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12 giugno 2019

Abusi e trasporto marittimo di merci - Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso di Moby contro una sanzione dell’AGCM di oltre 29 milioni di euro

di Riccardo Fadiga

Con la sentenza pubblicata lo scorso 4 giugno, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) si è espresso sul ricorso proposto da Moby S.p.A. e dalla sua controllata Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (congiuntamente, Moby/CIN) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva irrogato nei loro confronti una sanzione pari a oltre 29 milioni di euro per avere abusato della propria posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).


Secondo l’AGCM, infatti, Moby/CIN, operatori nel settore del trasporto navale, avevano messo in atto un boicottaggio, diretto in alcuni casi e indiretto in altri, nei confronti di un concorrente, al fine di dissuadere i clienti dall’avvalersi dei servizi di quest’ultimo. Moby/CIN avrebbero, da un lato, adottato comportamenti punitivi e ritorsivi nei confronti dei clienti imprese di logistica che si erano avvalse dei servizi di un concorrente di Moby/CIN per il trasporto via mare anche solo per una parte dei propri carichi (ad esempio, mediante recessi ingiustificati o ingiustificato peggioramento delle condizioni commerciali) (il Boicottaggio diretto); e, dall’altro, concesso sconti applicati discrezionalmente e selettivamente a imprese di logistica che promettessero di approvvigionarsi esclusivamente attraverso Moby/CIN (il Boicottaggio indiretto).

Se da un lato il TAR ha avallato le conclusioni dell’AGCM sia con riferimento all’esistenza di una posizione dominante riferita a Moby/CIN, sia riguardo alla sussistenza di un ingiustificato pregiudizio economico causato ai clienti che si erano approvvigionati parzialmente presso diversi armatori (clienti che Moby/CIN, nelle comunicazioni interne, definivano evocativamente quali “traditori”) attraverso il Boicottaggio diretto, il TAR ha rilevato che, al contrario, con riferimento alle contestazioni di Boicottaggio indiretto, sussistesse una grave carenza istruttoria. Infatti, le pratiche messe in atto da Moby/CIN, e qualificate dall’AGCM come “sconti fedeltà”, di norma considerati abusivi anche dalla giurisprudenza comunitaria, erano state considerate da Moby/CIN come replicabili dai concorrenti e, quindi, lecite in quanto non sarebbero risultate inferiori ai costi medi del servizio. Sul punto, ha rilevato il TAR, l’AGCM non ha compiuto alcuna analisi, mancando di confutare tali deduzioni della parte limitandosi a sostenere unicamente l’intento lesivo nei confronti dei concorrenti, non ritenuto sufficiente dal TAR.

Di conseguenza, il TAR ha stabilito che la percentuale del fatturato rilevante scelta dall’AGCM per il calcolo della sanzione, pari nel caso di specie al 9%, non era più appropriata in considerazione dell’annullamento di parte dell’accertamento amministrativo dell’illecito antitrust per quanto attiene alle condotte ascrivibili al Boicottaggio indiretto. Di conseguenza, il TAR ha annullato il provvedimento in via parziaria rinviando gli atti all’AGCM affinché quantifichi nuovamente la sanzione adottando una adeguata e più contenuta percentuale di gravità.

La sentenza in commento appare dunque in qualche misura confermare l’approccio, espresso dalle corti comunitarie negli ultimi anni in materia di abusi ed in particolare di scontistica (si veda, in particolare, il celebre caso Intel), di maggiore rigorosità nei confronti dell’autorità antitrust per quanto attiene all’onere di dimostrare sul piano economico l’effettiva delle lesività delle condotte.

 


Dott. Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com