30 luglio 2024
T.A.R. Calabria Reggio Calabria (ord.), sez. distaccata, 30/07/2024, n. 503 [Concorrenza - Società operante nel settore dei servizi funebri intimata di cessare il servizio di “autoambulanza di trasporto” in applicazione del divieto ex art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 07.08.2023, n. 38 - Vietato alle imprese esercitare attività private in mercati paralleli]
Concorrenza - Società operante nel settore dei servizi funebri intimata di cessare il servizio di “autoambulanza di trasporto” in applicazione del divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. a), L.R. 07.08.2023, n. 38, avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)” - Vietato alle imprese esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all'ambito cimiteriale - Ricorso - Illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), L. R. n. 38/2023 che ha modificato l’art. 7, comma 4, L.R. n. 48/2019, in quanto in contrasto con gli artt. 41, 117, comma 2, lett. e) e 3 della Costituzione - Questione non manifestamente infondata - Disposizione regionale censurata avente una valenza significativamente anticoncorrenziale a danno delle imprese funebri, che sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo princìpi di concorrenza nel mercato - Invasione irragionevole della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.
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