7 agosto 2018
É illecito lo sfruttamento del rapporto creatosi con i clienti di un partner commerciale per sottrarli al medesimo
Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.
Il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio ed il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all’altra, sì che l’obbligo di astenersi dalla concorrenza permea come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica. Tanto che durante lo svolgimento di un rapporto commerciale l’obbligo di astenersi da concorrenza renderebbe inutile, ossia privo di causa, il patto accessorio.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese