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26 febbraio 2019

Il Tribunale UE annulla la decisione della Commissione che disponeva il recupero degli importi non pagati da alcune società multinazionali al Belgio nel contesto di un asserito schema di aiuti di Stato

di Riccardo Fadiga

Il Tribunale dell’Unione europea lo scorso 14 febbraio (nelle cause riunite T-131/16 e T-263/16) ha annullato la decisione dell'11 gennaio 2016 con la quale la Commissione europea aveva accertato che uno schema di aiuti di Stato attuato dal Regno del Belgio, attraverso la concessione di sgravi fiscali asseritamente selettivi (lo Schema contestato), fosse incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, aveva imposto il recupero della differenza tra quanto corrisposto dalle imprese che ne avevano beneficiato e quanto avrebbero dovuto pagare in assenza dello Schema contestato.


Lo Schema contestato è orientato ad assicurare la corretta applicazione del principio della tassazione della sola quota di profitti dei gruppi di imprese multinazionali con sede in Belgio pari ai profitti che sarebbero stati ottenuti da un’impresa altrettanto efficiente, ed in una situazione equivalente, ma non appartenente ad un gruppo multinazionale. In altre parole, lo Schema contestato disponeva che ai fini fiscali le transazioni intra-gruppo transnazionali dovessero essere valutate secondo il principio del profitto equivalente in libera concorrenza ("arm’s length principle"). In conseguenza dello Schema contestato, le imprese parte di un gruppo multinazionale possono, ai fini fiscali, detrarre dai propri profitti la quota rappresentata dal plusvalore associato alle economie di scala e agli altri effetti positivi associati alla condizione di essere parte di un gruppo multinazionale, e dunque dichiarare esclusivamente la quota di profitti che sarebbero stati generati da un’impresa equivalente che si fosse trovata a realizzare le stesse operazioni in qualità di impresa indipendente. Ciascuna impresa che intenda avvalersi dei vantaggi fiscali appena descritti deve farlo attraverso la richiesta allo Stato belga di una c.d. decisione fiscale anticipata ("advance tax ruling"), ovverossia una decisione con cui lo Stato effettui le valutazioni associate al regime fiscale applicabile e le comunichi all’impresa con riferimento alle operazioni che quest’ultima intende mettere in atto (ma non ha ancora compiuto).

La Commissione ha ritenuto che l’approccio seguito dallo Stato belga nella concessione delle detrazioni fiscali in discorso corrispondesse, per sistematicità e assenza di valutazioni ad hoc riferite a ciascuna singola circostanza sottoposta in una richiesta di decisione fiscale anticipata, ad un regime fiscale generale e astratto; peraltro, di tali misure possono avvantaggiarsi esclusivamente imprese parte di un gruppo multinazionale, le quali pertanto godrebbero di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese che non fanno parte di un gruppo multinazionale. Di conseguenza, lo Schema contestato equivarrebbe ad un aiuto di Stato selettivo incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato di Funzionamento dell’Unione europea.

In sede di impugnazione, il Tribunale dell’Unione europea ha in primo luogo stabilito, contrariamente a quanto sostenuto dallo Stato belga, che l’intervento della Commissione non violi il principio di autonomia degli Stati membri in materia fiscale, in ragione del fatto che tale autonomia debba essere esercitata coerentemente con le norme europee e pertanto anche con le norme relative agli aiuti di Stato. Ne deriva che la Commissione è sempre competente ad analizzare le statuizioni in tema fiscale degli Stati sotto il profilo della loro compatibilità con il mercato interno alla luce del divieto di aiuti di Stato.

Tuttavia, il Tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto l’insufficienza degli argomenti presentati dalla Commissione a provare l’esistenza di uno schema generale ed astratto. In particolare, la Commissione ha argomentato la qualificazione dello Schema contestato quale generale ed astratto, individuando nelle valutazioni effettuate dallo Stato belga una sistematicità tale da rendere la valutazione una mera applicazione delle norme regolatrici dello Schema contestato senza margine di apprezzamento del merito delle circostanze afferenti a ciascuno specifico ricorrente; peraltro, secondo il Tribunale, tale valutazione della Commissione non sarebbe stata supportata da elementi di fatto, in quanto in primo luogo la Commissione avrebbe esaminato un campione molto ristretto delle decisioni in proposito, senza giustificare la scelta di non analizzarne un numero superiore; ed in secondo luogo, sempre secondo il Tribunale, tale analisi non avvalorerebbe in alcun modo la conclusione che margini di discrezionalità riferiti a ciascuna fattispecie concreta sarebbero stati assenti. Il Tribunale ha quindi stabilito l’impossibilità di rinvenire l’esistenza di un regime fiscale generale in violazione del divieto di aiuti di Stato, e, per l’effetto, ha annullato la decisione della Commissione.

 


Dott. Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com