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4 marzo 2019

Cassazione: non sempre il venditore può agire in regresso contro gli altri soggetti della catena distributiva per danni da difetto di conformità

di Annalisa Spedicato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5140/2019, ha chiarito che non sempre il venditore, chiamato dal consumatore a rispondere dei danni per difetto di conformità del prodotto acquistato, può agire in regresso su ogni soggetto interessato dalla catena distributiva ai sensi dell’abrogato art. 1519-quinquies oggi sostituito dall'art. 131 del Codice del Consumo.

Secondo quanto stabilito dall’art. 131 del D.Lgs. n. 206/2005 che ha sostituito l’art. 1519-quinques, primo comma, cod. civ., il venditore finale, quando è responsabile verso il consumatore, a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione od omissione del produttore, di un precedente venditore facente parte della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi intermediario, ha diritto di regresso nei confronti di tutti i soggetti interessati alla vendita, qualsiasi qualifica essi rivestano nell’ambito della catena di distribuzione e vendita.

Ai sensi di tale disposizione, dunque, quando il consumatore agisce nei confronti del venditore per ottenere un risarcimento dei danni patiti a causa di un difetto di conformità del prodotto da lui acquistato, il venditore può agire in regresso verso tutti i soggetti facenti parte della catena distributiva del prodotto.

Con riferimento a tale norma, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza concede al consumatore solo in un caso di agire direttamente nei confronti dei precedenti venditori della catena distributiva, ovvero con un’azione extracontrattuale (azione che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica), in tutti gli altri casi riconosce l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio (Cass., II sez., 5 febbraio 2015, n. 2115).

Nell’odierna pronuncia, però la Corte di Cassazione ha precisato che la suddetta azione, in base al disposto di cui all’abrogato art. 1519-quinquies cod. civ. (oggi art. 131 del Codice del Consumo), può essere esperita unicamente verso il soggetto che ricopre la qualifica di intermediario o comunque nei confronti di un soggetto che sia effettivamente coinvolto nella catena distributiva del bene difettoso.

Qualora, come accaduto nel caso oggetto della pronuncia, il soggetto intermedio ricopra il ruolo di mero mandatario al quale il produttore ha conferito un incarico soltanto dopo il verificarsi dell’evento che ha determinato la responsabilità per difetto di conformità, come ad esempio farsi consegnare dal venditore il pezzo difettoso e inviarlo alla casa madre, non può ritenersi responsabile quale intermediario ai sensi dell’abrogato art. 1519-quinquies cod. civ., né la delega ricevuta dalla casa madre può valere a dimostrare che tale soggetto sia parte o sia a qualche titolo coinvolto nella catena di distribuzione e vendita del bene, posto che detto coinvolgimento deve individuarsi "a valle" della vendita e dell’evento dannoso e non può farsi discendere da un’attività successiva all’evento e svolta su incarico della casa madre.


La questione era sorta a seguito dell’incendio di un’autovettura acquistata da un consumatore per via di un difetto di fabbricazione di un pezzo dell’auto accertato in giudizio dalla CTU; il consumatore aveva agito verso il rivenditore per ottenere il risarcimento dei danni patiti per tale evento, il rivenditore, a sua volta aveva citato in regresso la società italiana distributrice del marchio per l’Italia cui la casa madre aveva dato mandato di occuparsi della rimozione del prodotto difettoso dall’autovettura e dell’invio dello stesso alla casa madre. In tale circostanza, dunque la Cassazione ha accolto il ricorso dell’azienda italiana contro il rivenditore, ritenendo appunto che il compito assegnato dalla casa madre alla stessa, successivamente all’evento occorso, non poteva valere a qualificare tale soggetto come parte della catena distributiva tale per cui potesse essere citato con azione di regresso da rivenditore, ai sensi dell’abrogato art. 1519-quinquies cod. civ..

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy