• Concorrenza - Intese -Attività professionali

17 gennaio 2019

Il potere di rimessione e il processo di giurisdizionalizzazione delle ANC. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si rivolge alla Corte Costituzionale

di Roberto A. Jacchia e Davide Scavuzzo

Il 4 dicembre 2018 si è tenuta la prima udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale in merito alla questione sollevata dal Collegio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 3 maggio 2018, con l’ordinanza n. 1, pubblicata nel Bollettino n. 17, relativa a possibili profili di contrarietà dell’articolo 93-ter, comma 1- bis, della Legge 89/1913[1] e dell’articolo 8, comma 2, Legge 287/1990[2], con gli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione. Questo, il contesto in cui si iscrive la prima rimessione alla Corte Costituzionale nella storia dell’Autorità.

 

1. Introduzione

Nel gennaio del 2017 l’AGCM aveva avviato un’istruttoria nei confronti del Consiglio Notarile di Milano (CNM), volta ad accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 2 della Legge 287/1990. Secondo quanto accertato dall’AGCM, l’intesa veniva realizzata attraverso la richiesta di dati sensibili sotto il profilo del diritto della concorrenza a tutti i notai del distretto al fine di far emergere eventuali posizioni di preminenza economica. Inoltre, il CNM aveva avviato delle iniziative disciplinari nei confronti dei notai del distretto maggiormente produttivi ed economicamente performanti.

L’AGCM aveva, quindi, contestato al CNM “... di aver posto in essere condotte idonee a inibire ai notai del distretto di Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese (in particolare, a quelli più performanti) l’acquisizione di elevate [...] quantità di lavoro – ricorrendo alla leva prezzo e/o a modalità innovative di offerta - con l’intento di riportare le posizioni economiche dei singoli notai in linea con la media del distretto...”.[3]

Prima della chiusura dell’istruttoria da parte dell’AGCM, il Legislatore aveva approvato la Legge 205/2017[4] (che modifica la Legge 89/1913) inserendovi l’articolo 93-ter, comma 1-bis, in base al quale: “... [a] gli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287...”, il quale a sua volta prevede che le norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione (vale a dire il Titolo I della Legge 287/1990) “... non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati...”[5].

Nel riaffermare la competenza dell’Autorità ad occuparsi della materia nonostante l’intervento legislativo, gli uffici dell’AGCM avevano evidenziato come il combinato disposto delle predette norme doveva in ogni caso venire interpretato in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, ossia conformemente agli articoli 1, comma 4, della Legge 287/1990 e 117, comma 1, della Costituzione. Infatti, a livello europeo, la Corte di Giustizia (CGUE) tende ad interpretare l’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ammettendo una limitazione dell’applicazione della legislazione sulla concorrenza a favore delle imprese preposte al perseguimento di un interesse economico generale, ma soltanto in via di eccezione e previo superamento di un test di proporzionalità[6].

Secondo l’AGCM, la deroga al regime ordinario contenuta nell’articolo 8 della Legge 287/1990, interpretata alla luce della giurisprudenza comunitaria, non permetterebbe di sottrarre in via generale e astratta un intero segmento di attività economica dall’ambito di applicazione delle norme antitrust.

All’interpretazione dell’Autorità si è opposto il CNM che, nella propria memoria finale e nell’audizione dinanzi al Collegio, aveva ribadito l’incompetenza dell’AGCM a giudicare le condotte indagate. Il CNM asseriva che la vigilanza disciplinare consisterebbe in una funzione pubblicistica ex se sottratta all’applicazione della normativa antitrust, e che l’articolo 93-ter non farebbe che codificare un principio sistemico già immanente all’ordinamento.

Con la propria ordinanza del 3 maggio 2018, l’AGCM ha rimesso la questione di compatibilità con gli artt. 3, 41 e 117 Cost. alla Corte Costituzionale, tuttavia evocando “…un contesto di incertezza in ordine alla competenza dell’Autorità ad esercitare i poteri di cui alla l. n. 287 del 1990 avverso condotte dei Consigli notarili che, benché adottate nel formale contesto dell’attività di vigilanza, non ne condividono le finalità di tutela di interessi pubblici e che, in quanto incidono sulle attività economiche dei notai, sono suscettibili di rilevare ai sensi di tale legge…”.

Più particolarmente, l’articolo 93-ter, comma 1-bis sacrificherebbe “…il nucleo essenziale delle regole in materia di concorrenza e, per tale via, della libertà di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 Cost., senza che sia stato effettuato alcun bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. Il legislatore [...] ha, in particolare, predisposto uno strumento assolutamente non proporzionato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare, con il risultato di creare un contesto in cui non sussiste alcun equilibrio tra interessi diversi, ma solo l’inaccettabile sacrificio della libertà di iniziativa economica privata…”[7]. Donde, la sollevazione della questione incidentale di costituzionalità.

 

2. La legittimazione dell’AGCM

La possibilità di qualificare l’AGCM quale organo remittente per i fini della sollevazione della questione incidentale di costituzionalità è dibattuta da tempo. Per rispondere a tale interrogativo andrebbe chiarito se la natura dell’Autorità sia amministrativa od anche “altra”, considerato che non di rado essa viene qualificata come “amministrazione giudiziale” con funzioni “para- giurisdizionali”[8].

Inoltre, sebbene l’articolo 21-bis[9] della Legge 287/1990 conferisca all’AGCM la legittimazione ad agire in giudizio avverso gli atti amministrativi generali, i regolamenti e gli atti delle Pubbliche Amministrazioni, la norma nulla dispone sul potere di sollevazione.

Parte della dottrina[10] sostiene che possa essere riconosciuta natura giurisdizionale all’AGCM in virtù della risalente sentenza no. 226/1976[11] della Corte Costituzionale, ove era stata ritenuta ammissibile una sollevazione disposta dalla Corte dei Conti in sede controllo degli atti di governo. Il punto centrale della sentenza riguardava l’indipendenza dell’organo[12], che viene pienamente riconosciuta anche all’AGCM.

Per altri autori[13], il riconoscimento all’AGCM della qualità giurisdizionale contrasterebbe con l’articolo 102, comma 2, della Costituzione, ove è fatto divieto di istituire nuovi giudici speciali.

Inoltre, secondo un ancora diverso orientamento[14], considerato che i provvedimenti delle autorità indipendenti possono essere impugnati dinanzi al Giudice Amministrativo il quale può sollevare la questione di legittimità costituzionale, sarebbe sistematicamente incoerente riconoscere lo stesso potere all’AGCM.

Si deve, peraltro, ricordare che, nel corso degli anni, la Corte Costituzionale ha dato un’interpretazione estensiva della nozione di “autorità giudiziale” e di “giudizio”, ex articolo 23[15] della Legge Costituzionale 87/1953[16], espandendo ed agevolando il sindacato costituzionale successivo anche nelle zone grigie dell’ordinamento.

A partire dalla sentenza no. 387/1996[17] la Corte ha elaborato una giurisprudenza per la quale debbono essere soddisfatti due requisiti per stabilire la legittimazione di un organo a sollevare la questione incidentale di costituzionalità. Il primo requisito, di carattere oggettivo, riguarda lo svolgimento di una funzione giudicante esercitata attraverso l’applicazione di norme. Questa attività deve concludersi con delle determinazioni finali caratterizzate da obiettività, decisorietà e definitività[18]. Il secondo requisito, di carattere soggettivo, attiene invece all’indipendenza, alla terzietà e all’imparzialità dell’organo, il quale deve amministrare un procedimento basato su un contraddittorio[19] avversariale.

Fino alla fine degli anni ’90, per la Consulta, era sufficiente anche uno solo di tali requisiti. Successivamente, la valutazione è divenuta più rigida, richiedendosi cumulativamente la sussistenza di entrambi i presupposti[20] (sebbene con due sentenze recenti, la sentenza no. 89/2017[21] e la sentenza no. 213/2013[22], sia stato nuovamente considerato sufficiente uno solo dei requisiti).

Se è vero che la Corte Costituzionale non si è mai pronunciata in modo espresso sulla legittimazione di un’Autorità indipendente a sollevare la questione di legittimità costituzionale, tuttavia, con la sentenza no. 269/2013[23], il Giudice delle Leggi aveva in un diverso contesto sottolineato come il sistema di autofinanziamento garantisca l’indipendenza dell’AGCM[24].

