18 agosto 2017
Concorrenza sleale per storno di clientela da parte dell’ex socio di s.a.s.
Al socio già receduto da una società di persone non è vietato – salva diversa previsione statutaria – l’esercizio di nuova attività in concorrenza con essa.
Non è configurabile come concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. il comportamento del socio già receduto da una società di persone che, dopo aver costituito una nuova società concorrente, ponga in essere un’attività di sollecito volta allo storno della clientela della prima, quando sia plausibile che l’identità dei clienti concretamente contattati possa rientrare nelle capacità mnemoniche del receduto e non sia provata invece la sottrazione di informazioni riservate dal software gestionale della prima società (e sempre purché l’attività di sollecito sia stata attuata con modalità conformi ai principi della correttezza professionale).
L’ordine di inibitoria dell’attività di concorrenza sleale implica non solo quello di interrompere la condotta illecita, ma anche quello di astenersi dal porla in essere in futuro, se nel frattempo cessata.
Il danno cagionato dalla concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla condotta posta in essere, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.
Essendo oggetto di un debito di valore, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da concorrenza sleale deve essere rivalutata e gli interessi legali devono essere calcolati sul dato nominale, via via rivalutato annualmente.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese