• Privacy - Accesso agli atti -Attività immobiliari

6 giugno 2023

T.A.R. Lazio Roma, sez. V, 06/06/2023, n. 9540 [Trattamento dei dati personali - Accesso agli atti - Ostensione della documentazione relativa alla procedura di dismissione di un patrimonio immobiliare - Documentazione da esibire previo oscuramento degli eventuali dati sensibili - Parziale ottemperamento all’ordine di esecuzione motivato dall'esistenza di ostacoli all’integrale esecuzione]

Trattamento dei dati personali - Accesso agli atti - Ostensione della documentazione relativa alla procedura di dismissione di un patrimonio immobiliare - Documentazione da esibire previo oscuramento degli eventuali dati sensibili - Parziale ottemperamento all’ordine di esecuzione motivato dall'esistenza di ostacoli all’integrale esecuzione legati alla tutela della privacy dei conduttori degli immobili - Bilanciamento tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza - Contestato abuso dell’oscuramento dei documenti oggetto dell’accesso - Dati sensibili per i quali si può legittimamente procedere all’oscuramento.



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2023, proposto da
Sabrina Pulvirenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;


nei confronti

- Simona Napolitano, Casertano Rossano, Stefano Oliva, Cortina Medical S.r.l., Gabriele Pepe, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Matteo Di Girolamo, Alexandra D'Agostino, Domenico Ferrini, Lorenzo Bonfili, Giuseppina Filadoro, non costituiti in giudizio;


per l'ottemperanza

- alla sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III quater, del 4 gennaio 2022, n. 32, resa nel giudizio iscritto al r.g. n. 6750/2021, notificata in data 14 gennaio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione E.N.P.A.I.A. – Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura e di Simona Napolitano e di Casertano Rossano e di Stefano Oliva e di Medical Cortina e di Gabriele Pepe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

 

1.1. Con ricorso notificato il 30 dicembre 2022 alla Fondazione Enpaia, nonché ai propri cointeressati (nonché parti del giudizio di primo grado), la ricorrente Pulvirenti Sabrina ha premesso:

- che con ricorso R.G. n. 6750/2021, da lei proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. unitamente ad altri ricorrenti (Simona Napolitano, Stefano Oliva, Rossano Casertano, Alexandra D'Agostino, Domenico Ferroni, Lorenzo Bonfili, Giuseppina Filadoro, Sabrina Pulvirenti, Matteo Di Girolamo, Cortina Medical S.r.l.), aveva impugnato il diniego all’ostensione “di tutta la documentazione relativa alla procedura di dismissione del patrimonio immobiliare deliberata con riferimento al compendio immobiliare sito in Roma alla Via Cortina d’Ampezzo n. 201, nello specifico, della delibera del Cda di dismissione, delibera di affidamento di incarico alla società immobiliare incaricata della valutazione dell’immobile, relativa relazione valutativa, perizia dello stato dell’immobile e documentazione attinente ai lavori da effettuare sul complesso prima della data di dismissione del suddetto patrimonio immobiliare”, nonché “di ogni atto istruttorio e decisorio inerente la procedura in oggetto” nonché “delle istanze di condono relativamente alle cantine di pertinenza di ciascuna unità, la scia antincendio con relativi aggiornamenti, nonché le ultime tre valutazioni del terzo indipendente”.

- che con sentenza della sez. III quater, del 4 gennaio 2022, n. 32, questo TAR accoglieva il ricorso

annullando i provvedimenti di diniego del 19 maggio 2021 e del 9 giugno 2021, formulati dalla Fondazione ENPAIA, rispettivamente, in riscontro alla istanza di accesso civico del 27 aprile 2021, e alla domanda di accesso documentale ex artt. 9 e 10, l. n. 241/1990, ordinando alla Fondazione che “La documentazione richiesta dovrà essere esibita nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, previo oscuramento degli eventuali dati sensibili”;

- che ENPAIA proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato; nel relativo giudizio si costituiva la sola Pulvirenti Sabina (mentre gli altri ricorrenti in primo grado non si costituivano) e il Consiglio di Stato, con sentenza 10945 del 14 dicembre 2022, rigettava l’appello.

