• Tutela dei consumatori - Aspetti generali -Telecomunicazioni (TLC)

5 novembre 2018

Procedibile la domanda giudiziale in materia di consumo se il tentativo di conciliazione è stato esperito davanti alla Camera di Commercio e non al Co.re.com

di Annalisa Spedicato

Con ordinanza n. 26913 del 24 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha precisato che il tentativo di conciliazione per inadempimento contrattuale riferito a questioni afferenti rapporti tra consumatori e aziende di telecomunicazioni può essere esperito legittimamente non solo davanti al Co.re.Com, ma anche davanti all'organismo di mediazione delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

La vicenda prendeva le mosse da una causa per inadempimento contrattuale promossa da un consumatore nei confronti di una compagnia telefonica alla quale il consumatore chiedeva il risarcimento del danno.

La Corte d'Appello di Milano aveva rigettato il ricorso del consumatore confermando la decisione del Tribunale che aveva decretato l'improcedibilità della domanda giudiziale promossa nei confronti della compagnia telefonica resistente sull'assunto che il tentativo di mediazione ante causam, previsto per legge come condizione di procedibilità, non fosse stato esperito innanzi all'organismo Co.re.com funzionalmente competente, ma davanti alla Camera di Commercio.

Secondo i giudici, il tentativo di conciliazione poteva essere esperito davanti agli organismi di conciliazione della Camera di Commercio solo in una fase precedente all'istituzione o al conferimento della delega al Co.re.com; successivamente, la conciliazione in materia di consumo doveva necessariamente essere gestita dal Co.re.com perché il tentativo di conciliazione potesse ritenersi valido come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Il consumatore, tuttavia, ritenendo che i giudici avessero interpretato malamente la delibera dell'AGCOM n. 182/02/CONS, escludendo la possibilità di adire altri organismi abilitati a discrezione dell'utente, ha promosso ricorso in Cassazione, la quale ha ritenuto fondato il motivo del ricorso.

La motivazione della Cassazione

Gli Ermellini, infatti, hanno ricordato che in tema di telecomunicazioni vige una normativa di settore regolata da norme secondarie provenienti dall'AGCOM, autorità istituita con legge n. 249/1997 che all'art. 1 le conferisce il potere di regolare con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, la legge stabilisce che non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità.

La delibera AGCOM n. 182/2002/CONS, emanata sulla base della legge n. 249, all'art. 12 sancisce che gli utenti possono rivolgersi per esperire il tentativo di conciliazione presso i Co.re.com o anche presso gli organismi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della commissione n. 2001/310/CE.

Sul punto, i giudici della Cassazione hanno precisato che al descritto articolo 12 non deve attribuirsi valore di norma transitoria, come invece è stato fatto dai giudici meneghini, poiché il disposto in esame, dopo avere ribadito l'improcedibilità dell'azione giudiziaria in assenza del tentativo di conciliazione, individua gli organi a ciò competenti, precisando che, sino a quando il Co.re.com non entrerà in funzione, tale competenza andrà attribuita agli organismi alternativi; dopo di che, saranno competenti i Co.re.com unitamente agli altri organismi alternativi (che già in precedenza lo erano in via facoltativa, cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 14103 del 27 giugno 2011).

Del resto, sullo stesso piano si pone anche la delibera successiva dell'AGCOM n. 173/2007/CONS, che, con riguardo alle norme transitorie e finali, all'articolo 5 così dispone, "fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione le parti potranno rivolgersi, oltre che alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, agli organismi iscritti al registro di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5".

Anche le norme europee sull'ADR sottolineano il carattere della mediazione che consiste, non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che "le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento". Di conseguenza, pensare - dice la Cassazione - ad un unico organismo, preposto ed obbligatorio a gestire la mediazione, snaturerebbe la natura volontaria della mediazione stessa come voluta dalle norme europee.

Concludendo, la Cassazione ha espresso in merito il seguente principio di diritto:

"il carattere obbligatorio del tentativo di conciliazione non implica che esso debba necessariamente svolgersi innanzi agli organismi Co.re.com , di recente istituzione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, essendo sufficiente che le parti si rivolgano, in via alternativa, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti d' imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE".

Il tentativo di conciliazione, dunque, non è proponibile dinanzi al Co.re.com se, per la medesima controversia, lo stesso è già stato esperito innanzi ad altri organismi abilitati. Ragion per cui se, tale tentativo di conciliazione è stato esperito davanti ai suddetti organismi, la domanda giudiziale deve ritenersi procedibile.

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy