27 luglio 2018
Handling aeroportuale e abuso di posizione dominante: effetti sui contratti sottoscritti dagli operatori
La giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di tariffe aeroportuali sussiste solo quando la causa ha ad oggetto la determinazione o rideterminazione di tali tariffe, non invece quando riguarda l’azione restitutoria o risarcitoria a seguito di abuso di posizione dominante.
Anche coloro che svolgono attività di spedizionieri in generale possono essere inclusi nell’ambito di applicazione del D. Lgs 18/99, se viene provato in giudizio che entro i confini dell’aeroporto l’unica attività svolta – fosse pure di importanza secondaria – rientra nel c.d. handling.
Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successive agli accertamenti dell’Autorità antitrust (c.d. follow-on), si attribuisce efficacia di prova “privilegiata” al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del public enforcement, con riguardo all’autorevolezza dell’organo da cui promana e agli strumenti e alle modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità. Tale peculiare efficacia probatoria (ora vincolante a seguito del recepimento della Direttiva n. 2014/104) è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria, e in particolare all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata e alla sua posizione di dominanza, alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione “del mercato”. La stessa valenza non si estende invece alla sussistenza dei danni, al nesso di causalità e alla quantificazione del risarcimento.
I soggetti che in virtù dell’illecito antitrust hanno subito prezzi abusivi hanno a disposizione mezzi di tutela di natura contrattuale oltre che quelli aquiliani.
L’imperatività della normativa antitrust – posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui agli artt. 41 e 2 Cost. – cagiona in caso di violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c..
Le tariffe per la sub concessione di spazi ad uso ufficio per lo svolgimento di un servizio di assistenza doganale per merci, come calcolate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), assurgono a rango di canone previsto dalla legge e possono essere sostituite alla clausola difforme concernente il corrispettivo di un contratto di sub concessione, tramite applicazione dei principi di conservazione del contratto ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c.
Con riferimento al dies a quo ai fini del calcolo della prescrizione nell’ipotesi di domande per il risarcimento del danno cagionato dalle violazioni della normativa antitrust: con riguardo alla generalità degli utenti e nelle ipotesi di cause c.d. follow-on, l’inizio del computo della prescrizione per la generalità degli utenti e dei consumatori coincide con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio; con riguardo ad imprese che operano nel medesimo settore di mercato nell’ipotesi di abuso di posizione dominante, l’inizio del computo della prescrizione va anticipato all’inizio dell’istruttoria innanzi all’Autorità qualora si tratti di operatori che abbiano partecipato al procedimento.
L’art. 1337 c.c. costituisce una clausola generale che impone ai contraenti di comportarsi in buona fede anche nella fase di formazione del contratto: dalla sua violazione deriva responsabilità non solo nell’ipotesi di trattative interrotte che non abbiano portato alla formazione del contratto, ma anche quando questo sia stato concluso secondo un assetto di interessi in concreto pregiudizievole per il contraente leale.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese