• Concorrenza - Intese -Agroalimentare, allevamento e grande distribuzione

25 maggio 2020

La giurisprudenza in materia di gun jumping si rafforza. Nel caso Marine Harvest la Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “concentrazione unica” distinguendo tra obbligo di notificazione preventiva e obbligo di standstill

di Roberto A. Jacchia e Marco Stillo

In data 4 marzo 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑10/18 PMowi ASA c. Commissione europea, sull’impugnazione con cui la Mowi ASA, già Marine Harvest ASA (“Marine Harvest”), aveva domandato l’annullamento della sentenza del 26 ottobre 2017[1] con la quale il Tribunale dell’Unione aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 23 luglio 2014 (la “decisione controversa”)[2] che le infliggeva un’ammenda di 10 milioni di euro per avere realizzato una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento comunitario sulle concentrazioni[3].

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