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19 giugno 2019

Intese e mercato dei servizi professionali in ambito sportivo - Il TAR Lazio conferma il provvedimento con cui l’AGCM aveva sanzionato la FIGC per oltre 3,3 milioni di euro

di Riccardo Fadiga

Con la sentenza pubblicata il 4 giugno scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR) ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva  imposto alla FIGC una sanzione pari a oltre €3,3 milioni per avere messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza nella forma di una decisione avente per oggetto la limitazione all’accesso al mercato dei servizi professionali offerti da Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match analyst, figure professionali generalmente impiegate dalle squadre calcistiche per svolgere mansioni ancillari rispetto all’attività sportiva.


Il TAR ha confermato le valutazioni dell’AGCM in punto di qualificazione della decisione adottata da FIGC come di un’intesa restrittiva della concorrenza, dettando tale decisione regole per disciplinare le quattro figure in esame e introducendo restrizioni quantitative all’accesso a dette professioni, requisiti di cittadinanza o residenza italiana, iscrizione ad elenchi o albi e frequenza di corsi specifici - tutte restrizioni, a giudizio del TAR, idonee a restringere ingiustificatamente il libero accesso a dette professioni.

Quanto alle argomentazioni dedotte da FIGC in relazione alla necessità di introdurre tali restrizioni sul mercato per tutelare la qualità dei servizi offerti, il TAR ha infatti rilevato che non risultava sufficientemente dimostrata l’esistenza di un collegamento tra le restrizioni previste e tale obiettivo di tutela della qualità.

Di conseguenza il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando in toto le valutazioni dell’AGCM e la relativa sanzione.

Interessante l’assenza dai motivi di ricorso di qualsiasi riferimento al dibattito relativo alla possibilità di qualificare la FIGC come un’associazione di imprese; infatti esclusa tale possibilità risulterebbe difficile attribuire la valenza di intesa a una decisione di tale ente.


Dott. Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com