• Concorrenza sleale

13 giugno 2016

Rapporto tra diritto di cronaca e concorrenza sleale per denigrazione

Nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti diritti della libera manifestazione del pensiero, da un lato, e dell’immagine e della reputazione sociale, dall’altro, sussiste il fumus della lesione della reputazione imprenditoriale, ex art. 2598 comma 2 c.c., quando vi sia il mancato rispetto delle condizioni della verità della notizia divulgata e della continenza.

Nel diritto di cronaca la verità – sia essa oggettiva o anche solo putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista sia sulla fonte che sulla verità sostanziale – sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato.

La cessazione spontanea della condotta illecita successivamente alla notifica del ricorso cautelare non esclude, di per sé, la sussistenza del periculum in mora, giacché, quando la condotta illecita non è in atto, la sua carenza non consegue automaticamente da tale, pur rilevante, circostanza, ma esclusivamente da una valutazione prognostica del pericolo di reiterazione dei fatti, da ponderare sulla base delle molteplici circostanze del caso.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano (ord.) 13/06/2016