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7 maggio 2019

Il TAR accoglie i ricorsi avverso i provvedimenti con cui l’AGCM aveva dichiarato che gli obblighi di non concorrenza nei rapporti tra gli operatori di radiotaxi ed i tassisti stessi costituissero una restrizione della concorrenza

di Riccardo Fadiga

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) con 5 sentenze sostanzialmente analoghe, pubblicate lo scorso 29 aprile, ha accolto i ricorsi proposti da Taxiblu - Consorzio Radiotaxi satellitare Società Cooperativa (Taxiblu), nonché da Radiotaxi 3570 Società Cooperativa (Radiotaxi 3570)Yellow Tax Multiservice S.r.l. (Yellow Tax), Società Cooperativa Samarcanda a r.l. (Samarcanda), Autoradiotassì - Società Cooperativa a r.l. (Autoradiotassì), per l’effetto annullando nella misura in cui si riferivano alle ricorrenti i due provvedimenti con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva imposto a giugno 2018  a queste società cooperative di gestione di radiotaxi di Milano e Roma (nonché alla società Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa (Pronto Taxi 6645)) l’adozione di misure idonee ad eliminare le intese restrittive della concorrenza da queste poste in atto (i Provvedimenti).

Con i due provvedimenti in discorso, l’AGCM aveva accertato che la previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, costituisse un’infrazione del divieto di intese restrittive della concorrenza previsto dall’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e che avesse avuto un effetto restrittivo della concorrenza tale da ostacolare o precludere l’accesso al mercato rilevante di imprese concorrenti, ed in particolare di Mytaxi Italia S.r.l. (Mytaxi), società dalla cui denuncia aveva avuto origine l’indagine dell’AGCM.

Il TAR ha rilevato che la struttura argomentativa impiegata dall’AGCM non chiarisse efficacemente le caratteristiche strutturali dell’intesa, in particolare riconducendo il rapporto tra singoli tassisti e operatore di riferimento ad una pluralità di intese verticali sulla mera base dell’esistenza delle clausole di non concorrenza, e così tralasciando completamente di addurre la necessaria dimostrazione dell’esistenza di una rete parallela di accordi e della sussistenza di una effettiva comunanza di interessi in capo agli operatori ai diversi livelli della catena produttiva. Inoltre, il TAR ha considerato contraddittori o in ogni caso non convincenti sia (i) numerosi snodi argomentativi dell’AGCM, a partire dalla qualificazione dei tassisti come parte dell’intesa e allo stesso tempo come danneggiati dall’intesa stessa, in modo “antitetico” rispetto al “concetto stesso” di intesa, sia (ii) l’accertamento istruttorio concretamente svolto.

Inoltre, il TAR ha dichiarato che l’asserito danno concorrenziale, non consistente nella preclusione a MyTaxi dell’ingresso sul mercato, bensì meramente nelle limitazioni frapposte alla crescita di cui MyTaxi aveva potuto godere (inferiore alle proprie aspettative), esuli in realtà dall’ambito di vigilanza dell’AGCM; i giudici amministrativi hanno infatti ritenuto che il Provvedimento risultasse essere frutto di una “deviazione dalla funzione tipica del provvedimento antitrust”, sconfinando in “un’attività latu sensu regolatoria.

Le sentenze in discorso, avendosmantellato” in modo sistematico i Provvedimenti, anche attraverso argomentazioni invero insolite nel panorama giurisprudenziale relativo alle intese verticali, risultano essere certamente interessanti, nonché potenziali fonti di ulteriori elaborazioni teoriche generali in sede eventuale di ulteriore impugnazione.

Resta infine da vedere quale possa essere l’impatto di questo contenzioso sui procedimenti in corso dell’AGCM relativi a pratiche simili asseritamente poste in essere altresì nelle città di Napoli e Torino.

 


Dott. Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com