• Libera circolazione delle merci -Energia e ambiente

15 maggio 2019

Digitalizzazione delle accise: dal prossimo 20 maggio parte in via sperimentale il DAS elettronico

di Annalisa Spedicato

Con una nota del 17 aprile scorso (nota n. 46242/2019), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato la digitalizzazione del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) ribattezzato “e-DAS”. Il nuovo Documento di Accompagnamento Semplificato elettronico si presenta al pubblico dal prossimo 20 maggio, data a decorrere dalla quale potrà essere utilizzato in via sperimentale, ma solo per la circolazione di prodotti energetici in ambito nazionale.

Coloro che operano in tale settore e che sono chiamati a presentare il documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa o alle altre imposte indirette potranno pertanto adempiere a tale obbligo, mediante il nuovo sistema digitale in ambiente di addestramento/validazione per un periodo ragionevole fino a che la nuova applicazione – si prevede come data indicativa a partire dal 16 ottobre 2019 - non sarà attivata in via definitiva ed estesa a tutti i settori.

Si passa così a concludere il percorso di digitalizzazione delle accise come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera b. del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui il Documento di accompagnamento semplificato, la cui esibizione è doverosa per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette - previste dal Testo Unico delle Accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito TUA), debba essere presentato esclusivamente in forma telematica.

Il progetto e-DAS, infatti, è stato avviato nell’ambito del PTA 2018 utilizzando il metodo operativo del Tavolo tecnico digitalizzazione accise finalizzata alla digitalizzazione dei processi che prevede la partecipazione delle Associazioni degli operatori nella definizione dei nuovi processi.

Cosa è il DAS?

Il Documento di accompagnamento semplificato è sostanzialmente un modulo che deve essere presentato all’Agenzia delle Dogane quando vengono messi in circolazione i prodotti assoggettati ad accisa o ad altre imposte indirette. Ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico Accise, infatti qualora circolino prodotti soggetti a tale imposta, questi devono necessariamente essere trasportati con scorta del documento amministrativo di accompagnamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Recita infatti il regolamento n. 3649 all’art. 1:

Nel caso di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro che siano destinati all'uso in altro Stato membro per gli scopi di cui all'articolo 7 della direttiva 92/12/CEE, la persona responsabile della circolazione intracomunitaria redige un documento d'accompagnamento semplificato. Il documento accompagna la merce durante la circolazione da uno Stato membro all'altro e viene esibito alle autorità competenti degli Stati membri a fini di controllo.

E’ l’articolo 3 della direttiva 92/12/CEE che individua i prodotti per i quali è necessario il DAS.

In particolare, il DAS è obbligatorio per la circolazione di

• bevande alcoliche e l’alcole;
• oli minerali;
• tabacchi che, se lavorati, sono soggetti anche ad altre imposte indirette.

Si tratta di un documento personalizzabile in cui vanno riportate informazioni obbligatorie, quali i dati identificativi del prodotto, i dati del destinatario, quelli del soggetto trasportatore, il numero di documento, la data di trasporto, le sedi di partenza e consegna e le altre informazioni obbligatoriamente previste per legge.

Per contrastare l’evasione fiscale, il decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto, come accennato, che il DAS debba essere presentato esclusivamente in forma telematica, demandando all’Agenzia delle dogane il compito di adottare i relativi provvedimenti attuativi, in cui definire i termini e le modalità per adempiere correttamente a tale presentazione.

Il percorso di digitalizzazione delle accise è abbastanza complesso, per realizzarlo nel corso degli anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, si sono susseguiti diversi tavoli di incontro che, in molti casi, hanno visto anche la partecipazione delle associazioni degli operatori. Giova rammentare che tale processo passa anche per il rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti.

La nota delle Dogane in commento fissa le modalità e i termini con cui gli operatori economici autorizzati ad accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo le modalità operative previste dal Modello autorizzativo unico della stessa Agenzia (MAU) potranno inviare i messaggi relativi al DAS elettronico in formato XML. Eseguito correttamente l’invio dei documenti, il sistema informatico dell’Agenzia genera un codice univoco denominato SRC (Semplified Reference Code) e il relativo glifo/QRcode; successivamente, il sistema consente il download del file di esito in formato xml, contenente l’e-DAS identificato univocamente dall’SRC e dal QRcode, in formato Base64 e firmato digitalmente con certificato di firma dell’Agenzia.

L’identificativo SRC, la firma digitale e il glifo (QR code) corrispondono all’attuale bollatura a secco prevista dall’art. 10, comma 2 del D.M. 210/96: gli e-DAS prodotti in fase di sperimentazione saranno caratterizzati dalla dicitura posta in rilievo “COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI”.

Le istruzioni per l’utilizzo dei predetti servizi sono disponibili nel Manuale operativo presente sul PUDM, seguendo il percorso: Dogane → L'operatore economico → Servizi online → Web service

Come meglio precisato dalla nota prot. n. 104198/RU del 14 settembre 2017, per poter accedere ai servizi/applicazioni o per delegare un diverso soggetto è necessario disporre dell’identità digitale (SPID livello 2 o CNS) e procedere alla nomina del c.d. GESTORE (delle autorizzazioni ai servizi digitali).

Il GESTORE richiede per il soggetto obbligato l’autorizzazione per i seguenti servizi:

“DAS - MOVIMENTI AD ACCISA ASSOLTA”, per utilizzare le funzionalità U2S del PUDM.

“GESTIONE CERTIFICATI”, per generare il certificato di autenticazione

Si tratta di autorizzazioni che devono essere delegate necessariamente a persona fisica (anche allo stesso Gestore).

Ulteriori funzionalità realizzate attraverso “web app” relative alla gestione della notifica di consegna del prodotto destinatario e al completamento dell’eDAS saranno disponibili in ambiente di addestramento con decorrenza 24 giugno 2019.

 


Annalisa Spedicato

Avvocato esperto in IP, ICT e Privacy