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2 ottobre 2018

Aiuti di Stato e settore del trasporto marittimo - Pubblicate le conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl: un altro tassello della saga degli aiuti di Stato nel trasporto marittimo in Italia

di Jacopo Pelucchi

Con le conclusioni pubblicate il 13 settembre scorso nella causa C-387/17, l’Avvocato Generale (AG) Wahl si è pronunciato sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione nel contenzioso tra Traghetti del Mediterraneo S.p.a. (ora in liquidazione) (TDM) e la Repubblica italiana per un risarcimento del danno (asseritamente) subito da TDM a causa della concessione di (illecite) sovvenzioni pubbliche a favore di Tirrenia nel periodo dal 1976 al 1980.

Di seguito si riportano i fatti principali della intricata vicenda, definita dallo stesso AG come una "saga giurisprudenziale" in cui "…le autorità italiane hanno dato prova di una certa inerzia e […] hanno rivaleggiato in audace inventiva nell’elaborazione di argomenti giuridici…".

Nel 1981, TDM citava in giudizio Tirrenia davanti al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della politica di prezzi bassi praticata da Tirrenia fra il 1976 e il 1980 nell’ambito dei suoi servizi di collegamento marittimo. Secondo TDM, la politica di prezzi bassi era resa possibile grazie al versamento di sovvenzioni pubbliche in violazione delle norme sugli aiuti di Stato. Nel 1993 e nel 1996 prima il Tribunale poi la Corte di Appello di Napoli respingevano tale domanda. Nel 2000, anche il ricorso promosso dal curatore fallimentare di TDM veniva respinto dalla Cassazione, la quale, tra le altre cose, non rinviava alcune questioni di interpretazione del diritto UE in materia di aiuti di Stato alla Corte di Giustizia (CdG), come richiesto dal ricorrente. Nel 2002, TDM conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, lo Stato italiano evocando la responsabilità dello Stato sia sotto il profilo dello "Stato-legislatore", per avere erogato aiuti incompatibili con il Trattato UE, sia, nella veste di "Stato-giudice", per aver violato l’obbligo di rinvio alla CdG. Il Tribunale di Genova, a seguito di un primo rinvio pregiudiziale, condannava lo Stato italiano al risarcimento dei danni cagionati dall’illecito commesso dallo "Stato-giudice". Tale sentenza veniva a sua volta impugnata e infine annullata nel 2014. In appello, la Corte di Appello di Genova aveva escluso la responsabilità dello "Stato-giudice" ma riconosceva invece quella dello "Stato-legislatore", obbligando così l’Italia al risarcimento del danno. In particolare, la Corte d Appello aveva ritenuto che gli aiuti in esame dovevano essere considerati come "aiuti nuovi" soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE e, poiché tale notificazione non era stata effettuata dallo Stato italiano, doveva essere constatata una violazione del diritto UE.

La sentenza da ultimo citata era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Cassazione. Quest’ultima, probabilmente alla luce del contenzioso precedente, ha questa volta chiesto l’intervento della CdG per diramare alcune questioni sull’interpretazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato. In particolare, la CdG è stata chiamata a decidere se, ai fini della qualificazione di un aiuto come "esistente" (e non come "nuovo") rileva il fatto che sia stato adottato prima della liberalizzazione del mercato pertinente (nel caso di specie, quello del cabotaggio marittimo). I risvolti pratici di tale diversa qualificazione sono noti: se un aiuto è "nuovo", deve essere notificato, esaminato dalla Commissione e, in caso di incompatibilità, deve esserne ordinato il recupero. Al contrario, gli aiuti "esistenti" possono essere erogati finché la Commissione non ha constatato la loro incompatibilità; non devono essere notificati e non possono essere qualificati come illegali. Inoltre, in quest’ultimo caso, le misure applicabili dalla Commissione possono mirare unicamente alla modifica o alla soppressione per il futuro di tali regimi mentre non possono esigerne il recupero.

Nel caso di specie, secondo l’AG Wahl, in linea con la sentenza della Corte di Appello di Genova, la data di liberalizzazione non è sufficiente per escludere che si tratti di un aiuto nuovo qualora sia possibile dimostrare che la misura è stata adottata su un mercato già, in tutto o in parte, aperto alla concorrenza anche prima della data di liberalizzazione fatta a livello UE. Infatti, non è detto che "…taluni aiuti, anche in assenza di liberalizzazione, siano idonei a incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza…". Nella vicenda in commento, l’AG Wahl ribadisce come una misura non possa essere qualificata come aiuto esistente "…solo a causa di una mancanza formale di liberalizzazione nella misura in cui è pacifico, da un lato, che tali aiuti erano in grado di incidere sugli scambi fra Stati membri e, dall’altro, che essi falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza…".

Nel caso in esame, le sovvenzioni annuali di cui Tirrenia ha beneficiato dal 1976 al 1980 costituivano aiuti di Stato che dovevano essere qualificati come aiuti nuovi e, pertanto, la Repubblica italiana avrebbe dovuto notificarli. Non avendolo fatto, devono essere qualificati come aiuti di Stato illegali.

L’AG Whal si esprime altresì sulla seconda questione sollevata dalla Cassazione, vertente nella sostanza su una asserita violazione del legittimo affidamento, nell’ambito dell’azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato italiano, dovuta alla scadenza del termine (decennale) di prescrizione in materia di recupero degli aiuti di Stato previsto dal Regolamento n. 659/99. L’AG afferma che il fatto che la Commissione non abbia adottato una decisione che si pronunciasse sulla legittimità e compatibilità degli aiuti non può avere come effetto quello di sanare tali misure. Infatti, la norma sulla prescrizione decennale si limita a circoscrivere i poteri della Commissione nel tempo riguardanti il recupero degli aiuti illegali. Al contrario, tale limitazione non incide sulla possibilità dei giudici nazionali di constatare che un aiuto è illegale (a causa dell’omessa notificazione). Infine, l’AG ha evidenziato come la tutela del legittimo affidamento non può essere invocata da un soggetto che abbia commesso una violazione della normativa vigente.

Non resta che attendere se la CdG seguirà quanto proposto dall’AG Wahl. Spetterà poi alla Cassazione, quale giudice di rinvio, mettere (forse) la parola fine su una "saga" che si protrae ormai da quasi quarant’anni.

 


Avv. Jacopo Pelucchi

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com