• Tutela dei consumatori - Class action

8 aprile 2019

La riforma della Class action diventa legge: le novità e gli obiettivi da raggiungere

di Maria Alessandra Monanni

Il 3 aprile 2019 è stata approvata dal Senato, in via definitiva, la legge sulla riforma della Class action: essa prevede il passaggio della disciplina dal Codice del Consumo (artt. 139, 140, 140-bis e 141) al Codice di Procedura Civile (artt. da 840-bis a art. 840-sexiesdecies).

La "Class Action" (art.1 40-bis del Codice del Consumo) è l’azione legale collettiva tramite la quale ciascun soggetto (consumatore, utente) aderente alla classe può procedere per accertare eventuali responsabilità e ottenere il risarcimento del danno che possa occorrere da un torto subito, al fine di tutelare i "diritti individuali omogenei" oltre agli "interessi collettivi" di consumatori e utenti.

Il Codice del Consumo evidenzia che le "associazioni dei consumatori e degli utenti (…) sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi degli stessi (art. 139 Codice del Consumo) e dunque in ipotesi di una loro violazione.                                                                                            

La nuova disciplina della Class action

La nuova legge sulla Class action, approvata in via definitiva con Disegno di Legge n. 844, recante "Disposizioni in materia di azione di classe", introduce alcune novità in termini applicativi, giuridici e procedurali, tali da rendere la procedura dell’azione di classe più organica.

La struttura

Il provvedimento approvato dal Senato con 206 voti favorevoli, 44 astenuti e 1 voto contrario, ha permesso che la disciplina della Class action transitasse dall’attuale Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile, istituendo all’interno del Libro IV - "Dei procedimenti speciali" - dopo il Titolo VIII, sulla disciplina dell’Arbitrato, il nuovo Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi" (artt. dal 840-bis al 840-sexiesdecies).

Si parte, quindi, dall’individuazione dell’"ambito di applicazione" della legge per passare alla forma che deve acquisire la domanda di richiesta per l’azione di classe, al fine di essere ritenuta ammissibile. Per proseguire con il "procedimento", le "modalità di adesione", l’"accoglimento" o meno dell’azione di classe. Oltre alle modalità di presentazione del "ricorso" e di impugnazione della sentenza.

Il provvedimento entrerà in vigore solo 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per dare modo al Ministero della Giustizia di predisporre i necessari accorgimenti tecnici di adeguamento dei sistemi informativi, al fine di poter eseguire la procedura dell’azione di classe in modalità telematica.

L’attesa dell’entrata in vigore della legge farà sì che tutte le condotte illecite compiute prima della stessa, saranno tutelate ancora con la disciplina del Codice del Consumo.

Una volta entrata effettivamente in vigore la nuova legge, sarà possibile abrogare le norme che disciplinano l’azione di classe presenti nel Codice del consumo (artt. 139, 140 e 140-bis D.Lgs. n. 206/2005).                                                                                

Le novità

La novità più evidente è rappresentata dalla transizione della disciplina dell’azione di classe nel Codice di procedura civile, che di per sé amplia l’ambito di applicazione della class action, spostando l’attenzione dagli "interessi collettivi" ai "diritti individuali omogenei".

Di fatto nel testo non si fa più riferimento a consumatori e utenti ma piuttosto ad un’azione di classe che "può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività" (art.840-bis c.p.c.). Da ciò si evince comunque che oggetto della riforma sono sempre i rapporti tra consumatori e imprese.

Pertanto, la legittimazione a proporre l’azione di classe a fronte di condotte lesive, spetterà non solo ai singoli soggetti, ma anche alle "organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia".

Procedimento

La domanda viene proposta nella forma del ricorso unicamente "davanti alla sezione specializzata in materia di impresa". Il foro competente sarà quello ove ha sede l’impresa.

Ricorso e decreto di fissazione della prima udienza sono pubblicati per opera della cancelleria e, entro 10 giorni, vengono pubblicati anche nell’area pubblica del portale del Ministero della Giustizia. Decorsi 60 giorni da questa pubblicazione non sarà possibile proporre ulteriori azioni di classe il cui contenuto sia identico a quello dell’azione già pubblicata, nei confronti dello stesso resistente. Eventuali proposte di tal genere saranno cancellate.

Invece, le proposte avanzate sul medesimo argomento, nel periodo che intercorre tra il deposito del ricorso ed il termine dei 60 giorni, saranno incluse nella richiesta principale.

Entro 30 giorni dalla prima udienza, il Tribunale decide con sentenza sull’ammissibilità della domanda, ma qualora sia già in corso un’istruttoria di fronte ad un’Autorità indipendente, quale l’Antitrust o l’Agcom, il giudizio può essere sospeso.

Fase di adesione

Un altro aspetto che viene introdotto con la nuova disciplina è la "doppia fase di adesione" attraverso la quale sarà possibile aderire all’azione di classe in due momenti:

  • nella fase successiva alla pubblicazione dell’ordinanza di ammissibilità dell’azione di classe;
  • in seguito alla sentenza che definisce il giudizio.

Questa modalità consentirà una maggiore adesione all’azione di classe da parte di soggetti che hanno subito un danno e, quindi, una maggiore fiducia nel sistema da parte del consumatore.

Nomina ctu

La nuova disciplina prevede inoltre la nomina di un Consulente tecnico d’ufficio la cui spesa sarà anticipata, come da indicazione del giudice, dall’azienda convenuta.

Quota di lite

Un altro aspetto che non piace molto alle imprese è rappresentato dalla cosiddetta "quota di lite", ossia una somma ulteriore che il convenuto sarà tenuto a pagare agli aderenti della classe a titolo di risarcimento.

Dove porta la nuova legge?

Il provvedimento, che si assume lo scopo di tutelare il consumatore nell’ambito del rapporto contrattuale impresa/utente, da alcuni è visto negativamente: la nuova class action rischierebbe di penalizzare le piccole imprese ed i relativi investimenti, ma in realtà non è così.

Anzi, la nuova disciplina andrebbe a premiare gli imprenditori onesti a discapito di quelle imprese che, agendo in maniera disonesta, aumentano la sfiducia dei consumatori sul mercato, mettendo a rischio anche gli investimenti. Infatti, nessuna impresa straniera entrerebbe in un mercato in cui vige l’esercizio delle pratiche commerciali scorrette e della concorrenza sleale.

Pertanto, è bene pensare che questa nuova legge rappresenta un traguardo per le imprese, in quanto una tutela dei consumatori più efficace è sintomo di un mercato sano in cui si può sviluppare una concorrenza solida e leale, dove la parola d’ordine può essere certamente "innovazione".

 


 

Dott.ssa Maria Alessandra Monanni

Legal Specialist in Proprietà Intellettuale 
Copywriter e Blogger