L’indipendenza dell’AGCM si può desumere anche dalla lettera dell’articolo 10, comma 2, della Legge 287/1990[25] e da ulteriori elementi attinenti alla sua struttura, quali la nomina del Presidente e dei Commissari effettuata dai Presidenti di Camera e Senato per un mandato di 7 anni. Il requisito dell’indipendenza è rafforzato dalla separazione esistente tra la fase istruttoria, affidata agli uffici, e la fase decisoria, affidata al Collegio dell’Autorità. Per alcuni autori[26], questa caratteristica andrebbe direttamente posta in relazione alle altre caratteristiche di autonomia e terzietà quali la natura e l’entità dell’indennità corrisposta ai componenti dell’AGCM per far sì che le loro scelte non vengano influenzate dall’esterno, la previsione espressa che gli atti dell’Autorità non debbano subire alcun tipo di controllo politico, e quella secondo cui i suoi membri operano in un regime di incompatibilità con qualsiasi altra carica che possa comprometterne l’autonomia. L’insieme di queste caratteristiche renderebbe configurabile il requisito soggettivo della legittimazione dell’AGCM a sollevare la questione incidentale di costituzionalità.

La terzietà dell’Autorità sarebbe confermata anche dalla circostanza che i suoi poteri si estrinsecano tanto nei confronti dei soggetti privati quanto dei soggetti pubblici. Inoltre, l’AGCM opera secondo un modello procedimentale di rigoroso contraddittorio e le sue determinazioni finali sono idonee a divenire definitive poiché assoggettabili a gravame.

Secondo altri autori ancora[27], l’ordinanza 1/2018 dell’AGCM avrebbe, in realtà, lo scopo di permettere al Giudice delle Leggi di chiarire se, di fronte ad un intervento del Legislatore che potrebbe avere per scopo o per effetto di limitare l’attività dell’Autorità, quest’ultima possa agire solamente attraverso la disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con quella europea, oppure sia anche opportuno riconoscerle il potere di attivare l’intervento della Consulta.

 

3. La legittimazione delle ANC ad effettuare il rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE alla Corte di Giustizia

Diversamente dalla Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia ha ripetutamente avuto modo di pronunciarsi in merito alla legittimazione di una ANC ad effettuare un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Nella sentenza CIF[28] del 2003, la Corte di Giustizia aveva riconosciuto alle ANC il potere-dovere di disapplicare la normativa interna se contraria a quella comunitaria[29].Questa pratica, tuttavia, incontra delle limitazioni. Innanzitutto, le Autorità debbono agire in applicazione diretta degli articoli 101 e 102 del TFUE;

in secondo luogo, la disapplicazione non corrisponde evidentemente all’abrogazione della norma nazionale contraria al diritto dell’Unione, che rimane in vigore al di fuori del caso concreto nel quale la disapplicazione ha avuto luogo.

Ai fini del riconoscimento del potere di rinvio, la Corte di Giustizia utilizza criteri non dissimili da quelli sviluppati dalla Corte Costituzionale in tema di rimessione. Infatti, l’organo che effettua un rinvio pregiudiziale deve non solo appartenere all’ordinamento di uno Stato Membro, ma deve altresì essere dotato di giurisdizione.

Date le differenze tra gli Stati dell’Unione, la nozione di giurisdizione delineata a livello comunitario è autonoma rispetto agli ordinamenti nazionali.

La Corte di Giustizia ha iniziato l’elaborazione dei requisiti che integrano la giurisdizionalità con la sentenza C-61/65, Vaassen-Gobbels[30], sebbene ancora non vi si menzionasse l’indipendenza, che verrà riconosciuta come presupposto del potere di rinvio nella sentenza C-24/92, Corbeau[31].

Nella relazione d’udienza della sentenza C-67/91, Asociación Española de Banca Privada[32], il giudice relatore, nel ritenere la Dirección General de Defensa de la Competencia (Autorità di concorrenza spagnola) legittimata ad effettuare il rinvio pregiudiziale, ne individuava puntualmente gli elementi. Questi vengono poi ribaditi nella sentenza C-53/03, Syfait c. Glaxo[33], per negare la competenza della Epitropi Antagonismou (Commissione ellenica per la concorrenza) a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. Al punto 29 della sentenza, la Corte statuisce che “… [a]i sensi di una giurisprudenza costante, per valutare se l’organo remittente possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente ... Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale...”. Nel caso di specie, l’ANC ellenica non era stata riconosciuta legittimata in quanto assoggettata all’autorità del Ministero dello Sviluppo che ne controllava gli atti. Per di più, il Presidente della Commissione, oltre ad essere competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale, era altresì il superiore gerarchico dei componenti degli uffici. Infine, non essendovi separatezza funzionale tra l’organo decisionale e gli uffici, non era possibile dimostrare l’indipendenza dei processi deliberativi[34].

