25 settembre 2018
Tariffa superiore a quella base nei numeri a selezione rapida per assistenza telefonica: la Corte Europea chiarisce la portata dell'art. 21 della direttiva sui diritti dei consumatori
di Annalisa Spedicato
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 13 settembre 2018 (causa C‑332/17), risolvendo una questione pregiudiziale aperta dalla Corte Suprema estone sull'interpretazione dell'art 21 della direttiva n. 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori, ha chiarito che i consumatori che hanno già concluso un contratto con un professionista non possono pagare più della tariffa di base quando contattano per telefono il professionista stesso per ricevere assistenza rispetto ad un contratto già stipulato con il professionista, nel caso in cui questi decida di mettere a disposizione di tutti i suoi clienti uno o più numeri a selezione rapida con un costo maggiorato rispetto alla tariffa base.
Il caso condotto davanti alla Corte Europea era nato in seguito al rigetto (in primo e secondo grado) da parte dei giudici estoni dei ricorsi di una società contro le ingiunzioni dell'Ufficio estone garante dei diritti dei consumatori, il quale aveva ritenuto che la società suddetta, con la sua condotta, stesse violando le disposizioni di cui all'art. 21 della direttiva n. 2011/83 in quanto, operando nel settore dei servizi di telecomunicazioni e di Internet, aveva messo a disposizione di tutti i consumatori, anche di quelli che avevano già in essere un contratto con essa, per finalità di assistenza in relazione al medesimo contratto, un numero a selezione rapida soggetto a una tariffa più alta rispetto alla tariffa di base per le chiamate da telefono cellulare; tale numero a selezione rapida, introdotto successivamente, veniva comunicato a tutti i consumatori, in particolare sulla homepage del sito internet della società, nei contratti di base e nelle condizioni generali relative a tali contratti.
La suprema Corte Estone, alla quale in ultima istanza la società si era rivolta a seguito del ripetuto rigetto dei suoi ricorsi da parte dei giudici di primo e secondo grado, aveva sospeso il procedimento rivolgendosi alla Corte Europea e domandando come debba essere interpretato l'art. 21 della suddetta direttiva e quindi, se, in ragione di tale disposizione, sia possibile porre a carico del consumatore che ha già stipulato un contratto, i costi aggiuntivi connessi all'utilizzo di un numero a selezione rapida soggetto ad una tariffa superiore alla tariffa di base, qualora lo stesso abbia già scelto lo specifico mezzo di comunicazione, mentre, contemporaneamente, gli sia stata offerta la possibilità di utilizzare un numero soggetto alla tariffa di base.
Secondo la società ricorrente, l'art. 21 della direttiva 2011/83 non vieterebbe di proporre, anche ai consumatori che abbiano già concluso un contratto, un numero a selezione rapida da chiamare via cellulare soggetto ad un costo maggiore rispetto alla tariffa standard, se il professionista non ne ricava un guadagno e nella misura in cui ai consumatori sia nel contempo offerto un numero di rete fissa soggetto alla tariffa di base, in modo comprensibile e facilmente accessibile. In queste condizioni, il suddetto consumatore, sempre a detta della società, potrebbe liberamente scegliere tra i due numeri proposti quello che intende utilizzare.
La CGUE ha manifestato un parere contrario, chiarendo nella sua decisione che, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83, gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica per essere contattato in merito ad un contratto concluso con il consumatore, quest'ultimo non sia tenuto a pagare più della tariffa di base per le chiamate su questa linea. Tuttavia, argomenta la Corte, la formulazione della disposizione di cui all'art. 21 non consente, di per sé, di stabilire se, allorché il professionista gestisce più linee telefoniche, tra cui rientrano anche le linee accessibili attraverso numeri a selezione rapida, tutte dette linee debbano essere soggette a una tariffa non superiore alla tariffa di base. In ragione di tale vuoto normativo, l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83, deve essere interpretato tenendo conto anche del contesto in cui la stessa disposizione si colloca e delle finalità connesse alla direttiva sui consumatori, il cui scopo principale è quello di garantire un'elevata tutela nei confronti dei consumatori.
In linea di principio, dice la Corte, secondo la direttiva n. 2011/83 non spetta al consumatore sostenere altri costi oltre a quelli abituali, se esercita diritti sanciti dalla stessa direttiva; eventuali costi aggiuntivi sono di conseguenza a carico del professionista; risulta quindi che il professionista può imputare al consumatore che eserciti per mezzo di chiamate telefoniche i diritti a lui conferiti da tale direttiva unicamente i costi che non superano il prezzo corrispondente alla tariffa di base.
Ragion per cui, considerando tra l'altro che la direttiva intende raggiungere un elevato livello comune di tutela dei consumatori in tutta l'Unione, tale traguardo sarebbe compromesso se il consumatore dovesse pagare più della tariffa di base chiamando il numero a selezione rapida del professionista con cui ha concluso un contratto, in particolare in una situazione in cui tale consumatore contatti il professionista stesso per chiarire questioni inerenti all'esecuzione di detto contratto o esercitare dei diritti garantiti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la Corte Europea stabilisce che l'articolo 21, primo comma, della direttiva 2011/83 va interpretato nel senso che esso osta a che un professionista possa addebitare al consumatore, che ha già concluso un contratto con il medesimo, una tariffa superiore alla tariffa di base, quando quest'ultimo lo contatti per telefono in merito al suddetto contratto, indipendentemente dal formato dei numeri telefonici proposti da detto professionista, a nulla valendo il fatto:
- che il professionista abbia informato il consumatore in modo comprensibile e facilmente accessibile dell'esistenza di un numero telefonico soggetto alla tariffa di base (una simile informazione non può dispensare il professionista dal suo obbligo di non addebitare più della tariffa di base al consumatore che ha già concluso un contratto con il medesimo, quando questi lo contattati per telefono in merito al contratto in questione);
- che, per contattare il professionista, il consumatore abbia scelto di sua spontanea volontà di utilizzare il numero soggetto a una tariffa superiore alla tariffa di base.
Da una lettura combinata degli articoli 21 e 25 della direttiva 2011/83 risulta che il consumatore non può pertanto - nemmeno volontariamente - rinunciare ai diritti che gli sono conferiti dalla stessa direttiva e pagare più della tariffa di base quando contatta un professionista per telefono.
Annalisa Spedicato
Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy