• Concorrenza - Abuso di posizione dominante

5 giugno 2015

Abuso di posizione dominante e infrastrutture essenziali

Il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere inteso estensivamente, tenendo conto che la sua sussistenza può apprezzarsi quando in base a un complesso di elementi di fatto e di diritto appaia sufficientemente probabile che una decisione, un accordo o una pratica sono atti a esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.

La pronuncia sanzionatoria dell’AGCM riveste carattere di prova privilegiata nel procedimento avanti al giudice ordinario relativo alle conseguenze della condotta accertata (risarcitorie e sui rapporti contrattuali), anche in ordine alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, ovviamente restando a carico del giudice ordinario la valutazione di tutti gli ulteriori elementi, in particolare il nesso causale, la quantificazione di eventuale danno, la nullità delle clausole contrattuali frutto di abuso.

Per la valutazione della legittimazione sostanziale dell’attore a contestare il carattere abusivo delle condizioni praticate dal monopolista legale sul mercato della messa a disposizione di spazi di uso comune di una infrastruttura essenziale, rileva solo la natura dell’attività esercitata negli spazi comuni in subconcessione e la sua strumentalità all’attività da svolgersi all’interno dell’infrastruttura (nel caso di specie, infrastrutture aeroportuali), non certo la titolarità di requisiti formali, quali la titolarità di una certificazione per lo svolgimento delle attività o la regolarità della contabilità separata.

La condotta di abuso di posizione dominante addebitata al monopolista legale, che non ha rispettato le indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per le aree di uso esclusivo, risulta rilevante anche sul piano contrattuale, in considerazione del generale dovere di cui all’art. 2597 c.c., oltre che dei principi di non discriminazione ed obblighi nascenti dal sistema antitrust a carico di chi detiene infrastrutture essenziali.

Poiché la clausola contrattuale inter partes afferente alla determinazione del canone di subconcessione, in violazione di norme imperative, deve ritenersi nulla ex art. 1418 c.c., la stessa viene di diritto sostituita ex art. 1419 c.c. dal corrispettivo equo ed orientato ai costi, previsto nella disposizione imperativa, posto a tutela di interessi collettivi e di preminente interesse pubblico alla regolarità dei mercati interessati.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese

 

Tribunale Milano 05/06/2015