• Concorrenza - Abuso di posizione dominante -Commercio

30 ottobre 2018

Private enforcement e questioni giurisdizionali - La Corte di Giustizia si pronuncia sull’applicabilità di una clausola attributiva di giurisdizione in un’azione di risarcimento danni per violazione dell’art. 102 TFUE

di Jacopo Pelucchi

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CdG), con la sentenza del 24 ottobre scorso, si è pronunciata in via pregiudiziale in merito all’applicabilità di una clausola attributiva di giurisdizione in un’azione di risarcimento danni per violazioni del diritto della concorrenza. La questione si inserisce nel contesto di un contenzioso davanti ai giudici francesi tra Apple e la società eBizcuss.com (eBizcuss).

In particolare, eBizcuss, rivenditore autorizzato dei prodotti Apple in Francia, citava Apple davanti al Tribunale commerciale di Parigi (il Tribunale) chiedendone la condanna al risarcimento del danno per concorrenza sleale e abuso di posizione dominante. Apple quindi eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale in forza di una clausola di scelta del foro competente inserita nel contratto intercorrente tra la stessa società e eBizcuss. Come riportato nella sentenza, tale clausola prevedeva che il contratto "… e i rapporti che ne derivano inter partes saranno disciplinati ed interpretati conformemente alla legge della Repubblica d’Irlanda e le parti saranno soggette alla giurisdizione dei giudici della Repubblica d’Irlanda …" (la Clausola). Come è noto, l’art. 23 del Regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ora trasposto, per quanto qui rileva, in maniera sostanzialmente uguale nell’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012, che ha abrogato il regolamento in parola) stabilisce che "… [q]ualora le parti […] abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro …".

Alla luce di tale disposizione, il giudice di primo grado riteneva sussistere il difetto di giurisdizione a favore dei tribunali irlandesi. Ad opposte conclusioni giungeva, dopo la conferma in sede di appello, la Corte di Cassazione francese, la quale annullava la sentenza in base alla non corretta applicazione dell’art. 23 del Regolamento Brussels I in quanto "… aveva tenuto conto della [Clausola] sebbene la clausola non si riferisse alle controversie riguardanti la responsabilità derivante da violazione del diritto della concorrenza …".

La questione veniva così rinviata alla Corte di Appello, che accoglieva l’impugnazione proposta da eBizcuss e rinviava la causa nuovamente al Tribunale. Apple impugnava la sentenza davanti alla Corte di Cassazione che decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla CdG in via pregiudiziale la questione se l’art. 23 del Regolamento Brussels I "… debba essere interpretato nel senso dell’inapplicabilità ad un’azione di risarcimento del danno, intentata da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale pattuita inter partes in un contratto, che non faccia espresso riferimento alle controversie relative alla responsabilità insorta per violazione del diritto della concorrenza …".

Innanzitutto, la CdG ricorda come la clausola attributiva di giurisdizione possa riguardare "… solo controversie, presenti e future, nate da un determinato rapporto giuridico …", ossia solo quelle controversie che abbiano tratto origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale clausola sia stata conclusa. Tale disposizione è volta "… ad evitare che una parte sia colta di sorpresa dall’attribuzione, ad un foro determinato, dell’insieme delle controversie […] che trovino origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale sia stata convenuta l’attribuzione di competenza giurisdizionale …".

Alla luce di ciò, la CdG ha quindi evidenziato, facendo riferimento ad un’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno per violazioni dell’art. 101 TFUE, come una clausola che astrattamente si riferisce a controversie che sorgono nei rapporti contrattuali, non può ricomprendere una controversia relativa alla pretesa responsabilità extracontrattuale in cui una controparte sarebbe per effetto del proprio comportamento conforme ad una violazione della concorrenza rappresentata da un’intesa illecita ex art. 101 TFUE. Ciò in quanto una controversia del genere non sarebbe prevedibile nel momento della pattuizione della clausola, essendo ignota alla parte, all’epoca, l’intesa illecita in cui è coinvolta la controparte. Per tali motivi, la CdG ha ricordato che la sua giurisprudenza tiene conto delle clausole di scelta del foro nel caso di azioni di risarcimento proposte per violazione dell’art 101 TFUE, "… subordinatamente alla condizione che tali clausole si riferiscono alle controversie relative alla responsabilità derivante da infrazioni al diritto della concorrenza …".

La CdG è quindi passata ad esaminare se tale giurisprudenza potesse applicarsi anche nell’ambito di una controversia relativa alla pretesa responsabilità per fatto illecito in cui una parte sarebbe incorsa per violazione dell’art. 102 TFUE. Secondo la CdG, la risposta dovrebbe essere affermativa, e pertanto la clausola di scelta del foro non troverebbe applicazione, qualora il preteso comportamento anticoncorrenziale si presenta estraneo al rapporto contrattuale nell’ambito del quale sia stata pattuita la clausola attributiva di giurisdizione. Tuttavia, la CdG ricorda come, mentre il comportamento anticoncorrenziale ex art. 101 TFUE non è, in linea di principio, direttamente connesso al rapporto contrattuale, "… un abuso di posizione dominante può materializzarsi nei rapporti contrattuali tessuti da un’impresa in posizione dominante per effetto delle condizioni contrattuali …". Di conseguenza, l’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale in un’azione di risarcimento del danno per violazioni dell’art. 102 TFUE "… non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza …".

La CdG sembra pertanto basare le sue conclusioni circa la possibilità di applicare una clausola di scelta del foro ad una azione di private enforcement ex art. 102 TFEU sulla possibilità di prevedere in concreto se le parti, al momento del perfezionamento del contratto, abbiano inteso ricomprendere i contenziosi radicati sulla possibile violazione del diritto della concorrenza, piuttosto che in funzione di un’astratta distinzione in base della natura contrattuale o extra-contrattuale dell’azione  che si intende far valere.

 


Avv. Jacopo Pelucchi

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com