• Concorrenza sleale -Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

9 aprile 2018

Lo storno di dipendenti: criteri identificativi, intensità della lesione e animus nocendi

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale.

L’intensità della lesione diluisce qualora gli episodi di storno si siano manifestati nello spazio di quasi un anno: come noto, infatti, il tempo nel quale si consuma l’illecito assume un autonomo rilievo indiziario ove, in relazione alla struttura aziendale ed alla qualificazione tecnicocommerciale dei dipendenti stornati rispetto a quelli rimasti, si possa inferire la non facile sostituibilità da parte dell’imprenditore che subisce lo sviamento.

Al fine di individuare l’animus nocendi, l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale della stornata non assume alcun rilievo dovendosi avere riguardo alla capacità destrutturante dello storno.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 09/04/2018