29 ottobre 2018
Riforma della Direttiva sui servizi di media audiovisivi. Per il Parlamento Europeo, le misure che limitano la pubblicità dei giochi devono essere giustificate, proporzionate e necessarie. Gli interrogativi suscitati dal c.d. Decreto Dignità italiano
di Roberto A. Jacchia e Sara Capruzzi
In data 2 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura, con 452 voti a favore, 132 contrari e 65 astensioni, la risoluzione legislativa sulla proposta di Direttiva recante modifica della Direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.
La proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 25 maggio 2016 [1], risponde alla necessità di una modernizzazione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi [2], sostenuta nella Strategia per il mercato unico digitale in Europa di maggio 2015 [3], così da tener conto, tra l’altro, della sempre maggiore convergenza tra televisione e servizi distribuiti via Internet.
Il testo approvato dal Parlamento estende il campo di applicazione delle nuove norme ai servizi delle piattaforme per la condivisione di video che non hanno la responsabilità editoriale dei contenuti, ma che li organizzano e ripresentano, come Youtube, nonché alle piattaforme di video on demand (quali Netflix, Amazon Video, Google Play e iTunes) e di streaming in diretta.
La proposta assicura condizioni più equilibrate per le opere europee, stabilendo l’obbligo dei servizi a richiesta di riservare loro una quota di almeno il 30% nei cataloghi e di garantirne un’adeguata visibilità (la Commissione inizialmente aveva previsto una quota inferiore, pari ad almeno il 20%) [4]. La proposta include inoltre disposizioni di contrasto dei contenuti che istigano all’odio e alla violenza e di tutela dei minori dai contenuti nocivi. In particolare, è previsto che le piattaforme per la condivisione di video dovranno creare un meccanismo trasparente di agevole utilizzo per consentire agli utenti di segnalare i contenuti critici. I siti di condivisione video dovranno altresì garantire una risposta rapida a tali segnalazioni [5].
Il nuovo testo introduce anche norme in materia di pubblicità e di inserimento dei prodotti (cosiddetto product placement) nei programmi televisivi per bambini e nei contenuti disponibili sulle piattaforme on demand. In particolare, viene stabilito che “… [l]’inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini…” [6]. Sono inoltre inclusi dei limiti sulla pubblicità, prevedendosi che essa potrà occupare al massimo il 20% del tempo di trasmissione giornaliera tra le 06:00 e le 18:00, con la possibilità per l'emittente di adattare di conseguenza la propria offerta pubblicitaria. È stata altresì prevista una fascia oraria, compresa tra le 18:00 e le 00:00, con un nuovo limite del 20% del tempo di trasmissione [7].
Il Parlamento Europeo ha incluso nella proposta dei nuovi considerando riguardanti la pubblicità del gioco d’azzardo. Il nuovo considerando (10) prevede, infatti, che “… [c]onformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [8] … è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro…”. Inoltre, ai sensi del nuovo considerando (30), il Parlamento ha sottolineato che “… [è] importante tutelare efficacemente i minori dall'esposizione a comunicazioni commerciali audiovisive connesse alla promozione del gioco d'azzardo. In tale contesto, a livello dell'Unione e nazionale esistono vari regimi di autoregolamentazione o di coregolamentazione intesi a promuovere il gioco d'azzardo responsabile, anche nelle comunicazioni commerciali audiovisive…”.
In materia di pubblicità dei giochi in Italia, il cosiddetto Decreto Dignità [9] ha recentemente introdotto, al suo articolo 9, un divieto a tutto campo di “… qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata…”. Sono esclusi da tale divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la recentissima “lotteria degli scontrini” attualmente in corso di introduzione.
La disciplina del Decreto Dignità sembrerebbe in contrasto con quanto previsto dalla nuova proposta. Già al momento della sua introduzione, il Decreto Dignità aveva infatti sollevato riserve di compatibilità con il diritto dell’Unione, in particolare, con la libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché con la Direttiva (UE) 2015/1535 [10], in quanto il Governo italiano non avrebbe notificato alla Commissione Europea il progetto di regola tecnica. La European Gaming and Betting Association (EGBA), che rappresenta gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, aveva chiesto alla Commissione di intervenire per far rispettare all’Italia l’obbligo della notifica prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535, senza successo. Nel dicembre 2017, la Commissione aveva infatti resa nota la chiusura di tutte le procedure di infrazione e l’archiviazione delle denunce nel settore dei giochi, ritenendo che esse potessero venire trattate in maniera più efficiente a livello nazionale.
Il testo della Direttiva modificata, approvato dal Parlamento Europeo, è già stato concordato con il Consiglio, che deve formalmente approvare l’accordo ai fini dell’entrata in vigore. Gli Stati Membri disporranno di 21 mesi per recepire le nuove regole.
Avv. Roberto A. Jacchia - Dott.ssa Sara Capruzzi - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani
Fonte: dejalexonbrexit.eu
1 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, 05.05.2016, COM(2016) 287 final.
2 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). GUUE L 95 del 15.04.2010.
3 Comunicazione della Commissione, 06.05.2015, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.
4 Si veda l’articolo 13 del testo approvato.
5 Si veda l’articolo 28 ter del testo approvato.
6 Si veda l’articolo 11 del testo approvato.
7 Si veda l’articolo 23 del testo approvato.
8 Si veda, inter alia, CGUE 08.07.2010, Cause riunite C-447/08 e C-448/08, Sjöberg e Gerdin., punti 36-39.
9 Decreto Legge 12.07.2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. GU Serie Generale n. 161 del 13.07.2018.
10 Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, GUUE L 241 del 17.09.2015. Si vedano in particolare gli articoli 5 e 6.