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15 aprile 2019

Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata ai sensi dell’articolo 101 TFUE. La Corte di Giustizia chiarisce la nozione di "impresa" alla luce del criterio della continuità economica

di Roberto A. Jacchia e Sara Capruzzi

In data 14 marzo 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella causa C-724/17, Vantaan kaupunki contro Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy, sull’interpretazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e del principio di effettività del diritto dell’Unione, relativamente alle norme dell’ordinamento finlandese applicabili alle azioni di risarcimento per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione.


La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata dalla Corte Suprema finlandese (Korkein oikeus) nell’ambito di una controversia tra la Città di Vantaa (Vantaan kaupunki) e le imprese Skanska Industrial Solutions Oy (SIS), NCC Industry Oy (NCC) e Asfaltmix Oy (Asfaltmix), in merito al risarcimento del danno risultante da un’intesa sul mercato dell’asfalto in Finlandia. Tale intesa, inerente la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, attuata in Finlandia tra il 1994 e il 2002, era idonea a pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri.

L’intesa era stata posta in essere dalle imprese Lemminkäinen Oyj, la Sata‑Asfaltti Oy, l’Interasfaltti Oy, l’Asfalttineliö Oy e l’Asfaltti‑Tekra Oy. Nel periodo tra il 2000 ed il 2004, queste imprese avevano subito varie ristrutturazioni societarie, ad esito delle quali risultavano sopravvissute solamente tre imprese: la SIS, la NCC e la Asfaltmix[1].

In data 29 settembre 2009, la Corte Amministrativa Suprema di Finlandia (Korkein hallinto‑oikeus) aveva condannato la SIS, la NCC e la Asfaltmix, per il loro comportamento e per quello delle imprese da loro acquisite (e non più esistenti), a sanzioni pecuniarie per violazione della legge sulle restrizioni della concorrenza (kilpailunrajoituslaki)[2] e dell’articolo 101 TFUE.

Sulla base di tale sentenza, il 2 dicembre 2009 la Città di Vantaa aveva proposto dinanzi al Tribunale di Primo Grado (käräjäoikeus) un ricorso per risarcimento del danno nei confronti della SIS, della NCC e dell’Asfaltmix, in quanto aveva concluso con la (allora) Lemminkäinen Oyj contratti a forfait nel settore dell’asfalto negli anni dal 1998 al 2001. Secondo la Città di Vantaa, le tre imprese erano responsabili in solido per i costi supplementari che essa aveva dovuto sopportare per la realizzazione di lavori di asfaltatura, a causa del sovrapprezzo corrisposto per effetto dell’intesa. Le imprese convenute avevano invece eccepito di non essere responsabili per i danni causati dalle diverse imprese, all’epoca giuridicamente autonome, che avevano partecipato all’ intesa, e che la domanda di risarcimento avrebbe dovuto essere presentata nell’ambito delle procedure di liquidazione di queste ultime.

Ritenendo che, in una situazione come quella della causa principale, fosse in pratica impossibile o eccessivamente difficile per un soggetto leso da un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione ottenere il risarcimento del danno subito secondo il diritto finlandese in materia di responsabilità per danni e in materia di società[3], il Tribunale aveva condannato le tre imprese al risarcimento. Secondo tale giudice, al fine di garantire l’efficacia dell’articolo 101 TFUE, era necessario applicare il criterio della continuità economica all’imputazione della responsabilità per il risarcimento del danno antitrust, allo stesso modo in cui tale criterio è applicato in tema di imposizione di ammende. Contro tale decisione era stato proposto appello davanti alla Corte d’Appello (hovioikeus), la quale aveva respinto le domande della Città di Vantaa non ritenendo il principio di effettività idoneo a rimettere in discussione le caratteristiche fondamentali del regime finlandese della responsabilità civile, ed aveva negato la possibilità di trasporre il criterio della continuità economica applicato in materia di ammende anche alle azioni risarcitorie in mancanza di diverse disposizioni.

La Città di Vantaa aveva quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte Suprema (Korkein oikeus), la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di domandare alla Corte di Giustizia se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le imprese che hanno partecipato a un’intesa vietata sono state acquisite da altre imprese, che hanno liquidato le prime, continuandone però le attività commerciali, le imprese acquirenti possano essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa[4].

