angolo del professionista
La Corte di Giustizia si pronuncia sul margine di discrezionalità delle parti sulla necessità del trattamento dei dati personali previsto da un contratto collettivo
di Marco Stillo
In data 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella causa C-65/23, MK contro K GmbH, sull’interpretazione dell’articolo 82, paragrafo 1, nonché dell’articolo 88, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation, GDPR)[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra MK e la K GmbH (“K”), suo datore di lavoro, in merito al risarcimento del danno morale che tale persona asseriva di aver subito a causa di un trattamento dei suoi dati personali effettuato da parte della società sulla base di un accordo aziendale.
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