• Tutela dei consumatori - Aspetti generali -Commercio

20 gennaio 2020

Regolamento (UE) 2019/1150 per i Marketplace

di Silvia Di Virgilio

Il 31 luglio 2019 è entrato un vigore il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo e del Consiglio che contiene norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE dal 12 luglio 2020. Il Regolamento promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei motori di ricerca e dei servizi di intermediazione online (piattaforme e marketplace digitali). Quindi Zalando, Amazon e anche il Marketplace di Facebook. 

La differenza tra un e-commerce ed un marketplace la sappiamo tutti: il primo è uno store online che di solito gestisce pochi fornitori e vende prodotto spesso settoriali; i secondi sono dei grandi centri commerciali online che vendono prodotti anche molto diversi tra loro e raggruppano molti marchi autonomi.

L’e-commerce, quindi, ha un ruolo operativo e si occupa dell’intera gestione del processo di vendita: coordina la logistica, gestisce gli ordini, le consegne e di solito ha anche un team che cura la parte legata a comunicazione e marketing.

Il marketplace, invece, ha un ruolo più di coordinamento. Gestisce il tutto ma non ha un ruolo operativo. La sua gestione è quindi molto più onerosa e complessa di quella di un e-commerce perché deve coordinare moltissimi fornitori esterni, ognuno dei quali resta comunque titolare del proprio magazzino.

Dal punto di vista dei soggetti che partecipano allo scambio dei beni all’interno dei marketplace, i marketplace possono essere di tre tipi:

  • Marketplace tra professionisti (business to business), nei quali i partecipanti alle transazioni non rivestono lo status di consumatori;
  • Marketplace tra professionisti e consumatori (business to consumer), nei quali gli acquirenti sono consumatori;
  • Marketplace tra consumatori (consumer to consumer).
     

Il Regolamento (UE) 2019/1150 vuole garantire un ecosistema online competitivo, equo e trasparente, in cui le imprese agiscano in modo responsabile.

Il Regolamento va in questa direzione chiedendo ai Titolari di piattaforme e marketplace digitali l’adozione di una serie di misure di equità e trasparenza. 

Si applica ai servizi di intermediazione online purché tali servizi siano forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione Europea (art. 1).

Facciamo un esempio:

Il titolare e gestore di un marketplace con sede in Europa o negli Stati Uniti (od altro Paese extra UE) sarà soggetto al Regolamento nella misura in cui offra i propri servizi a utenti commerciali (imprese o liberi professionisti) con sede nell’Unione Europea, purché questi ultimi offrano a loro volta beni o servizi a consumatori nell’Unione Europea.

Quindi, il Regolamento si applica ai rapporti contrattuali tra:

  • gli utenti commerciali che offrono beni o servizi B2C e i fornitori di servizi di intermediazione online che consentono di raggiungere i consumatori finali;
  • i titolari di siti web aziendali ed i fornitori di motori di ricerca online consultati dai consumatori.
     

Non si applica, invece, ai servizi:

  • peer-to-peer (tra consumatore e consumatore);
  • esclusivamente B2B, ossia che non risultano funzionali all’instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori;
  • di pagamento online;
  • di pubblicità online che non implichino una relazione contrattuale con il consumatore.
     

Tra le principali misure che possono essere di immediata evidenza per gli utenti commerciali ci sono quelle relative a Termini e Condizioni, che in particolare devono:

  • essere  redatti in un linguaggio semplice e comprensibile;
  • essere facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del rapporto commerciale con il fornitore di servizi di intermediazione online, anche in fase precontrattuale (quindi prima della conclusione del contratto, in fase di accettazione);
  • enunciare le ragioni che giustificano le decisioni da parte del Titolare del servizio di sospendere, cessare o limitare in altro modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali;
  • comprendere informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali;
  • contenere  informazioni generali sugli effetti dei termini e condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

Inoltre i fornitori dovranno comunicare agli utenti commerciali qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni. La notifica dovrà essere inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. Qualora l’utente commerciale non accetti tali modifiche, avrà facoltà di risolvere il contratto.

Benché l’ambito di applicazione del Regolamento riguardi fornitori di servizi di intermediazione online e utenti commerciali, i beneficiari ultimi di queste misure sono comunque i consumatori finali. Il fine ultimo è infatti quello di contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nell’economia delle piattaforme e marketplace digitali.

Se il gestore del marketplace offre i propri servizi a utenti commerciali (imprese o liveri professionisti) che a loro volta beni o servizi esclusivamente a professionisti (non a consumatori), il Regolamento non troverà applicazione. 

I marketplace business to business restano, quindi, esclusi dal Regolamento.

Il Regolamento (UE) 2019/1150 si applica, dunque, ai fornitori di marketplace digitali business to consumer, con esclusione dei marketplace business to business e consumer to consumer.

Si tratta di un Regolamento applicabile ai gestori di marketplace digitali, un luogo virtuale all’interno del quale avviene l’acquisto di beni o servizi tra utenti. I marketplace possono riguardare diversi attori economici.

Il Regolamento non trova applicazione ai consumatori bensì agli utenti commerciali, dovendosi intendere per tali quei privati che agiscono nell’ambito delle loro attività commerciali o professionali o le persone giuridiche che offrono beni o servizi ai consumatori tramite servizi di intermediazione online per fini legati alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
 



Avv. Silvia Di Virgilio

Studio legale LexAroundMe