• Concorrenza - Intese -Chimica, gomma e materie plastiche, cemento

8 gennaio 2019

Il Consiglio di Stato riduce la sanzione irrogata dall'AGCM a Italcementi per un errore nel computo della medesima

di Riccardo Fadiga

Con la sentenza pubblicata il 31 dicembre 2018, il Consiglio di Stato (CdS) ha accolto parzialmente il ricorso di Italcementi S.p.A. (Italcementi) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR), la quale aveva confermato il provvedimento con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva sanzionato Italcementi, insieme ad altri operatori del settore del cemento, per la partecipazione ad una asserita intesa atta al coordinamento dei prezzi di vendita del cemento e al controllo dell'andamento delle quote di mercato tramite lo scambio di informazioni sensibili. Con tale provvedimento, l'AGCM in particolare aveva irrogato a Italcementi una sanzione di oltre 80 milioni di euro.

Per quanto qui rileva, Italcementi, nell'appello, ha in primo luogo lamentato che le prove addotte dall'AGCM a sostegno della propria tesi non fossero idonee a corroborarla mancando del tutto la prova di una intesa complessiva tra le parti del procedimento in quanto i comportamenti contestati a Italcementi oggetto della decisione dell'AGCM altro non erano che il comportamento razionale unilaterale che una impresa in un mercato oligopolistico si trova ad adottare. In secondo luogo, Italcementi contestava un ulteriore travisamento dei fatti operato dall'AGCM nel qualificare l'intesa come continuativa nel tempo, alla luce dell'importante iato temporale occorso tra il dicembre 2012 e il giugno 2015 ed in relazione al quale non sussisteva nessun elemento di prova.

Il CdS in merito ha ribadito il principio secondo cui il "parallelismo tariffario" non sia di per sé sufficiente all'identificazione di una condotta anticoncorrenziale. Tuttavia, nel caso di specie, l'AGCM avrebbe ricostruito non solo un "parallelismo dei comportamenti di prezzo" ma anche gli accordi e le condotte attraverso cui le parti assicuravano tale parallelismo, quali, ad esempio, "discussioni relative a prezzi e a listini" emerse durante l'istruttoria e puntualmente descritte nel testo del provvedimento, nonché le comunicazioni riguardo alle strategie future, pertanto fornendo un quadro sufficientemente convincente dell'esistenza dell'intesa.

Viceversa, il CdS ha accolto parzialmente il terzo motivo di ricorso, con il quale Italcementi aveva dedotto la violazione delle Linee Guida per il calcolo delle sanzioni, adottate dell'AGCM stessa per determinare la quantificazione delle sanzioni antitrust. Secondo la ricorrente, mentre tali Linee Guida prescrivono l'impiego del fatturato dell'ultimo esercizio sociale concluso, l'AGCM avrebbe invece ingiustificatamente impiegato per il calcolo della sanzione il dato relativo al fatturato dell'esercizio precedente all'ultimo, significativamente superiore. Il CdS, rilevando l'impiego da parte dell'AGCM del dato afferente all'esercizio 2015 ma anche la disponibilità del dato 2016, ritiene insoddisfacenti le giustificazioni addotte da quest'ultima in merito alla scelta di impiegare il primo piuttosto che il secondo, ritenendo insussistente l'asserita "inadeguatezza" ed "incompletezza" del dato 2016. Il CdS ha inoltre rimarcato la possibilità di impiegare un dato precedente qualora l'ultimo fatturato disponibile sia stato ridotto attraverso operazioni elusive atte a ridurre la sanzione ma non ha rilevato tale circostanza nel caso di specie, pertanto escludendo tale possibilità, e ridimensionando la sanzione all'importo di circa 28 milioni di euro.

Il CdS ha dimostrato ancora una volta di rappresentare la sede ove le istanze difensive delle parti sono maggiormente ascoltate e i provvedimenti dell'AGCM soggetti ad un attento sindacato anche sui fatti e le evidenze sottese.

La decisione dell'AGCM sottostante presenta peraltro numerose complessità e specificità e ha coinvolto numerose imprese, con posizioni assai diversificate sia in termini di condotta, sia di area geografica nella quale operavano, imprese i cui appelli sono ancora pendenti. Sarà quindi interessante vedere come il CdS eserciterà il pieno controllo giurisdizionale sugli altri aspetti che, verosimilmente, le altre parti coinvolte nella vicenda hanno sollevato nei loro appelli.

 


Dott. Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com