Tutto ciò premesso la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III quater, del 4 gennaio 2022, n. 32.

La ricorrente ha chiesto anche: la vittoria delle spese; la nomina di un commissario ad acta; la condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

1.2. In data 27 gennaio 2023 si sono costituiti in giudizio i cointeressati della ricorrente (in quanto parti nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza), signori Simona Napolitano, Casertano Rossano, Stefano Oliva, Gabriele Pepe e la Cortina Medical S.r.l., i quali si sono associati alle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.

1.3. Si è costituita in giudizio la Fondazione ENPAIA la quale con memoria del 20 febbraio 2023 ha preliminarmente proposto un’eccezione in rito con riferimento ai cointeressati.

Nel merito ha esposto che “nel più ampio spirito collaborativo, in data 3 gennaio 2023, ha trasmesso alla sig.ra Pulvirenti gran parte della documentazione inerente alla procedura di dismissione in essere per la dismissione del compendio immobiliare sito in Roma, alla via Cortina d’Ampezzo, 201, in aggiunta a quanto già a disposizione della ricorrente e di tutti i conduttori. Segnatamente: - concessione regionale prot. n. 7516/1980; - atti di concessione in sanatoria; - licenza di costruzione prot. n. 1094/1984; - certificato di abitabilità; 2 - atto di compravendita del compendio immobiliare sito in Roma, alla via Cortina d’Ampezzo, 201; - documentazione edilizia unità immobiliare locata alla sig.ra Pulvirenti; - stralcio del PRG; - Linee Guida per l’alienazione di immobili di proprietà della Fondazione del 20.01.2021; - Delibera del Cda del 20 ottobre 2021”.

Ha tuttavia pacificamente ammesso che “la Fondazione ENPAIA sta procedendo alla predisposizione e trasmissione della documentazione richiesta, specificamente relativa all’immobile di via Cortina d’Ampezzo, per quanto di interesse. Inoltre, per quanto concerne i contratti di locazione di tutti i conduttori, la Fondazione sta altresì procedendo a darne notizia ai controinteressati, per acquisire i necessari consensi”.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1.5. Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, preso atto della parziale esecuzione della sentenza e della dichiarata volontà di eseguirla completamente, il ricorso è stato rinviato per la bonaria composizione alla camera di consiglio del 19 aprile 2023.

1.6. In vista dell’udienza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

1.7. All’udienza camerale del 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Va preliminarmente delibata l’eccezione preliminare sollevata dalla Fondazione ENPAIA la quale ha rappresentato:

- che il dott. Casertano (in data 3 maggio 2022), e l’avv. Napolitano e la dott.ssa Scala, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Cortina Medical (in data 6 aprile 2022), hanno espressamente rinunciato al contenzioso allora pendente dinnanzi al Consiglio di Stato (e, infatti, non si erano costituiti in giudizio) nonché agli effetti della sentenza del Tar Lazio, n. 32/2022, contestualmente all’acquisto dell’unità immobiliare rispettivamente locata.

- che “Il dott. Pepe, invece, non figurava tra i ricorrenti in primo grado, né è intervenuto in appello; pertanto non si vede l’interesse a intervenire in fase di ottemperanza”.

Tali soggetti, conclude, non vantano pertanto alcun interesse a costituirsi nel presente giudizio e pertanto devono essere estromessi.

2.1. L’eccezione è soltanto parzialmente fondata.

In ordine alle presunte rinunce agli effetti della sentenza del Tar, posta in esecuzione con il ricorso, e della confermativa sentenza del Consiglio di Stato, ad opera dei signori Casertano, Napolitano e Scala (quest’ultima nella qualità di legale rappresentante p.t. della Cortina Medical S.r.l.) il Collegio rileva che nessuna prova documentale è stata depositata in giudizio da ENPAIA a supporto della proposta eccezione, e ciò nemmeno dopo la specifica contestazione sul punto contenuta nella memoria di replica di parte ricorrente. L’eccezione è pertanto in parte qua infondata, in quanto non provata, e per l’effetto va respinta.

L’eccezione risulta invece fondata con esclusivo riferimento alla posizione del sig. Pepe Gabriele, il quale effettivamente non figura tra le parti del giudizio di primo grado o d’appello.: conseguentemente va rilevato il difetto di legittimazione attiva dello stesso e ne va disposta l’estromissione dal giudizio.

3. Quanto al merito, il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.

4. Consta, infatti:

che la sentenza in epigrafe indicata dispone che “La documentazione richiesta dovrà essere esibita nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, previo oscuramento degli eventuali dati sensibili”;

che la stessa è passata in autorità di cosa giudicata; che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia alla Fondazione ENPAIA.

5. Di converso, la Fondazione non ha obiettato di avere già integralmente ottemperato alla sentenza, ma ha soltanto ammesso di avere parzialmente ottemperato all’ordine di esecuzione, rappresentando l’esistenza di ostacoli all’integrale esecuzione legati alla tutela della privacy dei conduttori degli immobili.

5. Rileva al riguardo il Collegio:

5.1. Con la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione il TAR ha disposto che “La documentazione richiesta dovrà essere esibita nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente decisione, previo oscuramento degli eventuali dati sensibili”: pertanto è conclamata l’inottemperanza della Fondazione resistente che avrebbe dovuto eseguire la sentenza entro il termine perentorio di 30 giorni, tenuto conto che nonostante la proposizione dell’appello nessuna sospensiva della sentenza risulta essere stata concessa dal Consiglio di Stato.

5.2. Soltanto in data 3 gennaio 2023 la Fondazione ha ritenuto di dare parziale esecuzione alla sentenza esibendo parte dei documenti oggetto dell’accesso, dichiarando in memoria che “per quanto concerne i contratti di locazione di tutti i conduttori, la Fondazione sta altresì procedendo a darne notizia ai controinteressati, per acquisire i necessari consensi”; in altre parole la Fondazione ha dichiaratamente frapposto immotivate cautele all’integrale esecuzione della sentenza nel termine perentorio ad essa assegnato, legato a ragioni di tutela della privacy di eventuali controinteressati che ha peraltro omesso di individuare.

Sul punto il Collegio rileva che il bilanciamento tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza, è stato già risolto dal Giudice amministrativo con due sentenze passate in giudicato, laddove il Tar ha espressamente ritenuto non sussistere alcun controinteressato né in senso formale né in senso sostanziale, non ritenendo pertanto necessario dover disporre alcuna integrazione del contraddittorio, o comunque di dover porre limitazioni di sorta sugli atti/documenti richiesti oltre che su quelli ad essi intrinsecamente collegati; sicché ENPAIA era tenuta fin dal momento della comunicazione della sentenza, ed è tuttora tenuta, ad osservare il giudicato senza riserva alcuna, non potendo certo subordinare l’osservanza del giudicato a un potere di opposizione da essa unilateralmente riconosciuto in capo a terzi, ed invece espressamente escluso dal giudice amministrativo.

5.3. Quanto al contestato abuso dell’oscuramento dei documenti oggetto dell’accesso, lamentato da parte ricorrente, deve osservarsi che la sentenza ha ordinato l’esibizione della documentazione richiesta “previo oscuramento degli eventuali dati sensibili; orbene, in mancanza di specifiche censure proposte dalla ricorrente sugli atti fin qui ostesi dalla Fondazione (non depositati in giudizio da nessuna delle parti in causa), il Collegio non può che limitarsi a rammentare che “dati sensibili”, per i quali la Fondazione può legittimamente procedere all’oscuramento, sono soltanto quelli che sono idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

6. Per tutto quanto precede la resistente Fondazione deve essere condannata ad esibire la residua documentazione richiesta dai ricorrenti e a rilasciarne copia - nei limiti di quanto stabilito nell’ottemperanda sentenza - entro il termine ultimo di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.

7. Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora Commissario ad acta il titolare della Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla esibizione e rilascio di copia della documentazione in argomento con oneri a carico della resistente Fondazione.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di legittimazione attiva del sig. Gabriele Pepe e per l’effetto lo estromette dal giudizio;

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;

- nomina Commissario ad acta, con facoltà di delega, il titolare della Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione.

- condanna la Fondazione ENPAIA al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di averle anticipate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Sebastiano ZafaranaLeonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO