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25 luglio 2019

Intese e diritto di accesso agli atti - Il TAR Lazio chiarisce il confine tra diritto di difesa e accesso alle dichiarazioni rese nell’ambito dei programmi di clemenza

di Riccardo Fadiga

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR) si è pronunciato sul ricorso proposto dalla società MP Silva in Liquidazione S.r.l. (MPS) avverso il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva rigettato l’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento nell’ambito del quale aveva sanzionato, inter alia, MPS.

La vicenda ha origine quando l’AGCM, nell’ambito di un’istruttoria (n. I814) volta ad accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza atta alla spartizione dello sfruttamento commerciale dei diritti audiovisivi internazionali per la trasmissione dei campionati di calcio organizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), rigettava le reiterate istanze di accesso ad alcuni dei documenti contenuti nel fascicolo istruttorio, e in particolare ad alcuni documenti a detta di MPS essenziali per la difesa nonché ad alcune dichiarazioni orali confessorie rese nell’ambito del programma di clemenza dal leniency applicant. L’AGCM giustificava tale diniego adducendo la ragione della irrilevanza dei documenti richiesti ai fini del procedimento.

Opponendosi ai motivi di ricorso, l’AGCM ne eccepiva l’inammissibilità trattandosi di una richiesta concernente documenti rispetto ai quali l’accesso era già stato negato con provvedimenti che MPS non aveva impugnato. Si era inoltre costituita anche la LNPA eccependo il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla luce dell’intervenuta conclusione del provvedimento attraverso l’adozione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM ma quest’ultima eccezione è stata rigettata, in quanto il TAR ha ribadito l’ovvia considerazione che l’accesso agli atti risulta utile ai fini difensivi anche astrattamente, all’esterno del procedimento, per esempio per l’impugnazione della decisione dell’AGCM, e confermando dunque che all’intervenuto provvedimento sanzionatorio e alla conclusione del procedimento non consegue la cessazione dell’interesse all’accesso ai documenti.

Il TAR ha invece rilevato la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’AGCM: avendo la ricorrente già chiesto l’ostensione dei medesimi documenti senza successo, peraltro reiterando la medesima istanza senza nuove giustificazioni o qualificazioni, ossia mantenendo la medesima motivazione, e avendo d’altro canto l’AGCM analogamente reiterato le precedenti risposte negative per le identiche ragioni, il TAR non ha potuto rilevare alcuna giustificazione per la mancata impugnazione del diniego già ricevuto in precedenza, respingendo il ricorso di MPS.

In chiusura della sentenza il TAR si è soffermato inoltre sul tema del necessario bilanciamento tra l’esigenza di garantire i diritti di difesa e quella di evitare che risulti compromessa la riservatezza delle informazioni fornite nell’ambito dei programmi di clemenza al fine di non minare il sistema di incentivi allo stesso sotteso e inficiare l’utilità di tali programmi. Al riguardo, il TAR pare assumere una posizione piuttosto decisa nel senso che l’accesso a documentazione rispetto alla quale l’AGCM affermi l’estraneità al procedimento istruttorio si giustificherebbe solo sul presupposto che l’AGCM commetta “un improbabile mendacio o un grossolano errore” nell’affermare l’irrilevanza e inutilizzabilità della documentazione.

Dalla vicenda in discorso emerge dunque un interessante profilo relativo al bilanciamento del diritto di accesso con quello di riservatezza, anche se sembra farsi un passo indietro circa le modalità per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti in un sistema dove, nell’ambito del procedimento amministrativo, chi contesta una infrazione e chi decide sulla fondatezza della contestazione sono lo stesso soggetto.

 



Dott.
Riccardo Fadiga

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com