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23 ottobre 2018

Secondo il Tribunale UE la Commissione deve rispettare gli obblighi che le derivano dal principio di parità di trattamento nel determinare i rapporti di solidarietà tra imprese ai fini del pagamento delle sanzioni antitrust

di Martina Bischetti

Con la sentenza dello scorso 18 ottobre, il Tribunale dell’Unione europea (Tribunale) ha accolto il ricorso proposto da Gea Group (Gea), che nel 2009 era stata sanzionata dalla Commissione europea (Commissione) per un’intesa restrittiva posta in essere nel mercato degli stabilizzanti termici in solido con altre due società allora appartenenti al medesimo gruppo: Chemson Polymer-Additive (CPA) e Aachener Chemische Werke (ACW). Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe violato gli obblighi che le discendono dal principio di parità di trattamento nella determinazione dei rapporti di responsabilità solidale tra le tre diverse compagnie condannate in solido al pagamento delle relative sanzioni antitrust.


Questi i fatti all’origine della vicenda: con la decisione del novembre 2009 (la Decisione 2009) la Commissione irrogava a Gea e alle altre imprese sopra menzionate le seguenti ammende: (i) EUR 1.913.971 in solido a Gea, AWC e CPA; e (ii) 1.432.229 in solido a Gea e AWC. AWC segnalava alla Commissione che l’ammenda complessivamente a questa inflitta superava il limite massimo del 10% del fatturato (ossia il limite fissato ex lege per le sanzioni antitrust) e la Commissione procedeva quindi a ridurre l’importo dell’ammenda nei soli confronti di AWC con successiva decisione del 2010 (la Decisione 2010). Nella Decisione 2010 la Commissione ha tuttavia precisato che l’importo dell’ammenda inflitta a Gea e a CPA restava immutato ma che le sanzioni dovevano rideterminarsi come segue: (i) EUR 1.086.129 in solido a Gea, ACW e CPA; (ii) EUR 827.842 in solido a Gea e a CPA; e (iii) 1.432.229 esclusivamente in capo a Gea.

Gea impugnava la Decisione 2010 e il Tribunale nel 2015 la annullava nei confronti di questa, riscontrando la violazione dei diritti di difesa della società da parte della Commissione, la quale non aveva preliminarmente ascoltato Gea prima dell’assunzione della Decisione 2010. Il 29 giugno 2016 la Commissione, dopo aver questa volta debitamente coinvolto nel relativo procedimento tutte le società interessate, adottava una nuova decisione (la Decisione 2016), che, come spesso accade in questi casi, riconfermava invero il contenuto della Decisione 2010. 

Gea procedeva quindi ad impugnare la Decisione 2016 lamentando la violazione del principio di parità di trattamento da parte della Commissione, posto che quest’ultima avrebbe ridotto del 100% la parte della sanzione dovuta da ACW in solido con Gea, e solo del 43% la parte dovuta dalla medesima AWC in solido con CPA. Secondo Gea, la Commissione avrebbe dovuto applicare il limite del 10% proporzionalmente all’importo delle due ammende, ossia sia a quella inflitta a Gea in solido con ACW e CPA, sia a quella irrogata a Gea in solido con la sola ACW, e, in definitiva, ripartire diversamente tra i coobbligati in solido la riduzione della parte dell’ammenda al pagamento della quale AWC era inizialmente tenuta.

Il Tribunale, nell’accogliere le censure formulate da Gea sul punto, ha ritenuto illegittimo l’operato della Commissione nella misura in cui, considerata la situazione analoga in cui versavano Gea e CPA, in quanto entrambe società tenute in solido al pagamento di ammende irrogate a ACW, avrebbe dovuto ripartire la riduzione dell’importo dell’ammenda ad ACW proporzionalmente nei due rapporti di solidarietà in causa. Di contro, imputando la riduzione dell’importo dell’ammenda a favore di ACW unicamente a quella inflitta in solido a quest’ultima, Gea e CPA, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento, determinando un pregiudizio nei confronti di Gea senza alcuna giustificazione oggettiva.

Inoltre, il Tribunale ha altresì accolto la censura di Gea relativa all’illegittimo calcolo della data a decorrere dalla quale le ammende inflitte dalla Commissione erano da considerarsi esigibili: la Commissione aveva individuato il 10 maggio 2010 (ossia circa tre mesi dopo la notifica alle società della Decisione 2010, avvenuta nel febbraio 2010). Il Tribunale ha considerato ciò erroneo in considerazione del fatto che la Decisione 2010 era stata impugnata da Gea al Tribunale e successivamente da quest’ultimo annullata nei confronti di Gea con sentenza del luglio 2015, non potendo pertanto tale Decisione 2010 "… servire da fondamento giuridico né dell’obbligazione per la ricorrente di pagare le ammende in causa né della determinazione della data a decorrere dalla quale esse sono esigibili …". Tale termine, secondo il Tribunale, poteva infatti essere determinato solo a decorrere dalla data di ricezione della notifica della nuova Decisione 2016.

Una pronuncia interessante, quella del Tribunale, che fornisce utili chiarimenti in materia di rideterminazione delle sanzioni antitrust, nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, occorre operare una riduzione dell’importo spettante ad una delle imprese responsabili in solido, non potendo l’autorità antitrust operare trattamenti discriminatori nei confronti di alcune delle restanti imprese coobbligate.

 


Avv. Martina Bischetti

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com