24 marzo 2016
Concorrenza sleale per storno di clientela da parte di ex soci
L’avere costituito una nuova società, avendo come terreno d’elezione per la formazione dell’avviamento la clientela della società per la quale si è lavorato (e con la quale, nel caso di specie, si hanno anche rapporti sociali), avvalendosi delle conoscenze acquisite proprio in considerazione di tali rapporti, costituisce una violazione dei principii di correttezza professionale, per il carattere sistematico e massiccio dello sviamento, idoneo a pregiudicare l’avviamento della società ricorrente e ad approfittare parassitariamente dei costi d’investimento della concorrente.
L’illiceità della condotta concorrenziale, che certamente non va ricercata episodicamente, deve essere desunta avendo a riguardo l’insieme della manovra, di approfittamento sistematico dell’avviamento della società concorrente, agevolmente posta in essere da una società, acquisendo sistematicamente, per mezzo dei suoi soci/collaboratori, i clienti della società concorrente, con l’ausilio delle conoscenze riservate acquisite grazie ai pregressi rapporti contrattuali.
L’eventuale mancanza di segretezza non fa venire meno l’illiceità della condotta, in presenza del carattere sistematico dello sviamento, tale da qualificare la condotta come parassitaria.
Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento, da parte dell’ex dipendente passato alle dipendenze di un’impresa concorrente, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela.
La mancata stipula del patto di non concorrenza non legittima di per sé condotte sleali di concorrenza. La libera iniziativa del mercato trova il limite nell’esercizio del diritto in conformità ai principi di correttezza professionale. Tale limite è violato nel caso di massiccia distrazione di clientela, avvalendosi di notizie di cui si sia venuti a conoscenza in precedenti rapporti contrattuali e professionali, e approfittandosi parassitariamente dei costi d’investimento della società concorrente, in definitiva, trasferendo a sé l’avviamento della società concorrente con riguardo al settore merceologico di riferimento, in virtù del vantaggio rappresentato dall’essere composta dai medesimi soci ed agenti ex dipendenti della concorrente, a conoscenza di notizie riservate circa le liste della clientela e le condizioni praticate.
Fonte: Giurisprudenza delle imprese