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11 dicembre 2018

Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ribadisce la personalità della responsabilità antitrust e l'eccezionalità del principio della continuità economica

di Leonardo Stiz

Coveris Rigid France (Coveris), società di diritto francese appartenente al gruppo Huhtamäki, al tempo dei fatti rilevanti attiva nella produzione di vassoi in polistirolo per il confezionamento di prodotti alimentari, nel 2015 era stata sanzionata dalla Commissione europea (Commissione) con una ammenda pari a 4.756.000 di euro, in solido con la società holding del gruppo, per aver partecipato ad un cartello tra diverse imprese attive nella produzione dei suddetti vassoi in polistirolo.

In particolare, la Commissione aveva accertato l'esistenza di cinque distinti cartelli, avvenuti tra il 2000 e il 2008, in distinti mercati rilevanti diversi all'interno dell'Unione europea. A Coveris era stata imputata l'infrazione relativa al mercato francese (il Cartello francese), durata dal settembre 2004 al novembre 2005, mentre un'altra società portoghese del medesimo gruppo era stata parimenti sanzionata dalla Commissione per aver preso parte al separato cartello avvenuto nel mercato dell'ovest europeo durante il medesimo periodo.

Nel luglio 2006, successivamente alla cessazione dell'infrazione, il gruppo Huhtamäki aveva ceduto il ramo di azienda di Coveris inerente alle attività oggetto del cartello alla società Ono Packaging, (Ono), appartenente ad un altro e separato gruppo societario. Nel contesto della medesima operazione era avvenuta anche la cessione, allo stesso gruppo acquirente, della totalità delle azioni della società portoghese di cui sopra, la quale successivamente veniva rinominata Ono Packaging Portugal (OP).

Sulla base di un siffatto contesto fattuale, Coveris aveva impugnato la decisione del 2015 di fronte al Tribunale dell'Unione europea (Tribunale), chiedendone l'annullamento nella parte in cui le imputa la partecipazione al Cartello francese. Il principale motivo di doglianza si sofferma sull'erronea applicazione, da parte della Commissione, del principio della responsabilità personale, poiché secondo la ricorrente la società a cui attribuire la responsabilità per l'infrazione sarebbe invero Ono, successiva acquirente del ramo di azienda rilevante di Coveris. In primis, quest'ultima ha sostenuto che la vendita di tali asset nonché delle azioni di OP al medesimo acquirente costituirebbe una medesima operazione, pur costituita da due parti, avente natura mista in quanto comprendente la cessione sia di cespiti aziendali, sia di titoli azionari. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto seguire i canoni del diritto contrattuale e societario, secondo cui si è in presenza di una singola operazione e trattare Coveris e OP come un'unica entità economica. In tale ottica, la responsabilità per l'infrazione del diritto della concorrenza, rispettivamente per i diversi cartelli francese e portoghese, non poteva che essere stata trasferita in maniera identica sia in relazione al cartello in Francia, sia per quanto concerne quello in Spagna e Portogallo.

Su tale premessa che qualcuno potrebbe definire “creativa”, Coveris ha affermato come sarebbe stato necessario per la Commissione esaminare il caso in base ad un approccio olistico, che partisse dal presupposto di un'unica operazione di vendita degli asset e delle azioni delle imprese del gruppo a cui era stata attribuita la responsabilità per aver partecipato ai distinti cartelli qui in rilievo, e che portasse a ritenere responsabile per entrambe le infrazioni unicamente la società acquirente. E ciò nonostante Coveris rimanesse in esistenza sia dal punto di vista giuridico, sia economico. Secondo la ricorrente, invero, la responsabilità per la violazione della normativa antitrust avrebbe dovuto seguire il ramo di azienda rilevante per il cartello e non essere imputata alla persona giuridica in quanto tale.

Il Tribunale tuttavia ha rigettato gli argomenti proposti da Coveris. In primis, i giudici hanno (curiosamente) osservato come il mero fatto che due società separate siano interamente controllate dalla medesima holding è insufficiente in sé a dimostrare che esse costituiscono un'unica entità economica con il risultato per cui, secondo il diritto della concorrenza, la responsabilità per i fatti commessi da una possa essere attribuita anche all'altra. Il fatto che, secondo i canoni del diritto contrattuale-societario, due compravendite possano in realtà costituire un'unica operazione è secondo il Tribunale irrilevante ai fini dell'applicazione del principio della responsabilità personale. A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che una deviazione dal principio della responsabilità personale per violazioni del diritto antitrust è ammissibile solo al ricorrere di circostanze eccezionali, in particolare quando la persona giuridica direttamente partecipante ceda i propri cespiti aziendali e successivamente si estingua, rendendo dunque impossibile ogni intervento sanzionatorio contro la stessa. In tal caso, dunque, la responsabilità circola insieme al compendio aziendale e pertanto potrà essere riconosciuta in capo all'impresa acquirente.

Nel caso di specie era tuttavia pacifico che Coveris, dopo aver venduto i cespiti inerenti al settore in questione, era comunque rimasta esistente ed operativa. Pertanto, il Tribunale non poteva che concludere per la mancata sussistenza delle condizioni per trasferire la responsabilità per la partecipazione al Cartello francese all'acquirente Ono. Parimenti il Tribunale non ha accolto l'argomento secondo cui l'operazione di trasferimento degli asset sarebbe in realtà corrispondente ad una ristrutturazione interna per via della continuità degli stessi tra il cedente ed il cessionario, e pertanto il principio della continuità economica comporterebbe la responsabilità di Ono. A tal riguardo, il Tribunale ha chiarito che secondo il criterio della continuità economica, la responsabilità può essere attribuita anche all'impresa acquirente soltanto quando è provata la malafede delle due parti dell'operazione, al fine di evitare le sanzioni. Anche tale circostanza risultava non provata nel caso di specie e, pertanto, il Tribunale ha concluso circa la non sussistenza delle condizioni per deviare dal principio della responsabilità personale.

 


Dott. Leonardo Stiz

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com