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12 febbraio 2019

Secondo l’Avvocato Generale Wahl è possibile chiedere il risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto antitrust a una società che ha continuato l’attività economica di un partecipante a un’intesa

di Leonardo Stiz

L’Avvocato Generale Wahl (AG), nell’ambito di un giudizio a seguito di un rinvio pregiudiziale da parte della Corte Suprema finlandese, ha pubblicato le proprie conclusioni relative a una controversia di risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto antitrust, con particolare riguardo all’applicabilità del principio della continuità economica a tale tipologia di controversie. Come è noto, questo principio, consolidato nell’ambito del public enforcement del diritto della concorrenza, stabilisce che la responsabilità per le infrazioni antitrust, in caso di estinzione della persona giuridica che ha materialmente posto in essere la condotta, può essere estesa all’impresa che, in termini economici, possa essere considerata il suo effettivo successore.

La controversia in oggetto trae origine da un’intesa restrittiva avvenuta in Finlandia dal 1994 al 2002 nel settore della produzione dell’asfalto. Prima della conclusione dell’indagine, tre delle imprese coinvolte (le Imprese Coinvolte) erano state dissolte mediante una procedura di liquidazione volontaria e i loro rispettivi azionisti unici (le Società Controllanti) ne avevano rilevato il patrimonio e continuato l’attività. Pertanto, in applicazione del principio della continuità economica, l’autorità antitrust finlandese aveva imposto le sanzioni alle Società Controllanti. Successivamente, un comune finlandese ha promosso un’azione civile per il risarcimento dei danni subiti in virtù dell’intesa, citando in giudizio le Società Controllanti.

Queste ultime si sono difese argomentando che, secondo il diritto finlandese, solo il soggetto giuridico che ha causato il danno è tenuto al risarcimento e, pertanto, non potevano essere ritenute responsabili per condotte messe in atto dalle Imprese Coinvolte. La controversia, il cui fulcro era stabilire se le Società Controllanti potessero essere ritenute responsabili per condotte poste in essere da soggetti giuridicamente diversi, è proseguita fino ad arrivare di fronte alla Corte Suprema finlandese, la quale ha sollevato una questione pregiudiziale per comprendere se una tale controversia vada risolta applicando esclusivamente il diritto nazionale, oppure se il diritto comunitario osti a disposizioni che non permettano l’applicazione del principio della continuità economica nelle controversie civili per il risarcimento dei danni antitrust.

L’AG ha in primis rilevato che, contrariamente a quanto normalmente ascrivibile alle azioni civili di risarcimento, quelle relative ad infrazioni antitrust avrebbero non solo una funzione compensativa ma anche una finalità deterrente rafforzando l’efficacia del public enforcement. Nell’analizzare l’interazione tra il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di azioni di risarcimento del danno a seguito di infrazioni antitrust, l’AG si è quindi soffermato sulla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CdG), che, in particolare con la sentenza Kone del 2014, ha stabilito che il diritto nazionale, nel disciplinare tali azioni di risarcimento nello specifico, non solo deve garantire il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività ma deve anche assicurare la piena efficacia dell’art. 101 TFUE. Secondo l’AG pertanto, la differenza tra una valutazione basata sui principi di equivalenza ed effettività da una parte, e sull’efficacia dell’art. 101 TFUE, dall’altra, è rilevante per tracciare una linea di demarcazione tra questioni disciplinate dal diritto UE e dal diritto nazionale.

Nell’interpretazione dell’AG, i criteri dell’equivalenza e dell’effettività devono essere applicati alle norme dettagliate che disciplinano l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali, mentre le condizioni costitutive del diritto devono essere valutate con riferimento all’art. 101 TFUE. In base a ciò, l’AG ha rilevato che nella sentenza Kone la CdG ha riconosciuto il diritto a ottenere il risarcimento del danno antitrust anche a soggetti vittime solo in via indiretta di una condotta anticoncorrenziale, in forza del fenomeno dei prezzi a cascata (c.d. “umbrella pricing”), in assenza dunque di un nesso causale diretto con la violazione del diritto antitrust. Nel caso Kone la CdG ha stabilito che l’art. 101 TFUE osta a una norma nazionale che richieda esclusivamente il nesso di causalità diretto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Analogamente, secondo l’AG, il requisito del nesso di causalità, condizione costitutiva per il diritto al risarcimento, non dovrebbe impedire di intentare un’azione civile contro determinati soggetti anche se giuridicamente non coincidenti con i partecipanti all’infrazione. In secondo luogo, l’AG ha sottolineato l’accento posto dalla CdG sulla funzione deterrente del private enforcement, che come il public enforcement mira a influenzare il comportamento delle imprese sul mercato e contribuisce all’efficace applicazione delle norme a tutela della concorrenza.

Pertanto, l’AG ha concluso che la questione circa la determinazione dei soggetti tenuti al risarcimento del danno antitrust sia una questione costitutiva del diritto al risarcimento, che deve seguire gli stessi principi dettati dalle norme UE, compreso il principio della continuità economica, sottolineando che “… le azioni di risarcimento dei danni antitrust costituiscono parte integrante dell’applicazione del diritto della concorrenza …”. A ben vedere, secondo l’AG, se il principio della continuità economica non trovasse applicazione anche in sede di risarcimento del danno, l’effetto deterrente delle azioni civili verrebbe estremamente indebolito e le imprese potrebbero evitare tale responsabilità per mezzo di accordi o operazioni societarie, rendendo impossibile o eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati.

In conclusione, secondo l’AG l’art. 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso richiede, in virtù del principio della continuità economica, che sia permesso al danneggiato di chiedere il risarcimento del danno a una società che possa essere considerata il successore economico di un partecipante a un’intesa restrittiva.

 


Dott. Leonardo Stiz

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com