4 settembre 2019
Aiuti di Stato e settore delle infrastrutture ferroviarie e dei trasporti ai passeggeri - Per l’AG lo stanziamento di fondi pubblici e la successiva cessione senza corrispettivo della partecipazione statale costituiscono aiuti di Stato
di Roberta Laghi
Il 29 luglio 2019 l’Avvocato Generale Evgeni Tanchev (AG) ha presentato le proprie conclusioni in merito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dal Consiglio di Stato con cui veniva interrogata la Corte di Giustizia dell’UE (CdG) in merito alla riconducibilità alla nozione di aiuto di Stato (i) di uno stanziamento da parte dello Stato italiano di 70 milioni di euro in favore delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (FSE), società in difficoltà finanziarie e interamente partecipata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) (lo Stanziamento); e (ii) del successivo trasferimento, per decreto e senza alcun corrispettivo, della partecipazione del MIT in favore di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FSI), interamente partecipata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a condizione che FSI ripristinasse la redditività di FSE (il Trasferimento).
Sebbene la domanda di rinvio pregiudiziale fosse più articolata, l’AG si è limitato ad analizzare se, in relazione allo Stanziamento ed al Trasferimento, siano verificate le quattro condizioni richieste dalla giurisprudenza affinché possa ritenersi sussistente un aiuto di Stato.
La prima condizione richiede che, per potersi qualificare come tali, gli aiuti siano concessi tramite risorse statali e siano imputabili allo Stato. Nel caso di specie lo Stanziamento era stato autorizzato con una legge finanziaria e, dunque, imputabile allo Stato. In risposta alle osservazioni sollevate sul fatto che la sovvenzione non risultasse erogata, l’AG ha chiarito che lo Stanziamento doveva considerarsi concesso se (in base ad una verifica di competenza del giudice del rinvio) in virtù di una normativa nazionale il beneficiario vi avesse acquisito un diritto incondizionato all’utilizzo, ovvero se tale diritto fosse stato conferito a determinate condizioni e tali condizioni fossero soddisfatte.
La seconda condizione affinché una misura sia qualificata come aiuto di Stato richiede che questa sia idonea a influire sugli scambi fra Stati Membri. Sul punto l’AG non ritiene abbiano pregio le osservazioni legate alla dimensione prettamente regionale del servizio, in quanto ritiene che lo Stanziamento, rafforzando la posizione dell’operatore attivo sul mercato, riduca le possibilità di ingresso su tale mercato di un concorrente che opera in altri Stati Membri, così incidendo sugli scambi tra essi.
La terza condizione per qualificare una misura come aiuto di Stato richiede che essa favorisca direttamente o indirettamente specifiche imprese o che possa costituire un vantaggio economico che altrimenti l’impresa non avrebbe ottenuto a condizioni normali di mercato. Con riferimento alle imprese pubbliche, generalmente questa valutazione viene effettuata applicando il criterio dell’investitore privato, ossia ipotizzando se un investitore privato razionale, in una situazione analoga a quella dell’impresa pubblica, avrebbe adottato la medesima misura. L’applicabilità del criterio dipende dal fatto che lo Stato Membro conceda un vantaggio economico ad un’impresa da esso controllata nella sua qualità di azionista e non di potere pubblico. Ad avviso dell’AG, nel caso di specie il criterio dell’investitore privato non sarebbe soddisfatto in quanto lo Stanziamento sarebbe da considerarsi adottato dallo Stato italiano nella sua qualità di potere pubblico, laddove il giudice del rinvio verificasse che la misura in parola non si era basata su valutazioni economiche preliminari, indicando peraltro che a suo avviso queste non risultavano presenti.
La quarta condizione concerne l’idoneità della misura a falsare la concorrenza. L’AG ritiene che anche questa condizione sarebbe verificata nel caso di specie se il giudice del rinvio confermasse che la sovvenzione inter alia si trovava e esplicare il suo effetto in un contesto in cui “…le attività del beneficiario sono soggette ad un monopolio legale che esclude la concorrenza sul mercato, ma non per il mercato…”, consentendo a quest’ultimo di continuare ad operare e impedendo l’entrata di altri operatori sui mercati della gestione ferroviaria locale e della prestazione di servizi di trasporto locale passeggeri.
Con riguardo al Trasferimento della partecipazione del MIT in FSE a FSI, senza corrispettivo e subordinandola all’impegno da parte di FSI di ripristinarne la redditività finanziaria, l’AG sostanzialmente ripropone le medesime considerazioni con riferimento alle prime tre condizioni sopra ricordate. In merito alla quarta, invece, ritiene che il Trasferimento, in assenza di qualsiasi forma di gara, possa, in linea teorica, costituire per FSI un vantaggio selettivo idoneo a falsare la concorrenza in quanto acquisterebbe a costo zero una impresa ma ciò solo qualora vi siano prospettive di redditività per FSE. In considerazione della natura pubblica anche dell’acquirente, il Trasferimento, alla luce dell’impegno di FSI di ripristinare la redditività di FSE, potrebbe allo stesso tempo costituire un vantaggio selettivo a favore di quest’ultima idoneo a falsare la concorrenza.
Resta ora da vedere se le conclusioni dell’AG che ritiene che tanto lo Stanziamento quanto il Trasferimento costituiscano aiuti di Stato verranno confermate dalla CdG.
Avv. Roberta Laghi
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fonte: http://knowledge.freshfields.com