• Concorrenza - Abuso di posizione dominante -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

16 febbraio 2018

Valore probatorio delle sanzioni antitrust nel giudizio civile

Nell’ambito del giudizio civile instauratosi successivamente all’irrogazione di una sanzione da parte dell’AGCM per violazione della disciplina a tutela delle concorrenza (fattispecie di abuso di posizione dominante) la delibera assunta dall’AGCM, nonché le decisioni di conferma o riforma dei giudici amministrativi, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata. Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso di posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).

Nell’ambito dell’accesso ai beni e servizi forniti dal monopolista alla generalità degli utenti, non rientra tra gli obblighi del monopolista quello di discriminare la concessione di detti beni o servizi, o la misura dei corrispettivi per detti beni o servizi, a valutazioni autonome del monopolista circa l’effettiva necessità di detti beni o servizi per gli utenti che ne facciano richiesta. 

L’art. 1337 c.c. impone alle parti il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di tale obbligo assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto sia valido, e tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto. La valida conclusione del contratto non esclude la responsabilità della parte cui possa fondatamente imputarsi l’omissione di condotte imposte dalla legge al fine di determinare in misura congrua e verificabile l’entità dei corrispettivi contrattuali – nel caso in cui, se tali condotte fossero state poste correttamente in essere, avrebbero con certezza indotto ad una diversa conformazione del contenuto del contratto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2935 e 2947 c.c., I’azione risarcitoria per il danno da illecito extracontrattuale connesso all’abuso di posizione dominante si prescrive in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza. In tale quadro l’esordio della prescrizione non va collegato né al momento in cui l’accertamento dell’illecito concorrenziale da parte delle autorità amministrative è divenuto definitivo, né quello in cui il danno fu cagionato. Va invece dato rilevo al momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia, e cioè al momento in cui egli sia stato adeguatamente e ragionevolmente informato circa l’illiceità del fatto che ha cagionato il danno. Il momento a quo per il calcolo della prescrizione va dunque valutato caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, in quale momento abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell’illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 16/02/2018