• Concorrenza sleale -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

8 febbraio 2018

Pubblicità ingannevole e concorrenza sleale

Le comunicazioni promozionali diffuse da un concorrente sono ingannevoli e decettive quando vi è discrasia tra il messaggio veicolato dalla pubblicità e la realtà dell’offerta commerciale cui la stessa comunicazione si riferisce. Ciò avviene ad esempio, come nel caso di specie, quando un’offerta commerciale con ad oggetto un servizio di trasporto è presentata come gratuita mentre essa, al contrario, ha un preciso costo pari, almeno, ad una somma che supera il doppio del risparmio assicurato da colui che diffonde il messaggio promozionale.

Le comunicazioni promozionali decettive sono idonee non solo ad ingannare l’acquirente sulle condizioni del servizio offerto, ma altresì a condizionare il consumatore medio all’atto in cui questi si deve liberamente e consapevolmente orientare sul mercato tra diversi offerenti.

Un messaggio promozionale ingannevole ed idoneo, perciò, ad influenzare non solo l’acquirente sulle condizioni del servizio offerto, ma altresì a condizionare il consumatore medio all’atto in cui questi si deve liberamente e consapevolmente orientare sul mercato tra diversi offerenti, integra una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 comma 3 c.c.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 08/08/2018