In via preliminare, la Corte di Giustizia ha chiarito che, al fine di preservare la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito dal suo paragrafo 1, deve essere garantito a tutti il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE[5].

La questione della determinazione del soggetto tenuto a risarcire il danno causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE è direttamente disciplinata dal diritto dell’Unione, come risulta dal tenore letterale del paragrafo 1 di tale articolo. Tale disposizione utilizza infatti la nozione di “impresa” per designare l’autore di un’infrazione al divieto ivi enunciato[6]. Inoltre, secondo costante giurisprudenza[7], il diritto della concorrenza dell’Unione riguarda le attività delle imprese. Di conseguenza, spetta all’impresa (intesa in senso oggettivo e aziendalistico, piuttosto che come singolo soggetto giuridico) che viola le regole di concorrenza rispondere del danno causato dalla violazione. Dunque, i soggetti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese che vi hanno partecipato.

La Corte ha specificamente ricordato che la nozione di “impresa” ai sensi dell’articolo 101 TFUE, ricomprendendo qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, essa sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche[8]. Con particolare riguardo ad una situazione di ristrutturazione d’impresa, come quella della causa principale, in cui l’ente che ha commesso l’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione ha cessato di esistere, la Corte ha precisato che tali vicende non hanno necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti[9]. Pertanto, l’imputazione della responsabilità ad un’impresa che ha assorbito quella che ha commesso l’infrazione dopo che quest’ultima ha cessato di esistere non è incompatibile con il principio della responsabilità personale, in quanto l’impresa che ha operato l’assorbimento subentra nelle posizioni attive e passive dell’impresa assorbita, e quindi, anche nelle responsabilità ad essa incombenti a causa di una violazione del diritto dell’Unione[10]. Secondo la Corte, infatti, se le imprese responsabili del danno provocato da un’infrazione alle regole di concorrenza potessero sfuggire alla loro responsabilità per il semplice fatto che la loro identità societaria è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, l’obiettivo perseguito dalle norme ed il loro effetto utile sarebbe compromesso[11].

Nella fattispecie della causa principale risultava che la SIS, la NCC e l’Asfaltmix avevano acquistato tutte le azioni, rispettivamente, della Sata‑Asfaltti Oy, dell’Interasfaltti Oy e dell’Asfalttineliö Oy, partecipanti originarie all’intesa, e che, in occasione di procedure di liquidazione volontaria, le stesse avevano rilevato tutte le attività commerciali di queste ultime imprese e le avevano liquidate. Secondo la Corte, vi sarebbe pertanto identità, dal punto di vista economico, tra la SIS, la NCC e l’Asfaltmix, da un lato, e, rispettivamente, la Sata‑Asfaltti Oy, l’Interasfaltti Oy e l’Asfalttineliö Oy, dall’altro. Le prime, in quanto successori delle seconde, ne avrebbero assunto anche la responsabilità per il danno cagionato dall’intesa, poiché hanno garantito la continuità economica delle imprese coinvolte.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dichiarato che:

"… L’articolo 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa…".


Avv. Roberto A. Jacchia - Dott.ssa Sara Capruzzi - Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani

Fonte: dejalexonbrexit.eu

 


[1] Si vedano i punti da 7 a 9 della sentenza: “... Il 22 marzo 2000 l’Asfaltti‑Tekra, la cui denominazione sociale è divenuta, a decorrere dal 1° novembre 2000, Skanska Asfaltti Oy, ha acquistato tutte le azioni della Sata‑Asfaltti. Il 23 gennaio 2002, quest’ultima società è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 13 dicembre 2000, alla Skanska Asfaltti. Anche quest’ultima ha partecipato all’intesa di cui trattasi. Il 9 agosto 2017 la denominazione sociale di tale società è divenuta Skanska Industrial Solutions (in prosieguo: la «SIS»).
L’Interasfaltti era una controllata al 100% della Oy Läntinen Teollisuuskatu 15. Il 31 ottobre 2000, la NCC Finland Oy ha acquistato le azioni della Läntinen Teollisuuskatu 15. Il 30 settembre 2002 l’Interasfaltti è stata assorbita dalla Läntinen Teollisuuskatu 15, che in tale occasione ha assunto la denominazione di Interasfaltti. Il 1° gennaio 2003 la NCC Finland è stata scissa in tre nuove società. Una di queste, la NCC Roads Oy, è divenuta proprietaria della totalità delle azioni dell’Interasfaltti. Il 31 dicembre 2003 l’Interasfaltti è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 1° febbraio 2003, alla NCC Roads. Il 1° maggio 2016 la denominazione sociale di quest’ultima società è divenuta NCC Industry (in prosieguo: la «NCC»).

