27 novembre 2018
Il TAR accoglie il ricorso cautelare proposto da Ryanair avverso l'ordine di sospensione della nuova "policy bagaglio a mano" imposto dall'AGCM
di Martina Bischetti
La c.d. "saga del bagaglio a mano" continua. Con ordinanza pubblicata lo scorso 22 novembre, il TAR Lazio (TAR) ha accolto il ricorso cautelare proposto dalla compagnia aerea Ryanair avverso (i) il provvedimento con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ordinato a tale compagnia di sospendere, in via cautelare, l'applicazione della nuova policy sui bagagli a mano che prevede l'applicazione di un supplemento di prezzo per il trasporto del bagaglio a mano c.d. "grande" (trolley), nonché (ii) la decisione dell'AGCM di contestare a Ryanair l'inottemperanza al proprio ordine di sospensione.
In particolare, nel settembre 2018 l'AGCM aveva avviato nei confronti di Ryanair e Wizz Air un procedimento istruttorio al fine di accertare se la nuova policy relativa al bagaglio a mano applicata da tali compagnie fosse o meno conforme alle prescrizioni in materia di tutela del consumo. Successivamente, l'AGCM ha avviato un sub-procedimento cautelare nei confronti di entrambi i vettori aerei, ordinando a questi di sospendere l'applicazione di tale nuova policy in attesa della definizione del procedimento. L'AGCM ha quindi contestato a dette compagnie l'inottemperanza al proprio provvedimento di sospensione cautelare, disponendo l'avvio di un separato procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione.
Ryanair ha quindi proposto ricorso avverso i suddetti provvedimenti dell'AGCM e, con l'ordinanza in commento, il TAR, accogliendo il ricorso di Ryanair, ha ritenuto sussistenti i requisiti per ordinarne la sospensione in via cautelare in attesa della pronuncia di merito. In particolare, il TAR ha riscontrato la sussistenza di "… profili rilevanti (…) in ordine all'effettiva conformazione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (…) all'ambito degli artt. 20 e 21 del Codice del Consumo la cui violazione risulta prospettata …". Profili, questi, che secondo il TAR sarà necessario approfondire in sede di merito, insieme con la questione relativa ai rapporti tra potestà tariffaria del vettore aereo e i poteri dell'AGCM nella valutazione degli elementi ai quali rapportare l'effettivo costo del biglietto.
Il TAR ha inoltre paventato il rischio che, nelle more della discussione del merito, la reintroduzione della "vecchia policy" da parte di Ryanair, eventualmente sostituita da quella "nuova" nel caso di accoglimento del ricorso di merito, potrebbe determinare un "disorientamento negli stessi consumatori", che, come sottolineato dal TAR, risultano comunque allo stato informati in merito alla necessità di pagare un "sovrapprezzo" per il trasporto del bagaglio a mano.
Il TAR ha quindi ordinato la sospensione dei provvedimenti dell'AGCM contesati da Ryanair, tuttavia precisando che "… quello impugnato è un mero provvedimento cautelare ex art. 27, comma 3, Codice del Consumo e che l'AGCM può continuare l'istruttoria con gli approfondimenti necessari …".
La saga continua.
Avv. Martina Bischetti
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com