 

4. Osservazioni conclusive

La vicenda della rimessione alla Corte Costituzionale effettuata dall’AGCM nel caso del Consiglio Notarile di Milano a sua volta si colloca nel più ampio contesto del processo di “giurisdizionalizzazione” di fatto delle ANC, alle quali il potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è ormai riconosciuto grazie a ben individuati criteri. Se i criteri ai quali verosimilmente si ispira anche la Corte Costituzionale non sono dissimili, sono però dissimili gli ordinamenti costituzionali degli Stati Membri, ed il parallelismo con lo stato dell’arte in tema di rinvio ex articolo 267 TFUE è destinato a rimanere imperfetto. Mentre è certamente auspicabile la continua espansione del perimetro del sindacato incidentale di costituzionalità delle leggi, rimane da verificare se il deficit di immediatezza che è insito nel potere di rimessione, che spetta in seconda battuta al Giudice amministrativo che conosce delle impugnazioni avverso i provvedimenti dell’AGCM, sia una ragione sufficiente per spingere ancora più avanti la sua mutazione da autorità indipendente, ad autorità quasi- giudicante.

 

Avv. Roberto A. Jacchia - Dott. Davide Scavuzzo - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Fonte: dejalexonbrexit.eu


 

1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, GU n. 55, 07.03.1913.

2 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, GU n. 240 del 13.10.1990.

3 Si veda il testo dell’ordinanza.

4 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, GU Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 - Suppl. Ordinario n. 62.

5 La norma ha da subito creato forti perplessità in dottrina. Si veda, ad esempio, A. Ferrara, L’Autorità antitrust alla ricerca di un dialogo con la Corte Costituzionale, “federalismi.it” (2018), n.14: “… Il comma 1-bis, dell’art. 93-ter della legge di ordinamento del notariato, infatti, è stato introdotto dalla lett. c), comma 495, articolo unico della legge di bilancio per il 2018, approvato nell’ambito di un maxiemendamento sul quale il governo, pro tempore, pose la questione di fiducia innanzi alle camere. Si tratta dunque di una norma intrusa di carattere ordinamentale collocata, fuori contesto, tra ‘le misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici’; inserita su presumibile pressione della lobby interessata, nell’ambito di un articolo unico di ben 1182 enunciati normativi, di disparato contenuto (nel testo risultante dal lavoro di mediazione compiuto dalla commissione bilancio del Senato); e sul quale, in ragione della questione di fiducia, i membri del Parlamento hanno potuto votare, con un sì o con un no, solo sul testo complessivo e inemendabile della legge…”.

6 CGUE 27.03.1973, Causa C-127/73, BRT/SABAM, Racc. 1974, pag. 25, e CGUE 12.12.2000, Causa T-128/98, Aéroports de Paris, Racc. II-2000, pp. 290 ss.

7 AGCM, Ordinanza n. 1 del 3 maggio 2018, caso I803 – Condotte restrittive del Consiglio Notarile di Milano.

8 A. Ferrara, L’Autorità antitrust alla ricerca di un dialogo con la Corte Costituzionale, “federalismi.it” (2018), n.14.

9 Articolo 21-bis, Legge 287/1990: “...1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104...”.

10 C. Pinelli, Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale e nozione di giudice a quo, in A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, p. 624.

11 Corte Costituzionale, sentenza no. 226 del 18 novembre 1976.

12 Ibid: “…3. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi nell'interno della pubblica Amministrazione; ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in ragione della natura e della posizione dell'organo cui è affidato…”.

13 F. Salmoni, L’Antitrust come “giudice a quo”: riflessioni critiche, in P. Ciarlo, G. Pitruzzella, R. Tarchi (a cura di), Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 378 ss.

14 M. Manetti, Profili di giustizia costituzionale delle Autorità indipendenti, in “Associazione Italiana dei Professori di Diritto amministrativo. Annuario 2002, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 218 ss.

15 Legge 87/1953, articolo 23: “...Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso...”.

16 Legge 11 marzo 1953, n. 87, Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, GU n. 62 del 14.03.1953.

17 Corte Costituzionale, sentenza no. 387 depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

18 Ibid: “...2.2. Escluso dunque che il Collegio rimettente sia qualificabile come giudice in senso soggettivo, il riconoscimento della sua legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità presupporrebbe necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale, ed avesse quindi non solo l'attributo dell'obiettività, ma anche quello della definitività, nel senso dell'idoneità a divenire irrimediabile attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga a quella del giudicato. In tal caso, infatti, ove quella legittimazione non si riconoscesse, ne conseguirebbe la sottrazione della denunciata normativa al controllo di costituzionalità...”.

19 Ibid: “...2. Le decisioni dei Collegi sarebbero perciò puramente e semplicemente atti amministrativi, formatisi all'esito di un iter procedimentale che si svolge nelle forme tipiche dell'attività amministrativa, dove non vi sarebbe alcuna esigenza costituzionalmente garantita né a che la contestazione provenga da un organo diverso da quello che poi applicherà la sanzione, né a che la parte interessata sia sentita oralmente, né infine a che vi sia un soggetto pubblico destinato ad assumere il contraddittorio con il privato e a divenire titolare di un autonomo potere d'impugnazione. In tale quadro la particolare composizione dei Collegi e la loro terzietà risulterebbero giustificate dalla delicatezza degl'interessi in gioco...”.

20 Si veda Corte Costituzionale, sentenza n. 164 depositata in cancelleria il 20 maggio 2008.

21 Corte Costituzionale, sentenza n. 89 depositata in cancelleria il 27 aprile 2017.

22 Corte Costituzionale, sentenza n. 213 depositata in cancelleria il 12 ottobre 2017.

23 Corte Costituzionale, sentenza n. 269 depositata in cancelleria il 14 dicembre 2017.

24 Nello specifico la Corte Costituzionale ha statuito: “...Al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Autorità da condizionamenti che potevano derivare dal precedente sistema misto di finanziamento – condizionamenti che potevano provenire da soggetti di varia natura (politica, economica, finanziaria) – il citato art. 5-bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento, basato su contributi obbligatori dovuti dalle imprese di medio-grandi dimensioni...”.

25 Legge 287/1990, articolo 10, comma 2: “... L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri...”.

26 G. Mazzantini, M.C. Marzocca, Legittimazione dell’Autorità quale giudice a quo di fronte alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia europea, “Osservatorio costituzionale” (2018), n.2.

27 A. Ferrara, L’Autorità antitrust alla ricerca di un dialogo con la Corte costituzionale, “federalismi.it” (2018), n.14

28 CGUE 09.09.2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

29 Ibid, punto 58: “.... In presenza di comportamenti di imprese in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza e, in particolare, dell'art. 81 CE:
- ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale...”.

30 CGUE 30.06.1966, C-61/65, Vaassen-Gobbels, ove la Corte sostiene: “...che lo Scheidsgerecht è regolarmente costituito ai sensi della legge olandese [...] lo Scheidsgerecht, organo permanente incaricato di dirimere le controversie definite, in via generale, dall' articolo 89 del RBFM, e soggetto a norme di procedura in contraddittorio analoghe a quelle che disciplinano il funzionamento dei tribunali di diritto comune [...] lo Scheidsgerecht deve applicare le norme giuridiche [...] stando così le cose, lo Scheidsgerecht deve essere considerato come una giurisdizione ai sensi dell' articolo 177 ...”.

31 CGUE 30.03.1993, C-24/92, Corbeau, ove la Corte sostiene: “...[o]ccorre rilevare a riguardo che la nozione di giudice riveste un carattere comunitario e che, per la sua stessa natura, può designare solo un'Autorità che si trova in posizione di terzietà rispetto a quella che ha adottato la decisione che costituisce oggetto del ricorso...”.

32 CGUE 16.07.1992, C-67/91, Dirección General de Defensa de la Competencia contro Asociación Española de Banca Privada e altri.

33 CGUE 31.05.2005, C-53/03, Syfait contro Glaxo.

34 Ibid, punti 32, 33: “… Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 8 c, n. 1, lett. b) e d), della stessa legge, il presidente di detto organo, da un lato, è competente per il coordinamento e la determinazione dell’indirizzo generale del segretariato e, dall’altro, è il superiore gerarchico del personale del medesimo segretariato ed esercita su di esso il potere disciplinare. Al riguardo, occorre rilevare che, ai punti 39 e 40 della citata sentenza Gabalfrisa e a., i Tribunales Económico-Administrativos (Tribunali amministrativi tributari spagnoli) sono stati considerati dalla Corte terzi rispetto agli uffici dell’Amministrazione delle finanze incaricati della gestione, della riscossione e della liquidazione dell’IVA, in particolare a causa della separazione funzionale esistente tra gli uni e gli altri. Ora, l’Epitropi Antagonismou, organo decisionale, presentando un nesso funzionale con il suo segretariato, organo d’istruzione su proposta del quale essa decide, non si distingue nettamente, come terzo, dall’organo statale che, a causa del suo ruolo, può essere equiparato ad una parte nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza…”.