12 dicembre 2023
T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater, 12/12/2023, n. 18811 [Concorrenza - Domanda di annullamento del provvedimento adottato da ANAC, ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, per l’annotazione della notizia che la stazione appaltante aveva disposto l’applicazione della penale nei confronti della società ricorrente - Ritardo che aveva causato l’irrogazione della penale]
Concorrenza - Domanda di annullamento del provvedimento adottato da ANAC, ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, per l’annotazione della notizia che la stazione appaltante aveva disposto l’applicazione della penale nei confronti della società ricorrente - Ritardo che aveva causato l’irrogazione della penale determinato da cause non imputabili alla ricorrente - Eccezioni di ANAC - Correttezza dell’operato sotto il profilo dell’utilità della notizia in quanto casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione da appalti pubblici - Accoglimento del ricorso - Non sussistente una concreta utilità dell’annotazione - Esclusa la legittimità dell’annotazione quando la vicenda sottesa all’irrogazione della sanzione non è connotata da una gravità sufficiente a ritenere che le stazioni appaltanti possano trarre dalla stessa elementi utili per la valutazione di affidabilità dell’o.e..
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