cui [...] Controparte_3 e risultava avere adottato il sistema di contrarre polizze di investimento per sottrarre beni agli stessi; precisava, inoltre, che non potevano sussistere dubbi sul proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta nel caso in cui i beneficiari della polizza assicurativa sulla vita e i beneficiari del patrimonio ereditario, pur non essendo noti, fossero gli stessi soggetti;
concludeva, quindi, in via preliminare per la declaratoria dell’inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione per tardività dell’impugnazione proposta, e nel merito per la condanna di Parte_1 a consegnare anche la documentazione relativa al calcolo della liquidazione della somma dovuta a termini di polizza alla data del verificarsi dell’evento ossia il decesso del contraente, nonché assicurato, Bellino Renato e del prospetto di liquidazione dell’importo spettante all’avente diritto calcolato alla data del decesso del contraente assicurato;
all’udienza del 19.9.2024 Parte_1 contestava la fondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dall’opposta ed il Giudicante rinviava invitando le parti a verificare eventuale ipotesi transattiva;
all’udienza del 8.11.2024 il Giudicante preso atto dell’intervenuta consegna ad opera di Parte_1 anche del prospetto di calcolo recante i criteri per esso utilizzati e che, peraltro, non era stato raggiunto alcun accordo in punto spese processuali, rinviava per la discussione orale;
all’udienza del 8.1.2025 i legali delle parti procedevano alla discussione orale all’esito della quale il Giudice dava immediata lettura del dispositivo in udienza;
********
rilevato in diritto:
premesso che nelle more del giudizio è intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo Parte_1 consegnato alla Curatela Controparte_4 tutta la documentazione oggetto della richiesta monitoria e che la presente sentenza viene emessa per la decisione sull’accollo delle spese processuali della presente fase di giudizio, l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile poiché proposta tardivamente; a
risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo n. 282.2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale è stato ordinato a [...] Pt_1 la dazione della documentazione indicata nel provvedimento monitorio, sia stato poi notificato via pec all’ingiunta in data 16.4.2024 e che Pt_1 Pt_1 abbia proposto opposizione con ricorso notifica via pec al difensore della Curatela, avv. Tagliero solo in data 18.6.2024;
ai sensi dell’art. 641 C.P.C. l’opposizione al provvedimento monitorio deve avvenire (mediante notifica dell’opposizione all’ingiungente) entro il termine di 40 giorni decorrente dalla data della notifica del provvedimento e, in forza dell’art. 645 C.P.C. dev’essere effettuata allo stesso Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con atto di citazione, nelle controversie ordinarie, o con ricorso, nelle controversie di lavoro od in quelle assimilabili o per le quali comunque trova applicazione un rito differente da quello ordinario (ed in questa ultima ipotesi il ricorso va depositato presso la Cancelleria dell’ufficio del Giudice competente entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo);
nel caso esaminato, a fronte di un provvedimento monitorio azionato per la consegna di documentazione Parte_1 ha proposto ricorso in opposizione (anziché atto di citazione in opposizione) sull’assunto secondo cui, a fronte delle difesa da lei esposte nel merito, alla presente fase di opposizione doveva trovare applicazione l’art. 10 del D.Lvo n. 150.2011, relativo alla controversie in materia di applicazione delle disposizioni aventi ad oggetto la protezione dei dati personali per il quale le controversie previste dall’art. 152 del D.L.vo n. 196.2003, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto;
l’art. 152 del D.L.vo n. 196.2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che ha abrogato la direttiva n. 95/46/CE) regola le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli artt. 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque riguardanti l’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 82 del medesimo Regolamento e, più specificamente l’art. 78 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio si riferisce alle ipotesi di ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti di decisione dell’Autorità di controllo ed il successivo art. 79 a quelle di ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;
nel caso esaminato l’oggetto della pretesa azionata dalla Curatela era rappresentata, come detto, in base alla prospettazione della parte ricorrente in sede monitoria, dalla consegna di documenti ritenuti utili per la ricostruzione delle poste attive dell’Eredità Giacente (segnatamente polizza assicurativa con previsione di beneficiario in caso di morte del contraente) e a nulla rileva che CP_5 abbia fondata la propria opposizione su motivi inerenti la (asserita) violazione del diritto alla privacy del beneficiario medesimo: tale impostazione non ha comportato una modifica dell’originario petitum del provvedimento monitorio (in sede monitoria la questione della privacy in alcun modo era stata indicata) ragione per la quale l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta con citazione in opposizione da notificarsi ex art. 641 C.P.C. al difensore dell’opposta entro 40 giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 16.4.2024 e, quindi, entro e non oltre il 27.5.2024;
la circostanza che Parte_1 abbia proposto opposizione con ricorso, poi notificata via pec (unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza di scadenza del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo) al difensore della Curatela, solo in data 18.6.2024 (a nulla rilevando che l’iscrizione al ruolo del procedimento sia avvenuta già in data 23.5.2024, a cui ha fatto poi seguito l’assegnazione del fascicolo al Giudice competente da parte del Presidente di Sezione in data 25.5.2024 e l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza in data 10.6.2024) comporta la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione per tardività;
in ogni caso, ad abundantiam, va rilevato che, anche nel merito, l’opposizione sarebbe stata infondata: i motivi di rispetto della privacy in tema di ostensione dei dati del terzo beneficiario della polizza assicurativa sulla vita, non possono invero trovare alcun fondamento in presenza di una legittima richiesta di consegna di documentazione, proveniente da un pubblico ufficiale incaricato dall’ CP_6 (in questo caso Curatore di Eredità Giacente) di ricostruire le vicende del patrimonio dell’eredità medesima e ciò a prescindere dal fatto che nel caso concreto fosse poi emerso il fatto che il soggetto beneficiario della polizza era madre del contraente ed a lui premorta e che avendo il contraente Bellino Renato accettato l’eredità materna, fosse divenuto proprio lui il beneficiario della polizza, con la conseguenza che l’importo liquidato doveva entrare a fare parte dell’asse dell’eredità medesima (fra l’altro nelle more del giudizio Parte_1 ha poi spontaneamente adempiuto all’ordine dell’CP_6);
per i motivi esposti va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 282.2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale era stato ordinato a Parte_1, di consegnare a CP_1 nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato, i seguenti documenti: 1) copia della polizza n. 50008646768 stipulata da Renato Bellino in data 30.9.2013, nonché di eventuali altre polizze dallo stesso stipulate: 2) documentazione relativa al calcolo della liquidazione della somma dovuta a termini di polizza alla data del verificarsi dell’evento ossia il decesso del contraente, nonché assicurato, Bellino Renato e relativo prospetto di liquidazione dell’importo spettante all’avente diritto calcolato alla data del decesso il contraente assicurato; 3) copia della documentazione relativa alle modifiche contrattuali intercorse dalla stipula al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, ma, al tempo stesso, poiché il decreto ingiuntivo è stato revocato solo a causa dell’adempimento poi avvenuto ad opera dell’opposta va confermato l’accollo a Parte_1 delle spese del procedimento di quella fase liquidate in complessivi € 286,00= per esborsi e € 1.800,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali, oltre alle successive occorrende;
essendo risultata nel merito, l’opposizione tardiva ed infondata, Parte_1 [...] va poi condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con applicazione del D.M. n. 147.2022, cause di valore indeterminato complessità bassa, valori minimi di tabella (stante la minimale attività espletata) per le sole fasi di studio, introduzione e di decisione (non è stata celebrata la fase istruttoria) con distrazione a favore dell’avv. Mara Tagliero dichiaratosi anticipatario; sentenza esecutiva ex lege;
P.Q.M.
ogni altra azione, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo
DICHIARA
la cessazione della materia del contendere e per l’effetto
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 282.2024, emesso dal Tribunale di Savona in data 15.4.2024, con il quale è stato ordinato a Parte_1, di consegnare a CP_1, nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato, i seguenti documenti: 1) copia della polizza n. 50008646768 stipulata da Renato Bellino in data 30.9.2013, nonché di eventuali altre polizze dallo stesso stipulate: 2) documentazione relativa al calcolo della liquidazione della somma dovuta a termini di polizza alla data del verificarsi dell’evento ossia il decesso del contraente, nonché assicurato, Bellino Renato e relativo prospetto di liquidazione dell’importo spettante all’avente diritto calcolato alla data del decesso il contraente assicurato; 3) copia della documentazione relativa alle modifiche contrattuali intercorse dalla stipula al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato;
il tutto con conferma peraltro dell’accollo delle spese di quel procedimento liquidate in complessivi € 286,00= per esborsi e € 1.800,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali, oltre alle successive occorrende a carico di Parte_1;
CONDANNA
Parte_1 al pagamento a favore di CP_1, nella sua qualità di Curatore dell’Eredità Giacente di Bellino Renato delle spese di lite della presente fase processuale che liquida in € 2.906,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A, con distrazione a favore dell’avv. Mara Tagliero dichiaratosi anticipatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Savona il 8.1.2025
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE