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16 ottobre 2018

Cartelli e azioni di risarcimento dei danni - L'Alta Corte inglese si pronuncia per la prima volta nell'ambito di un’azione per risarcimento danni antitrust follow on

di Filippo Alberti

Lo scorso 9 ottobre l’Alta Corte inglese (Alta Corte) ha emanato la sua prima decisione in un caso di azione per risarcimento danni antitrust follow on.

La vicenda trae origine dalla decisione del 2004 con cui la Commissione europea (Commissione) aveva accertato l’esistenza di un cartello ultradecennale tra varie imprese (tra cui ABB, convenuta nel giudizio in commento) attive nel settore dei cavi sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio, consistente nella ripartizione di clienti e mercati, oltre allo scambio di informazioni sui prezzi, anche in relazione alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o gare d’appalto.

La sanzione complessiva comminata dalla Commissione era stata di 302 milioni di euro; ABB, grazie all’ottenimento dell’immunità totale derivante dalla partecipazione al programma di clemenza, era così "sfuggita" all’applicazione di una sanzione che si sarebbe attestata intorno ai 33 milioni di euro.

Con l’azione follow on in questione, BritNed, una società che opera un collegamento elettrico sottomarino di potenza pari a 1.000 MW tra il Regno Unito e l’Olanda, agiva in giudizio al fine di ottenere un risarcimento dei danni superiore a 180 milioni di euro. Secondo l’attrice, infatti, tale somma avrebbe ristorato BritNed dagli effetti negativi derivanti dal cartello.

Mediante la sentenza in esame, l’Alta Corte ha, quindi, condannato ABB al risarcimento di 13 milioni di euro (dunque, un importo sensibilmente inferiore a quanto richiesto inizialmente da BritNed). Per quanto qui rileva, l’elemento chiave della pronuncia dell’Alta Corte è rappresentato dall’accertamento da parte del giudice della non volontarietà di ABB nel fissare un sovraprezzo nei confronti di BritNed. Ad avviso dell’Alta Corte, il sovraprezzo è stato di fatto una conseguenza fisiologica della partecipazione di ABB al cartello, senza che via sia stata un’influenza diretta o indiretta di quest’ultima rispetto all’overcharge trasferito su BritNed.

All’ottenimento di un tale esito che, viste le premesse, appare sostanzialmente positivo per ABB hanno contribuito alcuni fattori. Innanzitutto, contrariamente a quella che sarà verosimilmente la regola con la recente attuazione della c.d. Direttiva Danni in materia di risarcimento danni antitrust, l’Alta Corte non ha considerato presunto il pregiudizio derivante dal cartello. E’ stato, quindi, necessario procedere ad un accurato esame dei fatti rilevanti prima di poter giungere alla conclusione. Inoltre, le argomentazioni presentate dai consulenti economici di ABB sembrano essere state fatte proprie pressoché integralmente dall’Alta Corte, la quale ha rigettato la tesi avversaria di BritNed circa, inter alia, la rappresentazione di un mercato completamente differente in assenza del cartello accertato dalla Commissione nel 2014 (in particolare, grazie alla presenza di altri fornitori europei o asiatici, che avrebbero potuto erodere molto potere di mercato anche ad ABB).

La sentenza in commento rappresenta il primo caso di azione di risarcimento danni per violazioni del diritto della concorrenza che arriva alla sua naturale conclusione senza essere oggetto di un accordo transattivo. Inoltre, appare emblematica dell’atteggiamento che i giudici possono avere, e non solamente in Inghilterra, circa la necessità di procedere ad una verifica dei fatti alla base della vicenda anche in presenza di una decisione della Commissione che, in linea di principio, dovrebbe essere vincolante per i tribunali.

Si tratta ora di attendere se e in che termini verrà presentato appello avverso tale sentenza per mettere fine ad una vicenda i cui fatti costituenti risalgono al secolo scorso.


Avv. Filippo Alberti

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com