10 luglio 2019
Pratiche commerciali scorrette e agenzie di viaggio online - Nuova pronuncia del TAR Lazio sull'insussistenza del credit card surcharge
di Filippo Alberti
Con la sentenza n. 8747/2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR) ha parzialmente accolto il ricorso presentato da OY SRG Finland Ab (OY) avverso il provvedimento n. 13007/2018 (il Provvedimento) con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva irrogato nei confronti di tale società una sanzione complessiva pari a € 270.000 per (i) l’ingannevolezza delle informazioni relative al meccanismo di scontistica (e relativo risparmio per il consumatore) prospettato sul sito www.gotogate.it e (ii) una pratica di c.d. credit card surcharge, ossia l’imposizione di addizionali per l’utilizzo di certe mezzi di pagamento.
Il TAR ha accolto solo in parte il ricorso presentato da OY. Quanto alle questioni più propriamente procedurali, il TAR ha rigettato le argomentazioni di OY circa il superamento del termine di 180 giorni previsto dal Regolamento dell’Autorità sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, richiamando anche la consolidata giurisprudenza sul punto che lo qualifica come un termine acceleratorio e non perentorio. Anche le doglianze di OY in merito alla mancata attivazione da parte dell’AGCM dei propri poteri di moral suasion (a valle di un procedimento istruttorio caratterizzato anche dal rigetto degli impegni presentati dalla stessa OY) non sono state ritenute fondate dal TAR.
Nel merito della vicenda, con riferimento alla condotta sub (i), il TAR ha rigettato la tesi di OY circa la non pericolosità o comunque offensività della pratica commerciale, in ragione del fatto che il messaggio pubblicitario appariva in tutto e per tutto enfatico e conciso; sul punto, il TAR ha ricordato il principio per cui ogni claim pubblicitario (anche quelli che costituiscono il “primo contatto” con il consumatore) deve essere connotato da tutti gli elementi essenziali al fine di permettere al soggetto interessato di adottare consapevolmente un comportamento economico.
Più interessante ma, ad avviso del TAR, comunque non meritevole di accoglimento, è l’argomentazione sviluppata da OY secondo la quale essa avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione prevista a livello nazionale e comunitario per i prestatori di servizi di hosting, in quanto i contenuti pubblicizzati erano stati creati e confezionati da un terzo soggetto. Al riguardo, il TAR ha evidenziato come, in realtà, OY non si limitasse ad essere una piattaforma neutrale, ma, al contrario, oltre a beneficiare di una percentuale per ogni prenotazione effettuata sul proprio sito, svolgeva anche un ruolo attivo nella personalizzazione dei messaggi e delle offerte.
Peraltro, il cuore della sentenza in commento è senza dubbio la valutazione del TAR circa la non sussistenza, nel caso di specie, di una pratica di c.d. credit card surcharge, bensì al più di una non trasparente informazione sul prezzo, la quale tuttavia, rappresentava una diversa fattispecie, che l’AGCM non aveva contestato a OY nel Provvedimento. Sul punto, il TAR, confermando la propria posizione enucleata nelle recenti vicende già commentate in questa Newsletter , ha precisato che “…la condotta realmente censurata nel provvedimento, al di là della formale qualificazione giuridica datane, consiste non nell’imposizione di un prezzo più alto a seconda del metodo di pagamento prescelto, bensì nella omissione della rilevante informazione che il prezzo offerto di default come scontato è ottenibile soltanto pagando con una determinata carta e che, diversamente, il prezzo darebbe quello comunemente praticato sul mercato, salvo sconti particolari: omissione che può indurre il consumatore, abbagliandolo con una offerta solo apparentemente conveniente, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso…”.
Per tale ragione, l’AGCM ha annullato il Provvedimento con riferimento all’accertamento della condotta sub (ii) e, conseguentemente, ha ridotto la sanzione a € 100.000, ossia l’importo originariamente irrogato per la pratica sub (i).
Infine, il TAR non ha riconosciuto la sussistenza di un ravvedimento operoso da parte di OY ed ha affermato che lo spirito collaborativo tenuto da quest’ultima nel corso del procedimento era già stato valorizzato nella quantificazione dell’importo sanzionatorio effettuata nel Provvedimento.
Sembra, pertanto, chiaro oramai l’approccio del TAR in merito a quelle che l’AGCM ha ritenuto rappresentare pratiche di c.d. credit card surcharge, la cui interpretazione restrittiva fornita dall’AGCM sembrava, effettivamente, non totalmente in linea con la normativa applicabile.
Avv. Filippo Alberti
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com