19 marzo 2019
La Commissione Europea accetta gli impegni proposti da diverse imprese cinematografiche e televisive per rimediare la violazione antitrust costituita dall’uso di clausole di c.d. “geo-blocking” nei contratti di licenza del materiale cinematografico
di Riccardo Fadiga
La Commissione europea (Commissione) ha comunicato di avere accettato e reso vincolanti gli impegni offerti dalle società The Walt Disney Company Limited e Walt Disney Company (congiuntamente, Disney), Universal Studios International B.V. e Comcast Corporation (congiuntamente, NBCUniversal), CPT Holdings, Inc., Colgems Productions Limited e Sony Corporation (congiuntamente, Sony Pictures), Warner Bros. International Television Distribution Inc. e Warner Media LLC (congiuntamente, Warner Bros), e Sky plc e Sky UK Limited (congiuntamente, Sky) (tutte, congiuntamente, le Parti).
Nel luglio 2015 la Commissione inviava alle Parti e ad altre società una comunicazione degli addebiti riportante la preliminare posizione secondo cui alcune clausole - presenti nei contratti di licenza di materiale cinematografico conclusi tra, da un lato, Disney, NBCUniversal, Sony Pictures e Warner Bros nella qualità di studi di produzione cinematografica, e, dall'altro Sky, quale operatrice di servizi televisivi a pagamento online, via satellite, e attraverso piattaforme di streaming (pay-TV) - risultavano in violazione delle norme antitrust europee.
In particolare, tali clausole imponevano a Sky di impedire ai consumatori situati in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dal Regno Unito o dall'Irlanda di fruire dei servizi di pay-TV di Sky per accedere ai film disponibili attraverso i suoi canali; inoltre, i medesimi contratti obbligavano alcuni degli studi cinematografici summenzionati ad assicurarsi che emittenti collocati all'esterno di Regno Unito e Irlanda non fossero in grado di rendere i propri servizi di pay-TV disponibili all'interno di tali paesi, realizzando una limitazione artificiosa alla fruibilità del contenuto digitale su base territoriale (c.d. "geo-blocking").
La Commissione ha preliminarmente rilevato che tali clausole limitassero la capacità delle società emittenti di accettare richieste non sollecitate (c.d. "vendite passive") per i propri servizi di pay-TV da consumatori situati all'esterno del territorio in discorso. La Commissione ha dunque ritenuto che questo potesse eliminare la concorrenza transfrontaliera tra imprese fornitrici di servizi di pay-TV frammentando il mercato unico europeo lungo i confini nazionali.
Per rimediare tali effetti, le Parti proponevano degli impegni tra novembre e dicembre 2018, che la Commissione ha testato con gli operatori del mercato. A seguito di tale indagine di mercato, la Commissione ha accettato e reso vincolanti gli impegni summenzionati, consistenti ne (i) il divieto per ciascuno studio cinematografico di (re)introdurre obbligazioni contrattuali che impediscano alle imprese fornitrici di servizi di pay-TV di concludere vendite passive transfrontaliere con consumatori situati all'interno dell'Area Economica Europea (EEA) ma all'esterno del territorio cui fa riferimento la licenza; (ii) il divieto, speculare, per ciascuna impresa fornitrice di servizi di pay-TV di (re)introdurre obbligazioni contrattuali che obblighino gli studi cinematografici ad impedire alle imprese fornitrici di servizi di pay-TV situate all'esterno del territorio cui fa riferimento la licenza ma all'interno dell'EEA di concludere vendite passive transfrontaliere con consumatori situati all'interno del territorio cui fa riferimento la licenza; nonché (iii) l'impegno a non applicare, fare applicare, od onorare simili obbligazioni in accordi già esistenti.
Appare opportuno ricordare che tali impegni non ostano a che ciascuna delle imprese coinvolte operi comunque la scelta autonoma di applicare unilateralmente delle limitazioni territoriali; in altre parole, tali impegni vietano esclusivamente che l'applicazione di tali restrizioni risulti contrattualmente obbligatoria.
Questo procedimento si inserisce compiutamente nel contesto dello sforzo della Commissione europea contro le restrizioni su base territoriale alla vendita telematica di beni digitali e servizi, già oggetto del Regolamento del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno, applicabile dal 3 dicembre ultimo scorso. Rimarrà di interesse valutare la portata e l'efficacia di tale sforzo nei prossimi mesi, sia sul piano (come in questo caso) dell'enforcement da parte della Commissione delle regole della concorrenza e sul mercato interno, sia su quello di eventuali, ulteriori iniziative del legislatore europeo.
Dott. Riccardo Fadiga
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com