• Concorrenza - Aspetti generali -Appalti pubblici

1 marzo 2024

T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater, 01/03/2024, n. 4115 [Concorrenza - Società sanzionata dall’ANAC per aver reso una dichiarazione non veritiera in sede di gara in relazione al requisito stabilito dall’art. 80, co. 5, lett. m) D.Lgs. n. 50/2016 ANAC ritenuto responsabile della violazione  dell’art. 213, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016]

Concorrenza - Società sanzionata dall’ANAC per aver reso una dichiarazione non veritiera in sede di gara in relazione al requisito stabilito dall’art. 80, co. 5, lett. m) D.Lgs. n. 50/2016, sulla sussistenza di un controllo sostanziale/unico centro decisionale tra la stessa e altro operatore, partecipanti alla medesima gara - Ricorso - ANAC ritenuto responsabile della violazione  dell’art. 213, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016, laddove non ha sufficientemente motivato sulla sussistenza della colpa lieve, in capo alla ricorrente, nell’aver reso la dichiarazione ritenuta falsa, trattandosi di un comportamento non esigibile, non essendo a conoscenza la ricorrente del fatto che l’altro operatore avesse partecipato alla medesima gara - Rigetto - Sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito nel non aver posto in essere le cautele, esigibili in relazione ad una condotta connotata dall’ordinaria diligenza, atte a scongiurare l’ipotesi di possibile ibridazione delle domande di partecipazione.

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