• Concorrenza - Intese -Meccanica e mezzi di trasporto

29 maggio 2019

Intese e settore del riciclaggio delle batterie al piombo per auto - Il Tribunale dell'UE conferma la gravità anche dei cartelli dal lato della domanda 

di Filippo Alberti

Il Tribunale dell’Unione Europea (il Tribunale), lo scorso 23 maggio, ha rigettato il ricorso esperito da Recyclex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA e Harz-Metall GmbH (congiuntamente, Recyclex) avverso la decisione con cui la Commissione Europea (la Commissione) aveva accertato la partecipazione di Recyclex ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore dell’acquisto di batterie per auto usate per la produzione di piombo riciclato (la Decisione contestata).

Con la Decisione contestata, la Commissione ha accertato che Recyclex ed altre imprese concorrenti avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, coordinando la propria condotta con riferimento all’acquisto di batterie al piombo per auto usate in modo da ridurne il costo di acquisto ovvero di contenerne l’aumento.

Nella Decisione contestata, la Commissione ha quindi calcolato la sanzione da irrogare alle imprese coinvolte come una percentuale del valore degli acquisti effettuati in tale settore. Peraltro, al fine di evitare che tale operazione risultasse in una sanzione non adeguatamente rappresentativa della rilevanza economica dell’intesa, ha operato una correzione alla sua normale modalità di determinazione delle sanzioni: infatti, ha ragionato la Commissione,  se da un lato l’effetto di un cartello tipico dal lato dell’offerta, è quello di incrementare i prezzi, l’effetto di una intesa dal lato della domanda è quello di diminuire i prezzi, con la conseguenza che l’ammontare delle vendite rilevanti, ossia dei ricavi alla base della determinazione delle sanzioni, nel primo caso tenderà a crescere (i.e. a seguito dell’aumento dei prezzi) mentre nel caso di cartello dal lato della domanda dovrebbe scendere (i.e. a causa della riduzione dei prezzi). A seguito di tale ragionamento, la Commissione ha applicato un incremento dell’ammenda pari al 10%, per assicurarne la deterrenza.

Tale incremento del 10% è stato oggetto centrale del ricorso di Recyclex, che ne ha contestato la legittimità asserendo l’insufficienza delle giustificazioni addotte dalla Commissione per tale scelta. Tuttavia, il Tribunale ha al contrario avallato l’approccio della Commissione, richiamando come l’applicazione di tale incremento risultasse appropriata per dare conto delle peculiarità che caratterizzavano l’intesa in discorso per il fatto di essere stata messa in atto dal lato della domanda.

Alla luce della motivazione con cui il Tribunale ha confermato la Decisione contestata, sembra probabile che una diversa posizione potrà essere presa in sede di eventuale appello alla Corte di Giustizia. Infatti, da un lato non vi è nessuna ragione per ritenere che, dal punto di vista teorico, il valore totale delle vendite diminuisca a seguito di una riduzione dei prezzi di acquisto a seguito di un cartello dal lato della domanda: al contrario, il valore delle vendite dovrebbe aumentare proprio perché il prezzo scende e la domanda aumenta.

Dall’altro, non ci si può peraltro non interrogare sulla ragione per cui la Commissione abbia scelto di applicare tale incremento a titolo di deterrenza, ossia con una modalità non espressamente prevista per una tale situazione e completamente soggetta alla discrezionalità dell’organo comunitario, piuttosto che incrementare la sanzione attraverso gli altri mezzi a sua disposizione, per esempio attraverso l’attribuzione di un coefficiente di gravità superiore, indice la cui forchetta di valori, come è noto, è stata prevista al fine di dare una adeguata deterrenza alla sanzione.
 


Avv. Filippo Alberti

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com