Il 20 giugno 2000 la Siilin Sora Oy, la cui denominazione sociale è divenuta, dal 17 ottobre 2000, Rudus Asfaltti Oy, ha acquistato tutte le azioni dell’Asfalttineliö. Il 23 gennaio 2002 l’Asfalttineliö è stata dissolta in seguito a una procedura di liquidazione volontaria, nell’ambito della quale le sue attività commerciali sono state trasferite, a partire dal 16 febbraio 2001, alla Rudus Asfaltti. Il 10 gennaio 2014 la denominazione sociale di quest’ultima società è divenuta Asfaltmix…”.

[2] Legge del 27.5.1992, n. 480, sulle restrizioni della concorrenza.

[3] Ai sensi del capo 2, articolo 1, della vahingonkorvauslaki 412/1974 (legge 412/1974 relativa al risarcimento dei danni), chiunque dolosamente o colposamente cagioni ad altri un danno è obbligato al risarcimento.
Ai termini del capo 6, articolo 2, di tale legge, se il danno è stato cagionato da due o più persone, o se due o più persone sono tenute a risarcire lo stesso danno, esse sono responsabili in solido.

Conformemente alla normativa finlandese relativa alle società per azioni, ogni società per azioni costituisce un ente giuridico distinto, dotato di un proprio patrimonio ed autonomamente responsabile.

[4] Il giudice di rinvio ha altresì domandato alla Corte se, qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato in base alle norme di diritto interno dello Stato membro, violi il principio di effettività, ai sensi del diritto dell’Unione, una disposizione nazionale, in base alla quale una società che, successivamente all’acquisto della totalità delle azioni di una società partecipante a un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE, ha liquidato tale società e ne ha proseguito l’attività, non risponda del risarcimento del danno cagionato dalla società estinta mediante una condotta restrittiva della concorrenza, nonostante sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere un risarcimento dalla società estinta, e se il principio di effettività altresì osti a un’interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, in base alla quale si richiede, come condizione della responsabilità per danni, che una modifica societaria sia illecitamente o artificiosamente realizzata al fine di eludere gli obblighi risarcitori, o sia altrimenti attuata in maniera sleale o che, almeno, la società conoscesse o avrebbe dovuto conoscere la violazione delle norme in materia di concorrenza al momento della realizzazione della modifica societaria. Tuttavia, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere a tale questione.

[5] CGUE 05.06.2014, causa C‑557/12, Kone e a., punto 22 e giurisprudenza citata.

[6] Si veda CGUE 27.04.2017, causa C‑516/15 P, Akzo Nobel e a. contro Commissione, punto 46.

[7] Si vedano: CGUE 11.12.2007, causa C‑280/06, ETI e a., punto 38 e giurisprudenza citata; CGUE 18.12.2014, causa C‑434/13 P, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, punto 39 e giurisprudenza citata.

[8] CGUE 27.04.2017, causa C‑516/15 P, Akzo Nobel e a. contro Commissione, punto 48.

[9] Si vedano: CGUE 11.12.2007, causa C‑280/06, ETI e a., punto 42; CGUE 05.12.2013, causa C‑448/11 P, SNIA contro Commissione, punto 22; CGUE 18.12.2014, causa C‑434/13 P, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, punto 40.

[10] CGUE 05.12.2013, causa C‑448/11 P, SNIA contro Commissione, punti 23 e 25.

[11] Si vedano i punti 41-46 della sentenza in esame.