9 febbraio 2024
T.A.R. Lazio Roma, sez. IV, 09/02/2024, n. 2527 [Tutela dei consumatori - Trasparenza e tutela dell’utenza - Società titolare di un’emittente televisiva locale ritenuta responsabile della violazione dell’art. 2, lett. gg e dell’art. 36 bis, co. 1, lett. a del d.lg. n. 177/05, relativamente ad un servizio andato in onda ed avente ad oggetto la rivendita di articoli per parrucchieri ed estetiste]
Tutela dei consumatori - Trasparenza e tutela dell’utenza - Società titolare di un’emittente televisiva locale ritenuta responsabile della violazione dell’art. 2, lett. gg) e dell’art. 36 bis, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 177/05, relativamente ad un servizio andato in onda ed avente ad oggetto la rivendita di articoli per parrucchieri ed estetiste - Procedimento sanzionatorio avviato dal Corecom Molise e definito dall’AGCOM - Società sanzionata in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale - Ricorso - Eccesso di potere per sviamento, posto che in assenza di alcuna istruttoria atta a dimostrare la concreta dimensione fattuale della presunta violazione del divieto di pubblicità occulta, l’AGCOM aveva finito per esercitare una indebita interferenza nella sfera di libertà dell’informazione e, per essa, di iniziativa culturale e/o di scelta editoriale della ricorrente - Rigetto - Comunicazione commerciale audiovisiva occulta - Servizio avente carattere puramente promozionale, poiché privo di un valore informativo tale da giustificarne la messa in onda in un notiziario.
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