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1 ottobre 2018

Banche Venete. Avviata sul sito della CONSOB la procedura per presentare le istanze di ristoro

di Annalisa Spedicato

Sul sito della Consob sono pronti l'Avviso e il modulo da compilare per consentire ai risparmiatori danneggiati dai titoli emessi dalle banche venete e dalle loro controllate in risoluzione dal 2015 e da quelle in liquidazione coatta amministrativa dal 2017, di presentare domanda e avviare la procedura finalizzata a ricevere i ristori.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con la legge n. 108 del 21 settembre 2018, cosiddetto decreto "Milleproroghe", i risparmiatori danneggiati che abbiano presentato ricorso all'Arbitro finanziario istituito davanti alla Consob (ACF) e che abbiano ottenuto dallo stesso una pronuncia favorevole o che otterranno una pronuncia favorevole entro il prossimo 30 novembre 2018, possono avvalersi della procedura avviata dalla Consob per presentare istanza di rimborso. La disposizione, entrata in vigore, assieme alla norma, lo scorso 22 settembre 2018, ha concesso 15 giorni di tempo alla Consob per pubblicare sul suo sito istituzionale la procedura per l'ottenimento tempestivo del ristoro nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro dell'importo liquidato.

In base a quanto chiarito dalla Consob, è possibile dunque presentare domanda compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale della Commissione in formato editabile, nel quale andranno inseriti i dati anagrafici dell'istante avente diritto, ovvero dall'eventuale rappresentante legale, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.

Dovranno essere inoltre inseriti i dati dell'eventuale cointestatario, i riferimenti al ricorso presentato innanzi all'Arbitro finanziario e l'oggetto della richiesta.

L'istante dovrà dichiarare di:

  • non aver beneficiato, relativamente agli strumenti finanziari oggetto della decisione dell'Arbitro, di ulteriori forme di risarcimento, indennizzo o ristoro

oppure

  • aver beneficiato, relativamente agli strumenti finanziari oggetto della decisione, di ulteriori forme di risarcimento, indennizzo o ristoro, precisando il relativo importo e il soggetto erogante.

Il modulo dovrà essere compilato da ciascuno degli aventi diritto, per la quota di propria competenza. La Consob, infatti, precisa che non verranno accolte richieste collettive riferite a più soggetti.

Nei casi in cui l'indennizzo sia dovuto in solido a più richiedenti, l'istanza potrà essere presentata in forma congiunta nel caso di conto corrente cointestato (indicando i dati anagrafici di ciascun istante), ovvero anche da uno degli aventi diritto, allegando le deleghe all'incasso rilasciate.

Qualora l'avente diritto sia deceduto, il modulo dovrà essere compilato dagli eredi, che saranno tenuti ad allegare l'appropriata dichiarazione sostitutiva, utilizzando i moduli dedicati anch'essi disponibili sul sito della Consob.

Così compilata e debitamente sottoscritta, la domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec istanzaristoro@pec.consob.it - utilizzabile anche da chi ha a disposizione una casella di posta elettronica non PEC. L'oggetto della e-mail dovrà riportarela seguente frase: "istanza di ristoro - nome e cognome dell'istante - ricorso n. xx - decisione n. xx"; la domanda potrà essere presentata anche in formato cartaceo inviandolo al seguente indirizzo: al seguente indirizzo: CONSOB, Via G.B. Martini n. 3, 00198 ROMA. Anche in tal caso, la busta dovrà riportare la frase "istanza di ristoro - nome e cognome dell'istante - ricorso n. xx - decisione n. xx".

L'istanza può essere effettuata dai clienti delle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione  della  decisione  favorevole, in quanto tali banche non potrebbero comunque adempiere volontariamente alle decisioni. Negli altri  casi,  invece,  i  ricorrenti  dovranno  attendere  la  pubblicazione  sul  sito  dell'ACF  del  mancato adeguamento da parte della banca alla decisione dell'Arbitro.

La Consob effettuerà le opportune verifiche sulle domande presentate e sui documenti allegati, riservandosi di chiedere eventualmente ulteriore documentazione per poter procedere correttamente alla liquidazione dell'indennizzo.

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy