• Libera circolazione delle merci -Beni di consumo

8 ottobre 2018

E-fattura per il Tax Free Shopping: di cosa si tratta e come funziona

di Annalisa Spedicato

Dal primo settembre 2018, per coloro che effettuano vendite nell'ambito del tax free shopping è obbligatorio emettere fatture in formato elettronico.

Con tax free shopping si fa riferimento ad un'agevolazione che permette di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia da parte di turisti extraeuropei.

L'obbligo di fatturazione elettronica, entrato in vigore il primo settembre 2018, interessa dunque chi vende beni per un importo superiore a 154,94 euro a viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE. Sono escluse le fatture emesse da cedenti dell'Unione europea che non sono stabiliti nel territorio italiano.

L'obbligo anticipato di emissione della fattura elettronica per il tax free shopping rispetto all'ingresso ordinario della fatturazione elettronica fissato al prossimo primo gennaio 2019, è stato introdotto dall'art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, in base al quale le cessioni di beni d'uso per scopi privati o familiari a turisti extracomunitari, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione, per cui si intende fruire delle procedure per lo sgravio dell'IVA previste dall'art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, devono essere emesse in modalità elettronica.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 quater del decreto n. 633/72 come modificato dal decreto legge n. 193/2016, possono essere effettuate senza versamento dell'IVA le cessioni di beni fino all'importo di 154,94 euro nei confronti di stranieri. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni ceduti siano trasportati fuori della Unione entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente e recare anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento analogo da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione.

Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della suddetta facoltà, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'Unione entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che riconsegni al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata. Il cedente procede al rimborso e ha diritto di recuperare l'imposta annotando la variazione nel registro IVA.

A fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui all'art. 4-bis del DL n. 196, l'Agenzia delle dogane di concerto con l'Agenzia delle entrate, con la determinazione n. 54088/ RU ha definito le modalità operative di emissione ed invio all'Agenzia delle entrate della fattura elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0, precisando che il cedente è tenuto a trasmettere ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell'emissione e a mettere a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta dal sistema che ne attesta la corretta acquisizione. Il messaggio contenente i dati dell'eventuale nota di variazione è trasmesso dal cedente al momento dell'effettuazione della variazione.

Le istruzioni operative per utilizzare il sistema OTELLO 2.0 sono invece fornite dalla nota dell'Agenzia delle dogane n. 54505/RU emessa il 22 maggio 2018. L'Agenzia, in tale occasione, ha ricordato che il sistema OTELLO, messo a punto in vista dell'EXPO 2015 e operativo proprio da quell'anno negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, per dare piena operatività all'art. 4-bis che prevede l'estensione della fatturazione elettronica all'intero settore del tax free shopping su tutto il territorio nazionale, è stato integrato dalla nuova versione OTELLO 2.0.

OTELLO 2.0 consente dunque di ottenere il visto doganale elettronico necessario per fruire del rimborso IVA. Pertanto, l'attestazione dell'uscita delle merci dal territorio doganale non sarà più fornita dal timbro che veniva applicato sulla fattura dall'ente doganale in uscita, ma direttamente mediante il codice di visto elettronico univoco creato dal sistema OTELLO 2.0.

Fino al 30 novembre 2018 è previsto un periodo transitorio entro il quale possono ancora varcare la dogana le fatture cartacee con visto tradizionale, questo perchè avendo il cessionario extraeuropeo tre mesi di tempo dall'operazione per far transitare le merci fuori dal territorio italiano, ad oggi, potrebbero ancora transitare fatture analogiche.

Con decorrenza 1° dicembre 2018, però tutte le operazioni tax free verranno gestite esclusivamente con OTELLO 2.0 ad eccezione delle fatture emesse da cedenti con sede sul territorio europeo, ma non stabiliti nel territorio italiano.

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy