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19 ottobre 2020

Amazon è responsabile dei danni causati a seguito della vendita di prodotti difettosi

di Silvia Perra

La Corte d’Appello dello Stato della California con sentenza del 13 agosto 2020 ha stabilito la responsabilità oggettiva di Amazon per i danni causati dalla vendita di prodotti difettosi.


I fatti

La vicenda che ha portato a decretare la responsabilità di Amazon per i danni causati da un prodotto difettoso ha avuto inizio a seguito dell’acquisto per il tramite della piattaforma di e-commerce di una batteria sostitutiva per pc difettosa che aveva causato all’utente-acquirente un'ustione.

L’utente aveva commissionato l’ordine al venditore che era stato preso successivamente in carico da Amazon la quale si era interessata della gestione, elaborazione, organizzazione e perfezionamento dello stesso, provvedendo successivamente alla consegna. Per questo motivo, al verificarsi del danno, l’utente radicava un’azione nella quale citava in giudizio non soltanto il venditore della batteria, ma anche Amazon in qualità di soggetto che aveva partecipato attivamente alla catena distributiva.

Il Tribunale interessato originariamente della controversia accoglieva le difese di Amazon, sostenendo che la piattaforma online si limitasse a fare da semplice intermediario nel processo di vendita. In altri termini, non produceva, distribuiva o commercializzava direttamente il prodotto generatore del danno.

Contro la predetta decisione proponeva appello la parte lesa. I Giudici del giudizio di secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, concludevano per il rinvenimento in capo ad Amazon di una vera e propria responsabilità oggettiva da danno da prodotto difettoso.

La Corte arrivava a tali conclusioni sul presupposto che Amazon avrebbe autorizzato il venditore a proporre in vendita i prodotti all’interno della piattaforma di e-commerce. In altri termini, Amazon avrebbe “creato l’ambiente (il suo sito web) che ha consentito al venditore di offrire in vendita la batteria sostitutiva, ha scelto determinati termini e condizioni per i veditori terzi e i loro prodotti, ha scelto di creare il programma FBA, ha scelto di commercializzare i prodotti dei venditori terzi in un certo modo, ha scelto di regolamentare i contatti dei venditori terzi con i consumatori, e soprattutto ha scelto di consentire che la vendita avvenisse secondo le modalità descritte. Amazon ha preso queste decisioni consapevolmente, e se avesse adottato decisioni diverse, l’assortimento di prodotti offerti e venduti sul suo sito web avrebbe potuto essere diverso. Oltre a ciò, il prodotto rivelatosi difettoso ha stazionato in uno dei magazzini di Amazon ed è stato successivamente spedito da quest’ultima all’acquirente”.

Secondo i giudici, ciò ha significato che a partire dal point and click, l’acquirente non ha mai avuto un’interazione con il venditore, bensì, direttamente con la piattaforma di e-commerce. Peraltro, la transazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo non ha mai interessato il terzo produttore, il quale è rimasto estraneo dell’acquisto fino alla comunicazione ricevuta da Amazon.

La piattaforma di e-commerce secondo i giudici d’appello sarebbe quindi “parte integrante del complessivo processo di produzione e di commercializzazione, può in alcuni casi essere l’unico membro di tale attività ragionevolmente disponibile per l’attore che abbia subìto un danno e può trovarsi nella posizione migliore per garantire la sicurezza del prodotto. Amazon può, come di fatto fa già, adattare i costi della responsabilità nell’ambito del suo rapporto commerciale continuativo con gli altri partecipanti dell’attività complessiva di produzione e commercializzazione. Per ciascuna di queste policy, Amazon funziona in modo molto simile ad un venditore tradizionale e, per questo motivo, deve essere riconosciuta una responsabilità oggettiva”.


Il precedente della Corte di Giustizia della Comunità europea

La Corte di Giustizia della Comunità europea, nella causa C-567/18 seppure in una questione afferente alla violazione dei diritti su un marchio, con riferimento alla responsabilità gravante sul marketplace, ha indirettamente fatto riferimento all’astratta applicabilità della disciplina dettata in materia di hosting provider (Direttiva e-commerce n. 2000/31/CE) e della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva n. 2004/48/CE), in considerazione della possibilità che una società come Amazon possa essere, appunto, “autore della violazione”. 
 


Avv. Silvia Perra
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